venerdì 13 giugno 2014

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: il GIP di Bergamo proscioglie per inutilizzabilità della prova

Il Giudice delle Indagini Preliminari di Bergamo ha pronunciato sentenza di proscioglimento in un caso in cui il Pubblico Ministero chiedeva emettersi decreto penale a carico dell'imputato cui era contestato di aver circolato in stato di ebbrezza per l'uso di bevande alcoliche, con un tasso alcolemico nel sangue pari a 1.61 g/l  (a fronte del limite legale di 0,5 g/l).

Il GIP ha considerato illegittimamente acquisita la prova perché i Carabinieri che avevano  fermato l'imputato per un controllo di routine, "anziché procedere alla verifica dell'alcol presente nell'espirato a mezzo di etilometro",  lo avevano invitato a seguirli presso il vicino pronto soccorso al fine di sottoporlo a prelievo ematico per dosaggio alcolemico, "informandolo nella circostanza che un eventuale rifiuto avrebbe comportato l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 186, 7° comma" Codice della strada.

Il GIP ha ritenuto che il prelievo ematico era stato effettuato al di fuori dalle ipotesi normativamente previste (articolo 186, comma 5, del Codice della strada)  con "conseguente sanzione processuale dell'inutilizzabilità" della prova a carico dell'imputato.

Nel caso di specie il GIP ha infatti osservato che:

i) l'imputato non era stato coinvolto in alcun incidente stradale, sicché la polizia giudiziaria aveva fatto illegittimo ricorso al prelievo ematico per l'accertamento del tasso alcolemico;

ii) la polizia giudiziaria era ricorsa al prelievo ematico "al solo fine di precostituirsi  la prova in sede penale, lasciando trasparire le forme di un prelievo coattivo, in spregio a qualsiasi dettato Costituzionale e normativo", mentre "avrebbe dovuto accertare il tasso alcol emico con apposita apparecchiatura in dotazione (etilometro) ovvero mediante mera valutazione degli indici sintomatici, così come previsto dalla legge"

iii) "nel descritto contesto di arbitrarietà, violazione e contraddittorietà rispetto al preciso dato normativo" non poteva assumere alcun valore il contegno passivo tenuto dall'imputato rispetto all'iniziativa della polizia giudiziaria, considerato che al di fuori del caso in cui si renda necessario ai fini sanitari, il prelievo ematico "riveste i caratteri di un atto invasivo e lesivo dei diritti della persona e, come tale, necessita di un consenso scritto ed informato da parte dell'interessato", nella specie del tutto assente;

iv) gli agenti di polizia giudiziaria avevano sottoposto a prelievo ematico l'imputato "senza nemmeno redigere nell'immediatezza del fatto un verbale di identificazione, né di accertamento urgente sulla persona, né di avviso e nomina di un difensore", mancanza cui non potevano aver sopperito "i verbali notificati a distanza di ben 19 giorni dal fatto (e che l'imputato ha firmato per mera notifica)", posto che era nell'immediatezza del fatto che, "nel rispetto delle garanzie previste dalla legge",  la polizia giudiziaria avrebbe dovuto mettere l'imputato "nelle condizioni di conoscere i propri diritti", come previsto dagli articoli  356 del codice di procedura penale e 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

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martedì 10 giugno 2014

A MARGINE DEL NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

Da Luigi Turinese, medico e psicologo analista, riceviamo e pubblichiamo alcune note a margine del nuovo codice di deontologia medica.


Lo scorso 18 maggio, a Torino, è stata approvata la nuova edizione del codice deontologico dei medici.

Come spesso accade in questi casi, si sono subito levate voci di dissenso: da parte di specifiche categorie – come quella degli infermieri – oppure sotto forma di considerazioni da parte di voci critiche di liberi pensatori.

Tra queste ultime, occorre segnalare quella, sempre foriera di riflessioni costruttive, di Ivan Cavicchi – già direttore generale di Farmindustria – che sul portale www.quotidianosanita.it del 4 giugno scorso attacca il codice, definendolo "privo di quelle basilari garanzie di pertinenza che ne dovrebbero fare uno strumento […] di governo della realtà particolarmente problematica del medico".  Nei suoi molti imprescindibili scritti, Cavicchi lamenta da anni l'assenza di un "progetto di medico":  si vedano tra gli altri "Ripensare la Medicina" (Bollati Boringhieri, 2005) e "Una filosofia per la Medicina" (Dedalo, 2011).

 Dal canto suo Salvo Calì, presidente del Sindacato Medici Italiani (SMI), accusa il codice di non  affrontare
Ippocrate*
seriamente il grave problema del conflitto di interessi. Un esempio per tutti:  Amedeo Bianco è leader Fnomceo, dunque promotore del codice, ma anche senatore della Repubblica.

A uno sguardo sintetico e sorvolando su specificità come quelle cui ho fatto cenno, ciò che colpisce è il sapore di una proposta formalizzata sull'idealità. Allora, anche la celebre definizione di salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità OMS – "La salute è uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale e non solamente assenza di malattia" (1948) – aveva le stesse caratteristiche di proposta ideale, eppure la realtà dei fatti si incarica fin troppo spesso di dare a essa una secca smentita.

Ancora, all'articolo 5 del codice si legge: "Il medico promuove l'adozione di stili di vita salubri". Sarebbe bellissimo ma sappiamo che non è così: spesso il medico non ci crede davvero; e in non pochi casi, è il primo a non praticare simili stili di vita.

Che dire poi del controllo efficace del dolore (articolo 16), se non che rimane un obiettivo sovente disatteso per la mancanza, nel nostro Paese, di una cultura dell'analgesia e delle cure palliative.

Galeno*
Viene poi suggerita cautela nei confronti dell'abuso dei mezzi tecnologici. Ma questi non sono strumenti del demonio e vanno (o andrebbero) calati nella dimensione umanistica costituita da una solida alleanza terapeutica, che, a ben vedere, il codice caldeggia, accanto a un richiamo all'informazione e alla comunicazione.

Anche in questo caso, però, dobbiamo invocare i fatti, più che le parole: se non si costruisce una cultura della relazione terapeutica, al centro della quale porre la dimensione della medicina narrativa, esortazioni di questo genere rimarranno materia per una retorica del volemose bene.

Due articoli riguardano realtà emergenti: l'articolo 78 concerne la "medicina potenziante ed estetica"; mentre all'articolo 15 si fa un benemerito cenno (speriamo, in futuro, in qualcosa di più definito) a "prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali".



* Foto di Gianna Tarantino