giovedì 14 settembre 2017

DIRITTO ALLO STUDIO E NUMERO CHIUSO: UN COMMENTO SULLA DECISIONE DEL TAR DEL LAZIO


Pubblichiamo il commento di Giorgio Barbini, avvocato amministrativista del foro di Lodi, sulla pronuncia del TAR per il Lazio emessa il 31 agosto 2017 in relazione al provvedimento con il quale l'Università degli Studi di Milano ha programmato l'accesso al primo anno dei corsi di laurea in Filosofia, Lettere, Scienze dei beni culturali, Scienze umane, dell'ambiente, del territorio e del paesaggio, di Storia, di Lingue e letterature straniere e comunque di tutte le facoltà umanistiche:


Il Tar per il Lazio (TAR Lazio, Roma; Sez. III, ordinanza n. 4478/2017) ha sospeso il provvedimento con il quale l'Università statale di Milano ha sostanzialmente istituito il cosiddetto numero chiuso per le facoltà umanistiche, facendo soggiacere l'accesso a queste ultime a test d'ingresso.

Il ragionamento alla base della decisione del TAR è semplice. Ha posto alla base della propria decisione la legge 264 del 1999 - «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» - ; ha rilevato che tra le facoltà ivi elencate non erano contemplate quelle umanistiche; ha concluso che il cosiddetto numero chiuso esiste solo per le facoltà espressamente contemplate nella legge 264 del 1999.

Nel proprio provvedimento cautelare, il TAR non richiama né l'articolo 33 della Costituzione, né la legge 168 del 1989 - «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» -.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione, le università «[…] hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato

Ai sensi del primo comma dell'articolo 6 – rubricato «Autonomia delle università» - della legge 168 del 1989 «1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.».

Non si sono rinvenute leggi dello Stato che stabiliscano divieti per le università di istituire il numero chiuso. Anche la normativa sottesa alla decisione del TAR non introduce alcun divieto. Con la legge 264 del 1999, lo Stato ha infatti imposto a tutte le università il numero chiuso, a livello nazionale, soltanto per determinate facoltà (articolo 1); il comma 1 dell'articolo 2 impone il numero chiuso per le facoltà con specifiche caratteristiche, mentre il comma 2 dell'articolo 2 riguarda esclusivamente una facoltà dell'Università di Trieste. Tutto ciò non implica, a giudizio di chi scrive, che il legislatore abbia vietato alle università di introdurre il numero chiuso per le facoltà diverse da quelle contemplate nella legge 264 del 1999.

Concludendo, contrariamente a quanto ritenuto provvisoriamente dal TAR per il Lazio, poiché non risulta introdotto dallo Stato alcun espresso divieto, le università possono legittimamente disciplinare l'accesso alle proprie facoltà in forza del loro «diritto di darsi ordinamenti autonomi».



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