martedì 28 maggio 2013

GENITORI E FIGLI: oltre il diritto di visita


Creare, costruire, consolidare un buon rapporto coi figli non è facile. Se poi i genitori sono distanti per ragioni di lavoro o perché è intervenuta una separazione, un divorzio o, semplicemente, una diversa scelta di vita, l'impresa può diventare ancor più ardua.
La nona sezione del Tribunale di Milano ha recentemente emesso un'ordinanza con la quale ha prescritto che gli incontri della madre con le figlie - in quel caso divenuti difficili per l'elevata conflittualità fra i coniugi che aveva caratterizzato la separazione giudiziale e per la materiale distanza del genitore rientrato nel proprio paese di origine - avvengano via Skype, ogni settimana, secondo un calendario da stabilirsi tenuto conto degli impegni e delle necessità delle figlie ma che preveda almeno un collegamento nella giornata di sabato o domenica.
La decisione del Tribunale ambrosiano risolve così una situazione in cui si doveva garantire il concreto esercizio del diritto di visita al genitore non affidatario (e per di più abitante in un altro paese), anche in ottemperanza alle indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, intervenuta con la sentenza del  29 gennaio 2013 per sanzionare l'Italia in punto di tutela della c.d. bigenitorialità.
A ben vedere, tuttavia, la soluzione adottata con l'ordinanza milanese offre spunti di riflessione anche per quando non v'è necessità di assicurare l'effettivo esercizio di un diritto: è la questione dell'uso dei media digitali, fin da "quando si osservano le piccole mani di un bambino, che ancora non va neanche a scuola, agire con disinvoltura sullo schermo di un tablet, colorare, muovere figure, animali e piante come fosse naturale". Meglio affrontare la novità e attrezzarsi per conviverci nel modo più proficuo, come suggerisce una recente giornata dedicata a bambini e genitori sul tema della "generazione touchscreen".
Anche perché, come racconta Paolo di Stefano sul Corriere della Sera, col passar del tempo sono i genitori a chiedere consiglio ai figli quando si tratta di scegliere e utilizzare pc e telefonini.
E forse dovremmo riconoscere che proprio pc e telefonini possono creare inedite complicità transgenerazionali, talvolta capaci di rinsaldare rapporti sfaldati o compromessi dalla quotidiana distanza delle rispettive realtà o di aprire nuovi canali di comunicazione.


venerdì 24 maggio 2013

I TEMPI DELLA GIUSTIZIA E IL TEMPO DEI DIRITTI

VIII ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI OSSERVATORI SULLA GIUSTIZIA CIVILE
REGGIO EMILIA   31 MAGGIO   2 GIUGNO 2013
Sala Tricolore del Municipio del Comune di Reggio Emilia
Aula Manodori dell'Università degli Studi di Modena – Reggio Emilia

I TEMPI DELLA GIUSTIZIA E IL TEMPO DEI DIRITTI
Le professioni legali al servizio delle persone e delle imprese

Evento organizzato da
Osservatorio sulla Giustizia Civile di Reggio Emilia
insieme a
Scuola Superiore dell'Avvocatura
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia
Scuola Superiore della Magistratura
Camera Civile di Reggio Emilia

con il patrocinio di
 Consiglio Nazionale Forense
Associazione Nazionale Magistrati
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia
Fondazione Giustizia Reggio Emilia

La partecipazione è gratuita
Per iscriversi è necessario inviare la scheda pubblicata sul sito www.osservatoriogiustizia.re.it
all'indirizzo info@osservatoriogiustizia.re.it 
oppure a mezzo fax al n. 0522 922376

L'iscrizione può avvenire anche mediante il sistema RICONOSCO dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia
La partecipazione è titolo per l'attribuzione di complessivi 15 crediti formativi, di cui 7 in deontologia

Il programma è scaricabile cliccando qui




mercoledì 22 maggio 2013

AMO CHI LEGGE … E GLI REGALO UN LIBRO

Dal 23 al 27 maggio una grande iniziativa per promuovere la lettura dei più piccini dell'Associazione Italiana editori (AIE) in collaborazione con l'Associazione Italiana Biblioteche (AIB), Nati per Leggere e l'Associazione Librai Italiani (ALI): una "lista nozze" nelle librerie di tutta Italia per rimpinguare le scarsissime dotazioni  di scuole e biblioteche di pubblica lettura.
Nei punti vendita comparirà una lista di libri "desiderati" dalle scuole per arricchire la loro offerta, a partire dall'elenco dei "100 libri per ragazzi imperdibili di oggi", concordemente compilata da AIE, AIB  e Nati per Leggere.
I libri che le famiglie acquisteranno in questi cinque giorni andranno a integrare le dotazioni di scuole, asili, ma anche del nido del carcere di Rebibbia, della scuola dell'ospedale di Vicenza, della biblioteca di pediatria dell'ospedale Buffalini di Cesena e dell'Associazione Il Melograno che riunisce i Centri di Informazione Maternità e Nascita.
Secondo Antonio Monaco, responsabile del Gruppo Editori per Ragazzi di AIE, "non c'è limite al bisogno di lettura dei bambini e dei ragazzi che restano i più forti lettori in Italia. L'intento è quindi di creare un circolo virtuoso a beneficio della promozione alla lettura. Ci sembrava necessario lavorare con le scuole ma anche con le biblioteche e le librerie, giocandoci in prima persona come editori per ragazzi".
Tutte le informazioni sul progetto e sulle altre iniziative legate ad AMO CHI LEGGE … E GLI REGALO UN LIBRO sono disponibili cliccando qui


lunedì 20 maggio 2013

MOBBING tra aspetti civilistici e rilevanza penale

Una recente sentenza pronunciata dal GUP di Milano offre l'occasione per fare il punto sul mobbing.

Pur in assenza di una definizione legislativa di mobbing, il GUP di Milano ne ricava i tratti distintivi dalla Risoluzione del Parlamento Europeo A5-0283/2001 del 20 settembre 2001 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 359 del 2003 che lo descrive come "il fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo", sottolineando che le condotte possano "estrinsecarsi sia in atti giuridici veri e propri sia in comportamenti materiali aventi in ogni caso, gli uni e gli altri, la duplice peculiarità di poter essere, se esaminati singolarmente, anche leciti, legittimi o irrilevanti dal punto di vista giuridico, e tuttavia di acquisire comunque rilievo quali elementi della complessiva condotta caratterizzata nel suo insieme dall'effetto e talvolta, secondo alcuni, dallo scopo di persecuzione e di emarginazione".
Dal punto di vista civilistico, la Corte di Cassazione (sez. lav.,  sentenza n. 37895 del 17 febbraio 2009) ha definito mobbing la "condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.  Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.".
Oggettivamente, vengono dunque in considerazione le condotte caratterizzate da abitualità e continuità degli atti, che non necessariamente sono connotati da antigiuridicità, ma che si concretano in vessazioni nei confronti della vittima, tanto da cagionare a quest'ultima una condizione di stress psico-fisico.
Dal punto di vista penalistico, la Corte di Cassazione ha circoscritto l'ambito di applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 572 c.p. ai casi di maltrattamenti posti in essere in costanza e in occasione di rapporti di lavoro subordinati, sempreché le fattispecie concrete si riferiscano a i) imprese di  dimensioni particolarmente ridotte; ii) relazioni tra datore di lavoro e dipendente particolarmente intense e abituali, sì che il rapporto tra i due possa qualificarsi di natura para-familiare; iii) consuetudini di vita tra i soggetti; iv) soggezione di una parte nei confronti dell'altra; v) fiducia riposta dal soggetto debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia  (Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 2012 n. 16094).
Nella pronuncia di merito da cui abbiamo preso le mosse, si evidenzia il percorso delineato dalla giurisprudenza di legittimità per riscontrare l'effettiva sussistenza degli estremi che integrano la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 572 c.p. nel caso in esame.
Si precisa inoltre che il reato in questione è a forma libera e consiste in una serie di atti lesivi dell'integrità fisica o morale, della libertà o del decoro delle persone sottoposte, in modo tale da rendere abitualmente dolorose e mortificanti le relazioni fra il soggetto attivo e le vittime; "si tratta dunque di un reato abituale che per essere integrato richiede la ripetizione di una serie di fatti, che - considerati isolatamente - potrebbero anche non avere rilevanza penale, ma la assumono alla luce della reiterazione del dolo".
Citando altra pronuncia del GUP del Tribunale di Milano, viene poi messo in luce che in ambienti di piccole  dimensioni "il subordinato non è un semplice 'inferiore', con propri diritti e doveri ben codificati, ma viene coinvolto in un rapporto diretto e personale con il suo superiore", con il quale si crea una relazione fiduciaria che deve (o dovrebbe) essere preservata da eventuali abusi. Ciò che viene leso in questi casi - prosegue il GUP - non "è solo un diritto del dipendente, ma una sua condizione umana e i maltrattamenti rendono insopportabile non solo l'orario di lavoro, ma la vita quotidiana", tanto più che in simili contesti non è possibile per il dipendente ottenere un trasferimento, cambiare ufficio o rivolgersi all'autorità superiore.
L'elemento soggettivo proprio dell'ipotesi di reato è il dolo generico; non v'è dunque necessità che l'agente sia mosso dall'intento specifico di maltrattare le vittime, essendo sufficienti la coscienza e la volontà di sottoporle a continuate sofferenze e vessazioni che avviliscono la personalità delle persone offese, mentre sono indifferenti le "finalità" della condotta maltrattante.
La pronuncia del GUP di Milano si segnala altresì per la commisurazione della pena irrogata in concreto (un anno di reclusione), l'entità del risarcimento riconosciuto sia pure in via equitativa alle parti civili costituite (euro diecimila), ma anche per la declaratoria di provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno "considerando la disparità esistente nella condizione patrimoniale del datore di lavoro e del lavoratore che ha perso la retribuzione".
Dobbiamo peraltro aggiungere che se la Corte di Cassazione limita l'applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 572 c.p., la Magistratura di merito tende a utilizzare lo strumento della riqualificazione giuridica del fatto nell'ottica di tutelare comunque il lavoratore, cioè il soggetto debole nel rapporto di lavoro subordinato.
Saranno dunque sempre meno frequenti le sentenze assolutorie del datore di lavoro, almeno quando venga imputato per il reato di cui all'art. 572 c.p., poiché seppure non ricorreranno gli elementi più sopra richiamati, egli potrà essere ritenuto responsabile per le condotte che possono integrare la fattispecie penale sottesa alla citata ipotesi da un punto di vista oggettivo.
Se verrà così provato (e non sarà infrequente, poiché non è generalmente facile confutare le dichiarazioni della persona offesa o della parte civile) che il datore di lavoro abbia offeso il lavoratore con espressioni del tipo "sei uno scemo, non sai fare il tuo lavoro, ... guarda che ...", risponderà del reato di ingiuria, di minacce e/o di lesioni e, previa riqualificazione del fatto, condannato per tali reati alle pene per essi previste, con risarcimento per danni non patrimoniali, a titolo di provvisionale.
In conclusione, anche in mancanza di una codificazione del reato di mobbing, il nostro ordinamento si è prontamente adeguato alla direttiva europea; sicché pur se inizialmente la fattispecie qui esaminata era di stampo prettamente civil-lavoristico e chi sceglieva la sede penale veniva penalizzato con una pronuncia assolutoria ex art. 530 c.p.p. (perché il fatto non è previsto dalla legge come reato), capita ora sempre più spesso che si pervenga comunque alla punizione del datore di lavoro. Con buona pace dei garantisti.

Emanuela Strina e Francesco Daddi, avvocati in Milano


domenica 5 maggio 2013

BAMBINI SENZA SBARRE


CAMPAGNA RACCOLTA FONDI - 29 apr/11 mag 2013

"Liberiamo i bambini"
Spazio Giallo a San Vittore in allestimento







                     SMS Solidale
          45507


Con un SMS (anche senza testo) si donano 2 euro (da cellulare personale, non aziendale) oppure 2-5 euro (da rete fissa) al 45507 per costruire nuovi Spazi Gialli all'interno delle carceri italiane e per avviare il Telefono Giallo per rispondere alle domande delle famiglie e sostenere le difficoltà dei bambini che hanno in carcere uno o entrambi i genitori (più di 100mila ogni anno). 
Difendiamo il loro diritto di essere bambini.