sabato 30 marzo 2013

GIUSTIZIA MINORILE: dal richiamo dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza alla visita del Papa al carcere minorile di Casal del Marmo

Il Garante per l'Infanzia, Vincenzo Spadafora, è intervenuto nei giorni scorsi sulle pagine del Corriere della Sera, ma anche con una missiva diretta ai presidenti di Camera e Senato, per indicare alla politica alcuni punti fondamentali in materia di minori - "perché sono loro ad insegnarci le vere priorità"  - tra i quali individua la riforma della giustizia minorile.
Non è forse un caso, allora, che papa Francesco si sia recato proprio in un carcere minorile il giorno di Giovedì Santo. Racconta Franca Giansoldati (Il Messaggero) che "il sostituto alla Segreteria di Stato, monsignor Becciu, si è ricordato che il giorno dopo l'elezione, il ministro Paola Severino aveva telefonato per invitarlo a visitare il carcere di Casal del Marmo, luogo di dolore ma al tempo stesso di speranza e riconversione.  Bergoglio non ha avuto esitazioni: la messa in Coena Domini l'avrebbe fatta lì …".
Padre Gaetano Greco, terziario cappuccino dell'Addolorata e il cappellano del carcere minorile – come rivela Pino Ciociola (Avvenire) - esclamano "E' una cosa talmente grande, inaspettata, per cui: grazie! Grazie per aver scelto i ragazzi di Casal del Marmo come primo impatto con la realtà della giustizia in Italia e nel mondo intero". E il ministro Severino aggiunge: "La bontà, sentimento spesso considerato estraneo al carcere, consente invece, come ci ricorda papa Francesco, di 'aprire uno squarcio di luce in mezzo a tante nubi' e di 'portare il calore della speranza'...". E ancora "La profonda semplicità e la toccante immediatezza di papa Francesco nel rispondere al richiamo dei bisognosi, degli emarginati, degli ultimi, rappresentano uno stimolo di riflessione per l'intera collettività. Di persone sofferenti nelle nostre carceri ce ne sono purtroppo tante. Troppe. …i giovani in carcere sono ancora più bisognosi. Di fiducia e speranza, innanzitutto. Le parole di vicinanza e il calore che il Papa porterà loro saranno un dono straordinario, un atto di amore che nella cerimonia religiosa del Giovedì Santo si conclude con la lavanda dei piedi. Un gesto, questo, che tutti i ragazzi – anche quelli di fede non cattolica – vivranno con forte emozione. Da parte mia, considero uno straordinario privilegio poter concludere in questo modo un percorso cominciato quindici mesi fa, con la visita di papa Benedetto XVI nel carcere romano di Rebibbia il 18 dicembre 2011, pochi giorni prima del Natale. Ora si avvicina la Pasqua ed avrò l'onore di essere presente quando papa Francesco porterà il suo messaggio di amore e speranza ai giovani di Casal del Marmo.".
E dunque, che amore e speranza siano fonte generosa anche per la riforma della giustizia che riguarda i minori di età, affinché a quelli che sono coinvolti in procedimenti civili e penali sia garantita una giustizia a loro misura, come auspica il Garante per l'Infanzia.

venerdì 29 marzo 2013

CONDOMINIO: i singoli condomini legittimati a chiedere alla banca gli estratti conto

Non è purtroppo infrequente che le cronache riportino casi di mala gestio condominiale.
E' dunque bene sapere che ogni condomino può controllare l'operatività del conto corrente del condominio.
Secondo l'ultima decisione dell'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) ciascun condomino è infatti legittimato a chiedere alla banca gli estratti conto intestati al condominio.

La notizia viene da Help Consumatori che registra l'accoglimento del ricorso presentato nell'interesse di una condomina dal MDC (Movimento Difesa del Cittadino) di Ceriale (SV), con il quale si chiedeva di imporre alla banca la consegna della documentazione relativa al conto corrente intestato al condominio.

La banca aveva respinto la richiesta sostenendo che "in osservanza della privacy" gli estratti conto possono essere rilasciati al solo intestatario, tale ritenendo il condominio "in persona dell'amministratore quale legittimo rappresentante".

L'ABF ha deciso confermando un proprio precedente (n. 814 del 19 aprile 2011) sulla base dell' orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità*, che qualifica "il condominio come un ente sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini" sicché "l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale".

Nel precedente del 2011 è citata anche una puntuale pronuncia di merito, quella del Tribunale di Salerno 30 luglio 2007, in cui si afferma che "ogni condomino, in quanto 'cliente' /…/ deve aver diritto di ottenere direttamente dall'istituto bancario la consegna di copia degli estratti conto".

Il Collegio ha pertanto respinto l'obiezione sollevata dalla banca di non poter consegnare i documenti per ragioni di tutela della privacy visto che, se è vero che la banca è tenuta a non rivelare a terzi estranei le notizie riservate riguardanti i rapporti con la clientela, è pure vero che quando la legittimazione del terzo appare certa, e cioè che la richiesta di informazioni proviene da un condomino, la banca è tenuta a darle, non potendo pretendere che il condomino si rivolga al giudice o, come in questo caso, all'ABF, per essere svincolata dal segreto bancario.

Ritenuto fondato il ricorso proposto dal MDC, l'ABF ha pertanto ribadito che ogni condomino deve avere diritto di ottenere direttamente dall'istituto bancario la consegna di copia degli estratti di conto corrente intestato al condominio in cui abita, mostrando un elenco dei componenti il condominio (o altro documento equivalente).
*Cass. 21 gennaio 2010 n. 1011; cfr. anche Cass. civ. sez. VI, sentenza 11 gennaio 2012, n. 177.


venerdì 22 marzo 2013

CARCERI A NUMERO CHIUSO? MILANO SEGUE VENEZIA E SI RIVOLGE ALLA CONSULTA

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, come già quello di Venezia (vd. post 20 febbraio 2013),  si è rivolto alla Corte Costituzionale affinché valuti se alla "grave infermità fisica", unica ipotesi di differimento dell'esecuzione della pena detentiva attualmente prevista, possa essere aggiunta anche quella dell'esecuzione della carcerazione in condizioni inumane o degradanti, secondo quanto stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo nella ormai nota sentenza dell'8 gennaio 2013 sul sovraffollamento delle carceri italiane.
Sul Corriere della Sera del 22 marzo 2013, Luigi Ferrarella riferisce che la vicenda di cui si è occupato il Tribunale di Sorveglianza di Milano riguarda un pericoloso condannato per associazione mafiosa e sequestro di persona che dovrebbe scontare una pena di 15 anni nel carcere di Monza.
Il magistrato di sorveglianza, Maria Laura Fadda, investito della questione ha voluto personalmente verificare le condizioni di detenzione in detto istituto, constatando che nella cella di 9 metri quadri tre persone non possono scendere dal letto contemporaneamente, visto che lo spazio è occupato da un letto a castello a due piani, una branda pieghevole per il terzo detenuto, due cassette da 40 per 70 centimetri come dispensa, tre sgabelli. I vestiti e le scarpe sono riposti di necessità sotto al letto mentre, non essendoci dove appoggiare sapone e spazzolino, i detenuti incollano alle pareti i pacchetti di sigarette a mo' di mensoline. Tra letto e water c'è una porta ma non c'è aereazione, manca l'acqua calda e le muffe la fanno da padrone sui muri.
La domanda posta alla Corte Costituzionale è dunque se possa ritenersi legittima l'inflizione di una pena che consiste in un trattamento contrario al senso di umanità.  Da qui la soluzione del rinvio dell'esecuzione della pena detentiva (o del c.d. numero chiuso per la detenzione) prospettata alla Consulta.
Vi sono del resto precedenti di rilievo - menzionati anche nell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano - sia negli Stati Uniti sia in Germania dove con sentenze pronunciate nel 2011 è stato affermato il principio della superiorità del diritto alla dignità della persona rispetto a quello dell'esecuzione della pena: nel primo caso, con sentenza del maggio 2011 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha imposto al governo della California di rilasciare migliaia di detenuti per ridurre il tasso di occupazione, poiché la condizione di sovraffollamento delle carceri viola i diritti derivanti dall'Ottavo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti; nel secondo caso, nel marzo 2011 il Tribunale Costituzionale tedesco ha affermato l'obbligo di rinunciare all'immediata esecuzione della pena nel caso di detenzioni non rispettose della dignità umana. 

Sempre nel 2011, in Italia, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha emesso un'articolata e complessa ordinanza, con la quale ha parzialmente accolto - sia pure con soluzione ex post -  l'istanza risarcitoria contenuta nel reclamo proposto da un cittadino extracomunitario che lamentava di aver subito condizioni inumane e degradanti di detenzione nel carcere di Lecce. 

giovedì 21 marzo 2013

OPG: PROROGATA LA CHIUSURA AL 1° APRILE 2014

Il Consiglio dei Ministri n. 73 del 21 marzo 2013 ha approvato, su proposta del Ministro della Salute, un decreto legge con il quale viene prorogata al 1° aprile 2014 la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari in attesa della realizzazione da parte delle Regioni delle strutture sanitarie sostitutive.
Nel decreto si sollecitano le Regioni a prevedere interventi che comunque supportino l'adozione da parte dei magistrati di misure alternative all'internamento, potenziando i servizi di salute mentale sul territorio. In caso di inadempienza, si prevede la nomina di commissario unico per tutte le Regioni per le quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi.

domenica 10 marzo 2013

LA CHIUSURA DEGLI OPG. A colloquio con Maurizio Albertini

In base a quanto stabilito dalla L. n. 9/12, dal 31 marzo 2013 (salvo l'attesa proroga) le misure di sicurezza del ricovero in OPG  e dell'assegnazione a casa di cura e custodia non potranno più essere eseguite negli ospedali psichiatrici giudiziari, ma nelle strutture alternative che dovranno essere approntate dalle Regioni.
I soggetti sottoposti a misura di sicurezza, internati in OPG, che hanno cessato di essere socialmente pericolosi dovranno essere dimessi e presi in carico dai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) competenti per territorio, facendo riferimento al luogo di residenza.
A decorrere dallo stesso termine (31 marzo 2013), coloro che hanno lo stato di detenuto e che necessitano di cura e/o di assistenza psichiatrica, saranno invece ospitati in apposite sezioni realizzate presso le singole carceri, le stesse per le quali il nostro Paese è stato condannato per le disumane condizioni di sovraffollamento.

Apriamo un colloquio con Maurizio Albertini, psichiatra del Dipartimento di Salute Mentale della ASL1 di Imperia, per dar voce a chi ogni giorno affronta sul campo le problematiche di adeguatezza, compatibilità ed efficacia dei trattamenti psichiatrici in OPG e nelle sezioni create all'interno delle carceri, nonché della cura e dell'assistenza psichiatrica prestata presso i DSM.

Quanto sono adeguati ed efficaci i trattamenti psichiatrici all'interno degli OPG ? Ritiene che sia possibile realizzare nel breve termine il previsto processo di superamento degli OPG?

Parlo di ciò che so, non conosco le realtà di tutti gli OPG.    
In genere, i trattamenti sono sicuramente adeguati dal punto di vista farmacologico e clinico, almeno per quello che riguarda la competenza medica. 
Non credo che sia possibile, a breve termine, il superamento degli OPG perché non esistono molte strutture territoriali adatte ad accogliere soggetti così problematici e che, oltre alla cura strettamente medica, richiedono altri supporti logistici, controlli, luoghi idonei che consentano la sorveglianza e che impediscano le fughe, ecc. Senza contare la necessità che il personale non medico sia adeguatamente formato, e in genere lo è per casi lievi, mentre non lo è per quelli molto gravi e nei quali è maggiore il grado di pericolosità.

E' compatibile l'osservazione, la cura e l'assistenza psichiatrica con la detenzione (in carcere)? A quali condizioni ? Sono adeguate le sezioni all'uopo istituite presso le carceri?

Sono stato per tre anni il consulente specialista psichiatra del Carcere di Imperia sicché la mia esperienza si limita a quella casa circondariale, piuttosto sovraffollata, in cui non esiste una sezione destinata ai pochi casi che riguardano detenuti veramente psichiatrici.
Mi sono occupato soprattutto della cura di disturbi d'ansia e di panico, dei disturbi depressivi reattivi alla condizione carceraria, della gestione delle tossicodipendenze e della cura delle psicosi, quando occasionalmente si presentavano pazienti con disturbi schizofreniformi o borderline.
Mi è capitato di inviare persone affette da schizofrenia al carcere di Torino, attrezzato per la loro cura, oppure nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Imperia per un ricovero. 
La cura in carcere è possibile se esiste collaborazione fra medico, infermieri e guardie carcerarie soprattutto per quello che riguarda l'assunzione delle terapie.
Nei casi in cui il paziente rifiuti i colloqui psichiatrici o che rifiuti di assumere le terapie prescritte la cura diventa impossibile, con tutte le ovvie conseguenze.
Nella mia esperienza mi sono trovato a dover operare in condizioni non proprio ortodosse. Mi riferisco all'ambiente, che non è quello di un ambulatorio psichiatrico dove viene mantenuta una discreta privacy e non vi sono interferenze da parte del personale infermieristico e/o carcerario. Voglio dire: non è certo facile per un detenuto poter rimanere solo fuori dalla cella (a volte nemmeno dentro), dunque è difficile parlare, esprimersi liberamente (è proprio il caso di dirlo).
Ed è difficile per chi è detenuto (a prescindere che sia già stato condannato ovvero in attesa di giudizio) avere il coraggio di raccontare anche a un medico ciò che gli è capitato e che lo ha condotto in carcere: pochi ci riescono, molti cercano soltanto un sollievo dai sintomi oppure la possibilità di avere un momento di comprensione; altri ancora ricercano esclusivamente vantaggi personali, oppure vorrebbero solo psicofarmaci con un atteggiamento tossicomanico o manipolatorio.
Ho comunque incontrato realtà molto variabili:  raramente mi sono imbattuto in patologie mentali importanti quali la schizofrenia, i disturbi bipolari o i disturbi dell'umore non reattivi, già presenti prima dell'incarceramento (se escludiamo la tossicodipendenza naturalmente), più frequentemente mi sono trovato di fronte a disturbi narcisistici e a quelli di personalità. Per lo più si è trattato di soggetti che presentavano solo sintomi reattivi alla perdita della libertà: angoscia, ansia, depressione (a volte con idee autolesive), claustrofobia, attacchi di panico, insonnia grave, psicoastenia, somatizzazioni di vari tipi, dalla cefalea all'asma.

Che tipo di cura e assistenza possono attualmente fornire i DSM, le Comunità terapeutiche o gli altri servizi sul territorio? Rappresentano una valida e concreta alternativa all'OPG?

Nella realtà locale, la cura e l'assistenza territoriale e in Comunità Terapeutiche, o centri diurni, è adeguata per le persone che accettano le cure e di sottoporsi alle stesse.
Nei casi concreti di pazienti con gravi problemi che le rifiutino occorre che il magistrato competente intervenga sia nella fase acuta, con dei Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO), sia in seguito, con altro tipo di provvedimenti per poterli ricoverare nelle comunità anche contro la loro volontà per il tempo necessario a somministrare le cure del caso.
Allo stato, tenuto conto  del carico di lavoro esistente, dovrebbero essere creati nuovi spazi di cura per poter accogliere adeguatamente le persone attualmente internate negli OPG. 

E' dunque ancora così lunga la strada da percorrere per "superare" – come si esprime il legislatore – l' internamento e la custodia negli OPG e al contempo curare e assistere al di fuori dalle strutture alternative che dovranno essere approntate dalle Regioni ?

A meno che non intervenga un massiccio investimento in termini di risorse, penso di sì, soprattutto perché la questione logistica e quella della formazione del personale rivestono entrambe importanza cruciale. Se pensiamo alla difficoltà ad applicare veramente la legge Basaglia sul territorio, all'incremento esponenziale negli ultimi anni delle persone con disturbi mentali (dai più lievi ai più gravi) nella popolazione generale, non c'è da stupirsi se un ulteriore aumento dei carichi di lavoro in questa fase storica sia poco auspicata e auspicabile.



giovedì 7 marzo 2013

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ con l’Ordine degli Avvocati di Milano

L'Ordine degli Avvocati di Milano intende contribuire a una maggiore diffusione della cultura della legalità “che abbia ad oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori della democrazia, l'esercizio dei diritti e doveri della cittadinanza” e farà ciò, dedicando particolare attenzione ai giovani perché – come sostiene il Presidente Giuggioli -  “formare ed educare i giovani al raggiungimento della consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri è uno degli obiettivi fondamentali a cui devono tendere tutte le istituzioni con cui entrano in contatto i <cittadini di domani>”.

L’Ordine ha così sottoscritto un protocollo d'intesa con la Provincia di Milano, facendosi promotore di incontri all'interno delle scuole di istruzione e formazione professionale della città di Milano e provincia, che punteranno a
- sensibilizzare i ragazzi sui temi che accrescono la loro coscienza civica
- sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio agire nella società civile
- sensibilizzare i ragazzi sul ruolo dell’avvocato
- promuovere la cultura della legalità e il rispetto delle regole del vivere civile
e che abbiano ad oggetto:
- il disagio giovanile (bullismo, rischi legati all’uso di alcool e stupefacenti, educazione stradale, atti di vandalismo, violenza negli stadi)
- la violenza di genere, stalking e maltrattamenti in famiglia
- l’uso sicuro di internet e delle nuove tecnologie / rischi e pericoli della rete.

Il Presidente Giuggioli ha chiesto perciò agli avvocati del foro milanese di manifestare la loro disponibilità a tenere gli incontri presso le scuole compilando, sottoscrivendo e inviando all'indirizzo di posta elettronica sportello@ordineavvocatimilano.it il modulo  all’uopo predisposto (e scaricabile dal sito dell'Ordine Avvocati di MIlano).

Raccolte le adesioni il Consiglio dell'Ordine contatterà gli avvocati per le precisazioni sulle modalità di attuazione del progetto, che sarà presentato il 13 marzo alle ore 11.00 nel corso di un evento formativo presso il Salone Valente di via Freguglia 14.

La partecipazione è gratuita e consentirà l'attribuzione di n. 2 crediti formativi. Iscrizioni tramite web Riconosco - Milano. 

E’ un’ iniziativa importante, quella di cui stiamo dando conto, che segna quel cambio di passo necessario ad acquisire strumenti cruciali per affrontare il vivere quotidiano di questi difficilissimi tempi.


domenica 3 marzo 2013

LA CHIUSURA DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI

L'art. 3 ter  del DL n. 211/2011  (convertito nella  L. n. 9/12) ha fissato il "termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari"  (OPG) al 1° febbraio 2013, mentre a decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in OPG  e dell'assegnazione a casa di cura e custodia non potranno più essere eseguite all'interno degli OPG, bensì in strutture "di cui al comma 2" dello stesso art. 3 ter , che debbono essere attivate dalle singole Regioni.

La data del 31 marzo non potrà tuttavia essere rispettata perché nessuna Regione avrà pronte le strutture sanitarie alternative. Di questo hanno preso atto sia le Regioni sia i ministeri della Salute e della Giustizia all'ultima riunione del tavolo tecnico del 26 febbraio 2013. Occorre dunque una proroga, che potrebbe far slittare il termine al 2015, in mancanza della quale il 1° aprile la situazione potrebbe divenire incontrollabile.

Si sta già lavorando a una proposta di "regime transitorio" che dovrà essere recepita in un provvedimento legislativo. La proroga biennale consentirebbe di proseguire sulla via dell'attuazione della L. n. 9/12, tenuto conto che il riparto delle risorse per la realizzazione dei nuovi centri è stato approvato soltanto il 7 febbraio di quest'anno e la realizzazione pratica delle strutture alternative potrebbe iniziare solo il 7 aprile prossimo.

La questione riguarda i destinatari di una misura di sicurezza detentiva, compresi i soggetti sottoposti a misura di sicurezza provvisoria, perché quelli che rivestono lo stato giuridico di detenuto* in base al provvedimento dell'Autorità Giudiziaria sono "ospitati" in apposite sezione realizzate presso le già sovraffollate carceri e rimangono a carico dell'Amministrazione Penitenziaria**.

Il "superamento" dei sei OPG nazionali (Castiglione delle Stiviere; Reggio Emilia; Montelupo Fiorentino; Napoli; Aversa; Barcellona Pozzo Di Gotto) non può peraltro dirsi ancora "attuale".  E il problema è grave. Secondo il rapporto della Società Italiana di Psichiatria (SPI) - che ha raccolto dalle sezioni regionali i dati sul Processo di Superamento  degli OPG - per 800 internati i destini sono incerti. E se quelli con disturbi meno gravi potrebbero passare in carico ai DSM (Dipartimenti di salute mentale), come previsto dalla legge, che ne sarà per quelli non dimissibili?

L'incertezza sembra regnare sovrana anche sullo strumento da utilizzare per la proroga, come segnala Manuela Perrone su Il Sole 24 Ore. Infatti, "perché sia l'Esecutivo ancora formalmente in carica, è necessario che il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, riconosca l'urgenza del provvedimento. Quello stesso capo dello Stato che aveva bollato gli Opg come un <orrore> inconcepibile <in qualsiasi Paese appena civile>".

StopOpg, il Comitato che si batte per la chiusura degli OPG, ha indetto il 5 marzo una riunione straordinaria per fare il punto della situazione e decidere "come proseguire la campagna per l'abolizione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari".



* Si tratta dei detenuti affetti da minorazione psichica ex art. 111 d.p.r. 230/2000, da infermità psichica sopravvenuta durante l'esecuzione della pena ex art. 148 c.p., che necessitano di osservazione psichiatrica ex art. 112 d.p.r. 230/2000 e/o che necessitino a qualunque titolo di assistenza psichiatrica per la cura e la prevenzione del disagio mentale.
** Manuela Perrone dà conto delle "apposite sezioni" realizzate all'interno delle carceri nell' articolo apparso il 14 febbraio 2013 su Il Sole 24 Ore, corredato da documenti, uno dei quali è il rapporto della SPI citato nel testo.