L'art. 3 ter del DL n. 211/2011 (convertito nella L. n. 9/12) ha fissato il "termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari" (OPG) al 1° febbraio 2013, mentre a decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in OPG e dell'assegnazione a casa di cura e custodia non potranno più essere eseguite all'interno degli OPG, bensì in strutture "di cui al comma 2" dello stesso art. 3 ter , che debbono essere attivate dalle singole Regioni.
La data del 31 marzo non potrà tuttavia essere rispettata perché nessuna Regione avrà pronte le strutture sanitarie alternative. Di questo hanno preso atto sia le Regioni sia i ministeri della Salute e della Giustizia all'ultima riunione del tavolo tecnico del 26 febbraio 2013. Occorre dunque una proroga, che potrebbe far slittare il termine al 2015, in mancanza della quale il 1° aprile la situazione potrebbe divenire incontrollabile.
Si sta già lavorando a una proposta di "regime transitorio" che dovrà essere recepita in un provvedimento legislativo. La proroga biennale consentirebbe di proseguire sulla via dell'attuazione della L. n. 9/12, tenuto conto che il riparto delle risorse per la realizzazione dei nuovi centri è stato approvato soltanto il 7 febbraio di quest'anno e la realizzazione pratica delle strutture alternative potrebbe iniziare solo il 7 aprile prossimo.
La questione riguarda i destinatari di una misura di sicurezza detentiva, compresi i soggetti sottoposti a misura di sicurezza provvisoria, perché quelli che rivestono lo stato giuridico di detenuto* in base al provvedimento dell'Autorità Giudiziaria sono "ospitati" in apposite sezione realizzate presso le già sovraffollate carceri e rimangono a carico dell'Amministrazione Penitenziaria**.
Il "superamento" dei sei OPG nazionali (Castiglione delle Stiviere; Reggio Emilia; Montelupo Fiorentino; Napoli; Aversa; Barcellona Pozzo Di Gotto) non può peraltro dirsi ancora "attuale". E il problema è grave. Secondo il rapporto della Società Italiana di Psichiatria (SPI) - che ha raccolto dalle sezioni regionali i dati sul Processo di Superamento degli OPG - per 800 internati i destini sono incerti. E se quelli con disturbi meno gravi potrebbero passare in carico ai DSM (Dipartimenti di salute mentale), come previsto dalla legge, che ne sarà per quelli non dimissibili?
L'incertezza sembra regnare sovrana anche sullo strumento da utilizzare per la proroga, come segnala Manuela Perrone su Il Sole 24 Ore. Infatti, "perché sia l'Esecutivo ancora formalmente in carica, è necessario che il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, riconosca l'urgenza del provvedimento. Quello stesso capo dello Stato che aveva bollato gli Opg come un <orrore> inconcepibile <in qualsiasi Paese appena civile>".
StopOpg, il Comitato che si batte per la chiusura degli OPG, ha indetto il 5 marzo una riunione straordinaria per fare il punto della situazione e decidere "come proseguire la campagna per l'abolizione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari".
* Si tratta dei detenuti affetti da minorazione psichica ex art. 111 d.p.r. 230/2000, da infermità psichica sopravvenuta durante l'esecuzione della pena ex art. 148 c.p., che necessitano di osservazione psichiatrica ex art. 112 d.p.r. 230/2000 e/o che necessitino a qualunque titolo di assistenza psichiatrica per la cura e la prevenzione del disagio mentale.
** Manuela Perrone dà conto delle "apposite sezioni" realizzate all'interno delle carceri nell' articolo apparso il 14 febbraio 2013 su Il Sole 24 Ore, corredato da documenti, uno dei quali è il rapporto della SPI citato nel testo.
** Manuela Perrone dà conto delle "apposite sezioni" realizzate all'interno delle carceri nell' articolo apparso il 14 febbraio 2013 su Il Sole 24 Ore, corredato da documenti, uno dei quali è il rapporto della SPI citato nel testo.
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