venerdì 10 luglio 2015

SOSPENSIONE CON MESSA ALLA PROVA: UN CASO DI PROROGA DAL TRIBUNALE DI MILANO


La legge n. 67 del 2014, entrata in vigore il 17 maggio 2014, ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (v. post 22 maggio 2014).

Le normativa prevede che il giudice stabilisca il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti.

Come previsto dall'articolo 464 quinquies, comma 1, codice di procedura penale (introdotto dall'articolo 4 della l. n. 67), il termine può essere prorogato una sola volta e solo per gravi motivi, su istanza dell'imputato.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il giudice può modificare le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.

Pensando che possa suscitare interesse, pubblichiamo l'ordinanza del giudice di Milano che, dato analiticamente conto della normativa applicabile, ha prorogato il periodo di sospensione del procedimento disposto con il precedente provvedimento e ha modificato le prescrizioni già imposte limitatamente al tipo di prestazione non retribuita e all'ente di riferimento, tenuto conto dell'infortunio sul lavoro subito dall'imputato, che a causa di questo era stato impossibilitato a eseguire il programma di trattamento originariamente elaborato.

Clicca qui per essere rinviato al post del 22 maggio 2014
Clicca qui per scaricare l'ordinanza di proroga



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