mercoledì 27 luglio 2016

PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO


Andrea Del Corno è avvocato del Foro di Milano e Consigliere dell'Ordine degli Avvocati. Trattiamo con lui l'argomento e i numeri connessi alle richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte dei migranti sul territorio nazionale che ricorrono contro il diniego di protezione internazionale.


Cosa s'intende per protezione internazionale?
La protezione internazionale è un provvedimento col quale lo Stato italiano riconosce una particolare tutela a favore del cittadino extracomunitario che fa ingresso irregolare al territorio nazionale.

Si tratta di un provvedimento unico, o ci sono diversi tipi di protezione?
A grandi linee si può dire che il c.d. decreto qualifiche* prevede due tipi di protezione, quella ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, fondata essenzialmente sul pericolo di persecuzione nel Paese di provenienza, che attribuisce lo status di rifugiato e quella c.d. sussidiaria che si fonda sul grave danno in caso di rientro. 

Esiste poi un terzo genere di protezione, c.d. umanitaria, diciamo residuale rispetto alle prime due, prevista dall'art. 32 del c.d. decreto procedure**, che viene adottata nel caso in cui non vi siano i requisiti per riconoscere le prime due, e ha una durata limitata nel tempo.

Con l'accoglimento della domanda di protezione è consentito allo straniero di soggiornare sul territorio nazionale con le prerogative equiparabili a quelle di un cittadino italiano, la permanenza è naturalmente garantita anche per tutto il periodo di durata del procedimento.


Quando può essere avanzata la domanda di protezione?
La domanda di protezione può essere avanzata in qualunque momento dallo straniero che giunge irregolarmente nel nostro Paese, anche in forma orale, e nella propria lingua.

Il principio sancito dalla Convenzione di Ginevra del c.d. no refoulement (o non respingimento) impone di accettare l'arrivo dello straniero, e quindi anche della domanda di protezione.



Cosa succede poi?
La legge prevede l'inserimento del richiedenti asilo in un sistema di centri di raccolta***  dopo di che si avvia l'iter valutativo, demandato alle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione territoriale, che svolgono una verifica della domanda, sentono il migrante ed emettono il provvedimento di accoglimento o di rigetto. In questo secondo caso il provvedimento deve essere motivato ed è impugnabile.

Ho citato prima la protezione umanitaria. Per precisione va detto che questa non viene rilasciata dalle Commissioni Territoriali ma, previa segnalazione di queste, dal Questore, che può chiedere l'emissione di questo terzo tipo di provvedimento nel caso in cui non vi siano i requisiti per il rilascio dei primi due.

Cosa succede se la Commissione territoriale nega la protezione?
In questo caso la Commissione emette un provvedimento motivato, e la legge prevede la possibilità di impugnare il rigetto con ricorso avanti al tribunale competente. Per perseguire questa via, i migranti, che normalmente versano in condizioni di grave indigenza, avanzano istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che  può essere rivolta, in via anticipata, al Consiglio dell'Ordine competente, oppure al Magistrato procedente.

Quali sono i numeri dell'emergenza umanitaria?
Sul piano nazionale, i numeri che ho trovato nel Rapporto sulla Protezione Internazionale in Italia dicono che nel corso del 2014 sono state esaminate 36330 domande di protezione internazionale a fronte di circa 65000 domande presentate, oltre il doppio delle domande presentate nel  2013. Di quelle esaminate, è stata riconosciuta una forma di protezione internazionale per il 32% dei casi. Si tenga presente che il numero degli sbarchi riferito al 2014 è di 170.000.

Un altro dato dello stesso Rapporto  indica in 25000 le domande presentate nei primi cinque mesi del 2015.

Veniamo ai numeri dello sportello del patrocinio a spese dello Stato del Tribunale di Milano.
Negli ultimi anni, e in particolare negli ultimi due, v'è stato un aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale che vengono vagliate dalle Commissioni territoriali.
Risultano conseguentemente incrementati i dinieghi, e quindi il carico giudiziario.

Secondo i numeri dello sportello del patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale di Milano, dal 1° luglio 2002 al 7 luglio 2016 ci sono state 6723 domande; solo nell'anno 2015 ci sono state 1553 domande, mentre dal 1° gennaio al 7 luglio 2016 sono state vagliate 1842 domande.

Dal 1° gennaio al 18 aprile 2016, ci sono state 752 domande; quindi da aprile a luglio sono state esaminate più di 1000 domande.


Come procede il Consiglio dell'Ordine all'esame di queste domande?
Il Consiglio dell'Ordine valuta, da un lato, la ricorrenza dei requisiti soggettivi previsti per l'ammissione al patrocinio per questi specifici casi; dall'altro, la sufficienza degli elementi offerti a contrasto della motivazione del provvedimento di diniego, oggetto di impugnazione.

Questo secondo aspetto ha costituito occasione di incontro con i difensori che più si occupano di queste vicende.

Possiamo trarre una conclusione?
In realtà, non ci sono conclusioni da trarre: i numeri sono solo un aspetto del problema, rispetto al quale dobbiamo fare comunque i conti con le risorse disponibili.

a cura di Emanuela Strina, avvocato in Milano 



* Il c.d. decreto qualifiche è il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 e successive integrazioni  e modificazioni
** Il c.d. decreto procedure è decreto legislativo 28 gennaio 2008 n° 25 che all'art. 32 richiama l'art. 5 comma 6 del Testo unico dell'immigrazione
*** I centri di raccolta si distinguono in c.d. Ca.r.a. (Centri di accoglienza per richiedenti asilo) e in c.d. C.I.E. (Centri di identificazione ed espulsione) per gli stranieri sottoposti a provvedimenti di espulsione e/o di respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera.