Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, come già quello di Venezia (vd. post 20 febbraio 2013), si è rivolto alla Corte Costituzionale affinché valuti se alla "grave infermità fisica", unica ipotesi di differimento dell'esecuzione della pena detentiva attualmente prevista, possa essere aggiunta anche quella dell'esecuzione della carcerazione in condizioni inumane o degradanti, secondo quanto stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo nella ormai nota sentenza dell'8 gennaio 2013 sul sovraffollamento delle carceri italiane.
Sul Corriere della Sera del 22 marzo 2013, Luigi Ferrarella riferisce che la vicenda di cui si è occupato il Tribunale di Sorveglianza di Milano riguarda un pericoloso condannato per associazione mafiosa e sequestro di persona che dovrebbe scontare una pena di 15 anni nel carcere di Monza.
Il magistrato di sorveglianza, Maria Laura Fadda, investito della questione ha voluto personalmente verificare le condizioni di detenzione in detto istituto, constatando che nella cella di 9 metri quadri tre persone non possono scendere dal letto contemporaneamente, visto che lo spazio è occupato da un letto a castello a due piani, una branda pieghevole per il terzo detenuto, due cassette da 40 per 70 centimetri come dispensa, tre sgabelli. I vestiti e le scarpe sono riposti di necessità sotto al letto mentre, non essendoci dove appoggiare sapone e spazzolino, i detenuti incollano alle pareti i pacchetti di sigarette a mo' di mensoline. Tra letto e water c'è una porta ma non c'è aereazione, manca l'acqua calda e le muffe la fanno da padrone sui muri.
La domanda posta alla Corte Costituzionale è dunque se possa ritenersi legittima l'inflizione di una pena che consiste in un trattamento contrario al senso di umanità. Da qui la soluzione del rinvio dell'esecuzione della pena detentiva (o del c.d. numero chiuso per la detenzione) prospettata alla Consulta.
Vi sono del resto precedenti di rilievo - menzionati anche nell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano - sia negli Stati Uniti sia in Germania dove con sentenze pronunciate nel 2011 è stato affermato il principio della superiorità del diritto alla dignità della persona rispetto a quello dell'esecuzione della pena: nel primo caso, con sentenza del maggio 2011 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha imposto al governo della California di rilasciare migliaia di detenuti per ridurre il tasso di occupazione, poiché la condizione di sovraffollamento delle carceri viola i diritti derivanti dall'Ottavo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti; nel secondo caso, nel marzo 2011 il Tribunale Costituzionale tedesco ha affermato l'obbligo di rinunciare all'immediata esecuzione della pena nel caso di detenzioni non rispettose della dignità umana.
Sempre nel 2011, in Italia, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha emesso un'articolata e complessa ordinanza, con la quale ha parzialmente accolto - sia pure con soluzione ex post - l'istanza risarcitoria contenuta nel reclamo proposto da un cittadino extracomunitario che lamentava di aver subito condizioni inumane e degradanti di detenzione nel carcere di Lecce.
Sempre nel 2011, in Italia, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha emesso un'articolata e complessa ordinanza, con la quale ha parzialmente accolto - sia pure con soluzione ex post - l'istanza risarcitoria contenuta nel reclamo proposto da un cittadino extracomunitario che lamentava di aver subito condizioni inumane e degradanti di detenzione nel carcere di Lecce.
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