giovedì 26 ottobre 2017

AVVOCATI E PUBBLICITA'

Da Andrea Del Corno, avvocato del Foro di Milano e Consigliere dell'Ordine, riceviamo e pubblichiamo l'intervento su Avvocati e pubblicità che di seguito riportiamo.



Negli anni '90 si sottolineava che il divieto di pubblicità fosse un principio deontologico importante, diretto a sottolineare la particolare dignità della professione forense, che non è equiparabile ad una qualunque attività di servizi.

Era visto ad esempio come illecito disciplinare l'inserimento del proprio nome in grassetto nell'elenco telefonico, l'invio di biglietti augurali del professionista al personale di cancelleria oppure la diffusione di lettere circolari contenenti il nominativo del professionista e dei suoi successi professionali.

Da allora molto è cambiato perché la comunicazione professionale è andata incontro ad una forte "liberalizzazione", alla quale sono rimasti però ancorati principi deontologici e disposizioni legislative che ne delimitano il campo d'applicazione.

Si può subito dire che con il mutare dei tempi, anche a seguito delle liberalizzazioni del decreto Bersani, del nuovo codice deontologico, della nuova legge professionale e della sentenza Antitrust n° 25487 del 15/6/2015 sul caso Amicacard, la comunicazione forense va ora distinta non tanto tra informazione e pubblicità, ma tra informazione vera e corretta e pubblicità ingannevole e fuorviante.
Infatti, ogni messaggio informativo costituisce una forma di pubblicità perché l'avvocato che informa si prefigge lo scopo di incrementare la propria clientela; per questa ragione deve intervenire il principio deontologico e legislativo, che guida le modalità di comunicazione.

Prima di indicare le norme di legge riferite alla materia e la direttiva europea che la riguarda si richiamano qui gli articoli 17 e 35 del codice deontologico, che comunque rappresentano il riferimento deontologico cui deve uniformarsi il professionista rispetto alla comunicazione verso terzi.

L'art. 17 disciplina l'informazione sull'esercizio dell'attività professionale mentre l'art. 35 regolamenta il dovere di corretta informazione (le norme sono qui integralmente riportate).

Art. 17 – Informazione sull'esercizio della professione
1. E' consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

Art. 35 – Dovere di corretta informazione
1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.
3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.
4. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche, specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
5. L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di «praticante avvocato», con l'eventuale indicazione di «abilitato al patrocinio» qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.
7. L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.
10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.


Il nuovo codice deontologico lascia quindi ampio spazio alle nuove forme di comunicazione, mantenendo i principi di dignità e decoro e quindi le informazioni possono essere fornite con qualunque mezzo, inclusi siti web con o senza re-indirizzamento, purché queste siano rispettose dei doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza, riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

Sul piano disciplinare, in punto potestà sanzionatoria, con la sentenza delle sezioni unite 13 novembre 2012 n. 19705, a Cassazione Civile ha affermato che:
"la pubblicità informativa che lede il decoro e la dignità professionale costituisce illecito, ...  poiché l'abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le attività libero-professionali, ... non preclude all'organo professionale di sanzionare le modalità ed il contenuto del messaggio pubblicitario, quando non conforme a correttezza, in linea con quanto stabilito dagli artt. 17, 17-bis e 19 del codice deontologico forense, e tanto più che l'art. 4 del D.P.R. 3 agosto 2012, n. 137, al comma secondo, statuisce che la pubblicità informativa deve essere 'funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria'. (La S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva sanzionato l'inserimento nel 'box' pubblicitario di un giornale di uno slogan sull'attività svolta, con grafica tale da porre enfasi sul dato economico dei costi molto bassi, contenente elementi equivoci, suggestivi ed eccedenti il carattere informativo)".

Ancora si richiama il parere del CNF 49/11 con il quale si ribadisce che ai fini deontologici va distinto non tanto il mezzo (ipotesi FB e twitter) in sé e per sé utilizzato per la pubblicità, quanto l'uso che ne viene fatto e la cerchia dei destinatari che vengono a contatto con l'utente titolare del profilo personale on line.

Con parere del 26 marzo 2014 n° 12 il CNF si è espresso positivamente rispetto alla pubblicità informativa professionale sulla superficie di un automezzo (pulmino o autobus) purché non in contrasto con i principi dettati dal comma 2 dell'art. 10 legge 247/12.

Con pronuncia n° 188 del 13 dicembre 2014, sempre il CNF, ha dichiarato che non è legittima l'autopromozione ed è censurata la sub specie di informazione circa il servizio reso a tutela di deboli e danneggiati, ritenuta attività volgarmente pubblicitaria perché suggestiva, captatoria e del tutto dimentica dei doveri di lealtà e correttezza (nella fattispecie erano stati ingaggiati due figuranti presentati come propri clienti a bordo della Costa Concordia in occasione del naufragio).

Il sistema deontologico, tracciato sul piano dei principi generali, trova un evidente riferimento nell'evoluzione legislativa che sostanzialmente dal 2006 ha profondamente innovato questo specifico argomento.

Si indicano di seguito le disposizione legislative di riferimento che si sono susseguite nel tempo.
1) D.L. 233/06 convertito L. 248/06 (c.d decreto Bersani)
2) Direttiva Bolkestein CE n. 123/06
3) Legge 148/11 "manovra Bis"
4) DPR 137/2012 art. 4, riforma delle professioni.
5) Legge professionale forense n° 247/12 art. 10


1) Il cd Decreto Bersani rappresenta uno dei primi interventi nella materia della pubblicità degli studi legali anche alla luce della normativa europea.

Art. 2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali
1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;

A proposito di questa normativa con la sentenza n° 13/15 il CNF precisa che:
 "come è noto il Codice Deontologico Forense, a seguito dell'entrata in vigore della normativa nota come "Bersani" non consente una pubblicità indiscriminata ma solo la diffusione di specifiche informazioni sull'attività, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza nella libertà di fissazione di compenso e della modalità del suo calcolo".

Il CNF ribadisce come le limitazioni derivino dalla necessità di proteggere i beni della dignità e del decoro della professione, la cui verifica è affidata dall'ordinamento al potere – dovere dell'ordine professionale.
La norma in questione pur in un' ottica di liberalizzazione pone un primo riferimento al profilo deontologico demandando comunque a un controllo disciplinare sul punto.

2) La direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE, conosciuta come Direttiva Bolkestein, dal nome del suo relatore.

E' una direttiva dell'Unione Europea relativa ai servizi nel mercato unico, presentata dalla Commissione nel febbraio 2004, approvata ed emanata nel 2006.

Alla direttiva è stata data attuazione in Italia mediante il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010.

La direttiva, che disciplina i servizi nel mercato interno, non utilizza il termine pubblicità ma quello di "comunicazioni commerciali emananti dalle professioni regolamentate", definizione che conduce a una distinzione dalla pubblicità commerciale, tanto che si trova chiarito che la pubblicità degli studi legali non deve avere i contorni della pubblicità commerciale e non deve tendere all'accaparramento della clientela.

La direttiva va nella direzione di tutta l'avvocatura europea, che distingue tra informazione e pubblicità, considerando la prima un diritto dell'avvocato derivante dal mutato assetto sociale, e la seconda una attività mercantile da evitare.

Nel 1991 la Francia si è infatti dotata di una legge che permette agli avvocati di fare pubblicità nei limiti in cui ciò sia funzionale a dare informazione al pubblico sull'attività svolta e non abbia un aspetto commerciale.

Iniziativa analoga è stata adottata in Germania.

3) Legge n° 148/11 "manovra Bis", prosegue il cammino verso la regolamentazione della pubblicità nell'ambito delle professioni.
Titolo II Liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo

Art. 3 Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:
g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

Anche in questo caso v'è un richiamo espresso al principio deontologico.

4) D.P.R. 137/2012, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.

Art.4    Llibera concorrenza e pubblicità informativa
1) E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professioni, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
2) La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole, denigratoria.
3) la violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce  illecito disciplianre, oltre ad integrare una violazione delle disposizione di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2006, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

5) Legge n° 247/2012 (Legge Professionale) art. 10_ Informazioni sull'esercizio della professione 
1.  E' consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria  attività  professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli  scientifici e professionali posseduti.
2.   La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.
3.   In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.

Quest'ultima normativa, che costituisce la riforma dell'ordinamento professionale forense, richiama i principio deontologici regolanti la materia e prevede la possibilità di utilizzare il titolo di specialista di cui all'art. 9 della Legge Professionale.

Il complesso iter legislativo sul punto tuttavia, nonché la recente sentenza del Tar Lazio del 14 aprile 2016, che ha annullato il decreto ministeriale attuativo dell'art. 9 della Legge Professionale, hanno indotto il Consiglio dell'Ordine di Milano a emettere la delibera del 5 ottobre 2017, alla luce del fatto che a tutt'oggi non è ancora possibile l'utilizzo del termine "specialista".
In conclusione il rispetto dei canoni di decoro e dignità non può più rinvenirsi nel concetto che la pubblicità sia vietata, ma nel corretto esercizio di questo diritto nel rispetto del canone deontologico.



giovedì 14 settembre 2017

DIRITTO ALLO STUDIO E NUMERO CHIUSO: UN COMMENTO SULLA DECISIONE DEL TAR DEL LAZIO


Pubblichiamo il commento di Giorgio Barbini, avvocato amministrativista del foro di Lodi, sulla pronuncia del TAR per il Lazio emessa il 31 agosto 2017 in relazione al provvedimento con il quale l'Università degli Studi di Milano ha programmato l'accesso al primo anno dei corsi di laurea in Filosofia, Lettere, Scienze dei beni culturali, Scienze umane, dell'ambiente, del territorio e del paesaggio, di Storia, di Lingue e letterature straniere e comunque di tutte le facoltà umanistiche:


Il Tar per il Lazio (TAR Lazio, Roma; Sez. III, ordinanza n. 4478/2017) ha sospeso il provvedimento con il quale l'Università statale di Milano ha sostanzialmente istituito il cosiddetto numero chiuso per le facoltà umanistiche, facendo soggiacere l'accesso a queste ultime a test d'ingresso.

Il ragionamento alla base della decisione del TAR è semplice. Ha posto alla base della propria decisione la legge 264 del 1999 - «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» - ; ha rilevato che tra le facoltà ivi elencate non erano contemplate quelle umanistiche; ha concluso che il cosiddetto numero chiuso esiste solo per le facoltà espressamente contemplate nella legge 264 del 1999.

Nel proprio provvedimento cautelare, il TAR non richiama né l'articolo 33 della Costituzione, né la legge 168 del 1989 - «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» -.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione, le università «[…] hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato

Ai sensi del primo comma dell'articolo 6 – rubricato «Autonomia delle università» - della legge 168 del 1989 «1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.».

Non si sono rinvenute leggi dello Stato che stabiliscano divieti per le università di istituire il numero chiuso. Anche la normativa sottesa alla decisione del TAR non introduce alcun divieto. Con la legge 264 del 1999, lo Stato ha infatti imposto a tutte le università il numero chiuso, a livello nazionale, soltanto per determinate facoltà (articolo 1); il comma 1 dell'articolo 2 impone il numero chiuso per le facoltà con specifiche caratteristiche, mentre il comma 2 dell'articolo 2 riguarda esclusivamente una facoltà dell'Università di Trieste. Tutto ciò non implica, a giudizio di chi scrive, che il legislatore abbia vietato alle università di introdurre il numero chiuso per le facoltà diverse da quelle contemplate nella legge 264 del 1999.

Concludendo, contrariamente a quanto ritenuto provvisoriamente dal TAR per il Lazio, poiché non risulta introdotto dallo Stato alcun espresso divieto, le università possono legittimamente disciplinare l'accesso alle proprie facoltà in forza del loro «diritto di darsi ordinamenti autonomi».



Clicca qui per leggere l'ordinanza del TAR del Lazio


mercoledì 27 luglio 2016

PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO


Andrea Del Corno è avvocato del Foro di Milano e Consigliere dell'Ordine degli Avvocati. Trattiamo con lui l'argomento e i numeri connessi alle richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte dei migranti sul territorio nazionale che ricorrono contro il diniego di protezione internazionale.


Cosa s'intende per protezione internazionale?
La protezione internazionale è un provvedimento col quale lo Stato italiano riconosce una particolare tutela a favore del cittadino extracomunitario che fa ingresso irregolare al territorio nazionale.

Si tratta di un provvedimento unico, o ci sono diversi tipi di protezione?
A grandi linee si può dire che il c.d. decreto qualifiche* prevede due tipi di protezione, quella ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, fondata essenzialmente sul pericolo di persecuzione nel Paese di provenienza, che attribuisce lo status di rifugiato e quella c.d. sussidiaria che si fonda sul grave danno in caso di rientro. 

Esiste poi un terzo genere di protezione, c.d. umanitaria, diciamo residuale rispetto alle prime due, prevista dall'art. 32 del c.d. decreto procedure**, che viene adottata nel caso in cui non vi siano i requisiti per riconoscere le prime due, e ha una durata limitata nel tempo.

Con l'accoglimento della domanda di protezione è consentito allo straniero di soggiornare sul territorio nazionale con le prerogative equiparabili a quelle di un cittadino italiano, la permanenza è naturalmente garantita anche per tutto il periodo di durata del procedimento.


Quando può essere avanzata la domanda di protezione?
La domanda di protezione può essere avanzata in qualunque momento dallo straniero che giunge irregolarmente nel nostro Paese, anche in forma orale, e nella propria lingua.

Il principio sancito dalla Convenzione di Ginevra del c.d. no refoulement (o non respingimento) impone di accettare l'arrivo dello straniero, e quindi anche della domanda di protezione.



Cosa succede poi?
La legge prevede l'inserimento del richiedenti asilo in un sistema di centri di raccolta***  dopo di che si avvia l'iter valutativo, demandato alle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione territoriale, che svolgono una verifica della domanda, sentono il migrante ed emettono il provvedimento di accoglimento o di rigetto. In questo secondo caso il provvedimento deve essere motivato ed è impugnabile.

Ho citato prima la protezione umanitaria. Per precisione va detto che questa non viene rilasciata dalle Commissioni Territoriali ma, previa segnalazione di queste, dal Questore, che può chiedere l'emissione di questo terzo tipo di provvedimento nel caso in cui non vi siano i requisiti per il rilascio dei primi due.

Cosa succede se la Commissione territoriale nega la protezione?
In questo caso la Commissione emette un provvedimento motivato, e la legge prevede la possibilità di impugnare il rigetto con ricorso avanti al tribunale competente. Per perseguire questa via, i migranti, che normalmente versano in condizioni di grave indigenza, avanzano istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che  può essere rivolta, in via anticipata, al Consiglio dell'Ordine competente, oppure al Magistrato procedente.

Quali sono i numeri dell'emergenza umanitaria?
Sul piano nazionale, i numeri che ho trovato nel Rapporto sulla Protezione Internazionale in Italia dicono che nel corso del 2014 sono state esaminate 36330 domande di protezione internazionale a fronte di circa 65000 domande presentate, oltre il doppio delle domande presentate nel  2013. Di quelle esaminate, è stata riconosciuta una forma di protezione internazionale per il 32% dei casi. Si tenga presente che il numero degli sbarchi riferito al 2014 è di 170.000.

Un altro dato dello stesso Rapporto  indica in 25000 le domande presentate nei primi cinque mesi del 2015.

Veniamo ai numeri dello sportello del patrocinio a spese dello Stato del Tribunale di Milano.
Negli ultimi anni, e in particolare negli ultimi due, v'è stato un aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale che vengono vagliate dalle Commissioni territoriali.
Risultano conseguentemente incrementati i dinieghi, e quindi il carico giudiziario.

Secondo i numeri dello sportello del patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale di Milano, dal 1° luglio 2002 al 7 luglio 2016 ci sono state 6723 domande; solo nell'anno 2015 ci sono state 1553 domande, mentre dal 1° gennaio al 7 luglio 2016 sono state vagliate 1842 domande.

Dal 1° gennaio al 18 aprile 2016, ci sono state 752 domande; quindi da aprile a luglio sono state esaminate più di 1000 domande.


Come procede il Consiglio dell'Ordine all'esame di queste domande?
Il Consiglio dell'Ordine valuta, da un lato, la ricorrenza dei requisiti soggettivi previsti per l'ammissione al patrocinio per questi specifici casi; dall'altro, la sufficienza degli elementi offerti a contrasto della motivazione del provvedimento di diniego, oggetto di impugnazione.

Questo secondo aspetto ha costituito occasione di incontro con i difensori che più si occupano di queste vicende.

Possiamo trarre una conclusione?
In realtà, non ci sono conclusioni da trarre: i numeri sono solo un aspetto del problema, rispetto al quale dobbiamo fare comunque i conti con le risorse disponibili.

a cura di Emanuela Strina, avvocato in Milano 



* Il c.d. decreto qualifiche è il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 e successive integrazioni  e modificazioni
** Il c.d. decreto procedure è decreto legislativo 28 gennaio 2008 n° 25 che all'art. 32 richiama l'art. 5 comma 6 del Testo unico dell'immigrazione
*** I centri di raccolta si distinguono in c.d. Ca.r.a. (Centri di accoglienza per richiedenti asilo) e in c.d. C.I.E. (Centri di identificazione ed espulsione) per gli stranieri sottoposti a provvedimenti di espulsione e/o di respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera. 

giovedì 12 maggio 2016

LA NOTTE BIANCA DELLA LEGALITA': il racconto di Iacopo Benevieri


Iacopo Benevieri, avvocato in Roma, è stato anche quest'anno fra gli organizzatori della Notte Bianca della Legalità. Ecco il suo racconto.
I palloncini blu aprono la Notte Bianca della Legalità

Una nuvola di palloncini azzurri che si innalza nel cielo ha aperto ufficialmente la Notte Bianca della Legalità 2016 tra gli applausi di tutti.

Ora che è terminata, la lunga Notte è già entrata prepotentemente nei ricordi di ciascuno di noi, noi che abbiamo avuto in dono la possibilità di parteciparvi: i circa 1600 studenti, i professori, i magistrati, gli avvocati, il personale amministrativo, gli scout e gli ospiti.

Come tutti i ricordi, anche questo lascia dietro molta nostalgia.
E questa volta la nostalgia è per gli abbracci dati e ricevuti, anche con chi non conoscevamo, per i sorrisi timidi e le domande degli studenti. Quelle domande che da sole creano intorno il silenzio e lasciano spazio alle riflessioni più profonde, e magari anche inattese.
Nostalgia per l'energia che tutti hanno dedicato nella riuscita di un evento unico.

Gli studenti
Una esplosione di partecipazione che nessuno poteva immaginare fino a qualche giorno prima, non solo in termini numerici, ma anche sotto il profilo della intensità con cui studenti e professori hanno manifestato la loro adesione a questa iniziativa.

Quelle magliette indossate da tutti con la missione "Portatore sano di Legalità". Quella fila di studenti che lentamente entrano nella piazzetta centrale della Città Giudiziaria e gradualmente la popolano, arrivando fin sotto il palco.
I primi studenti all'identificazione per l'ingresso nella Città Giudiziaria

Viene in mente come queste scene solitamente si osservino in occasione dei concerti dei grandi cantanti.
L'ispiratore e motore della Notte Bianca della Legalità, il dott. Giacomo Ebner

Questa volta, invece, tutto ciò avviene all'interno del tribunale di Roma. E solo questo indica la misura della magia che è stata creata.

Il Ministro Orlando con il Presidente della Corte di Appello e il Procuratore Generale
Magistrati e avvocati mescolati con gli studenti e i professori, in un rapporto di amicizia nato solo qualche giorno prima all'interno delle scuole coinvolte, ma subito consolidatosi nel corso della Notte Bianca della Legalità.

Importanti autorità hanno salutato i partecipanti: il Presidente della Repubblica, con un bellissimo messaggio che è stato letto dal palco, il Ministro della Giustizia Orlando, il Ministro Giannini, il Procuratore Generale.

Il messaggio del Presidente Mattarella
Numerosi i percorsi tematici cui gli studenti hanno partecipato con attenzione e curiosità.
Dal tema della "Legalità nella vita quotidiana" con la partecipazione di Gherardo Colombo, Don Luigi Ciotti e Carlo Verdone, al tema della corruzione con gli interventi di Marco Travaglio, Massimo Giletti e Ricky Tognazzi. Di sesso si è parlato a lungo e in numerosi percorsi, con Ambra Angiolini e Antonello Dose. Di legalità si è parlato anche con Alberto Angela, Fabrizio Frizzi, Pino Insegno, il giudice e scrittore Giancarlo De Cataldo, Serena Dandini, la scrittricee studentessa musulmana Chaimaa Fatihi.

Abbiamo riconosciuto insegnanti che avevano già partecipato l'anno passato alla Notte Bianca della Legalità e che hanno deciso di tornare e di portare altri studenti. Questo è stato uno dei più incoraggianti riconoscimenti che potessimo auspicare.

Ciascuno di noi è una goccia nel mare della legalità
Ma come sempre, tutte le cose grandi nascono da quelle piccole. Una sera di due anni fa, intorno a un tavolo sedevano alcuni magistrati, tra i quali il dott. Giacomo Ebner, e qualche avvocato. Quella sera è stato il principio: iniziava a prendere forma il progetto dell'evento, curato e voluto dall'Associazione Nazionale Magistrati, Sezione Lazio. Eravamo tutti inesperti, avevamo forse idee ancora confuse, ma eravamo tutti desiderosi che fra noi si stringesse un'alleanza capace di generare un'occasione importante per gli studenti: discutere di legalità all'interno del tribunale penale di Roma.
Una intera giornata doveva essere dedicata a questa missione, il 7 maggio.
Pareva un obiettivo impossibile.
Ma ciascuno ha offerto il proprio contributo, ricco di gioia e di speranza per un futuro migliore in questo Paese. E così, per il secondo anno consecutivo, proprio grazie a tutti e a ciascuno, sulle mani alzate degli studenti all'interno della Città Giudiziaria sono state mostrate tante gocce, che hanno formato il mare della Legalità.
Il concerto finale




giovedì 5 maggio 2016

NOTTE BIANCA DELLA LEGALITA': meno due

NOTTE BIANCA DELLA LEGALITA'
ROMA 7 maggio 2016
Città Giudiziaria – Piazzale Clodio
dalle 15.00 alle 23.00


Tutto è (quasi) pronto, i preparativi fervono e gli organizzatori non hanno requie

Venerdì c'è stata la conferenza stampa di presentazione



dott. Giacomo Ebner, dott. Mario Dovinola, Pino Insegno
conferenza stampa 29 aprile 2016



dott. Costantino De Robbio e Pino Insegno
conferenza stampa 29 aprile 2016


Dopodomani si terranno ben 47 dibattiti 
percorsi, argomenti e titoli






martedì 19 aprile 2016

NOTTE BIANCA DELLA LEGALITA'


NOTTE BIANCA DELLA LEGALITA'
ROMA 7 MAGGIO 2016
Città Giudiziaria – Piazzale Clodio
dalle 15.00 alle 23.00


Parliamo con Iacopo Benevieri, avvocato del Foro di Roma, fra gli organizzatori dell'iniziativa Notte Bianca della Legalità.

Di che si tratta?
E' un evento che si terrà a Roma per il secondo anno consecutivo, specialmente rivolto e dedicato agli studenti delle scuole medie superiori del Lazio: licei, istituti professionali e tecnici.

Da chi è organizzato?
L'evento è promosso dall'Associazione Nazionale Magistrati, ma l'organizzazione si fonda su una stretta collaborazione fra avvocati e magistrati, che fungono anche da tutor dell'iniziativa.

Chi parteciperà a questa manifestazione?
I numeri sono in aumento rispetto a quelli della scorsa edizione: parteciperanno 1350 studenti contro i circa 600 dell'anno scorso, 108 professori, 108 magistrati, 108 avvocati, 50 dipendenti amministrativi del Tribunale, 100 relatori, 100 ospiti e 50 autorità, oltre a personale dello staff e addetti ai servizi logistici, per un totale di 2221 persone coinvolte.
Tutti gli organizzatori e i tutor indosseranno le magliette che recheranno la scritta "Portatore sano di Legalità", a significare che di fronte alla sfida educativa non ci sono ruoli e funzioni, ma unione e condivisione di intenti.

Notte Bianca della Legalità 2015
 La piazzetta affollata di studenti
La legalità può essere un argomento difficile da trattare, come avete pensato di affrontarlo?
Sì, ci rendiamo conto che il tema della legalità possa essere ad alto rischio di retorica. Noi organizzatori siamo tutti operatori a vario titolo dell'universo giudiziario e confidiamo che le nostre testimonianze possano riuscire a comunicare ai ragazzi e alle ragazze che parteciperanno all'iniziativa le esperienze quotidiane di questo mondo. Ci saranno però anche numerosi ospiti che svilupperanno l'argomento declinandolo nei profili più vicini all'esperienza concreta degli adolescenti. Anche quest'anno infatti abbiamo predisposto la nostra "esca educativa", costituita da personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport, cui è affidato il compito di offrire ai giovani partecipanti la loro visione sul tema della legalità.

Notte Bianca della Legalità 2015
L'attore Emilio Solfrizzi incontra gli studenti
Può farci qualche nome?
Certo, molti hanno già aderito con entusiasmo alla nostra proposta: Emilio Solfrizzi, Claudio Amendola, Pino Insegno, Milena Gabanelli, Ambra Angiolini, Roul Bova, Carlo Verdone, Max Pezzali, Elio Germano, Luigi Pelazza, Fabrizio Frizzi e tanti altri.   

Quali saranno i temi di quest'anno?
Saranno molteplici, a titolo meramente esemplificativo posso indicare: droga, criminalità organizzata, corruzione, sport, bullismo, web, ambiente, violenze sessuali, violenze di genere, immigrazione, terrorismo, arte, diritto d'autore, maltrattamento degli animali, gioco d'azzardo.


Notte Bianca della Legalità 2015
L'attore Alessandro Gassman incontra gli studenti
E' prevista una sorta di preparazione all'evento?
Sì, alcuni tutor incontreranno i ragazzi nelle loro classi per prepararli sui temi che saranno affrontati il 7 maggio.

Quale sarà il programma della giornata?
Il giorno dell'evento tutti gli studenti saranno divisi in gruppi, ciascuno dei quali verrà accompagnato dai rispettivi tutor e insegnanti all'interno delle aule di udienza della Città Giudiziaria di Piazzale Clodio, ove parteciperanno ad alcuni dibattiti su temi individuati in precedenza, nel corso dei quali interverranno gli ospiti invitati.
Abbiamo curato in modo particolare il contenuto scientifico di ciascun dibattito, anche se il taglio prescelto sarà naturalmente quello divulgativo, adatto agli studenti delle scuole superiori.
Alcuni gruppi parteciperanno alle c.d. "attività in movimento", potranno cioè scoprire le aree più "segrete" del Tribunale, come la sala intercettazioni e le celle, o avere un'esperienza all'interno di una volante della Polizia, incontrare alcuni detenuti, assistere alla ricostruzione della scena del crimine con  i R.I.S. (Reparto Investigazioni Scientifiche) dell'Arma dei Carabinieri, seguire la rappresentazione teatrale "viaggio del fascicolo", nel corso della quale verrà descritto il "viaggio" di un fatto di reato dall'atto della denuncia fino alla sentenza.

Notte Bianca della Legalità 2015
Il concerto finale
Come si concluderà la giornata?
Dopo le 20.00 si terrà nella piazzetta centrale della Città Giudiziaria un concerto con la partecipazione di più artisti. Sarà un'occasione in cui professori, educatori, magistrati, avvocati, personale amministrativo potranno condividere con gli studenti momenti di svago e riflessione sul significato della lunga giornata trascorsa insieme.
Il Palazzo di Giustizia, fulcro per molti di tanti aspetti della vita di tutti i giorni, diviene così un vero e proprio luogo di incontro, di condivisione di esperienze e di crescita individuale e collettiva anche per gli studenti.




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giovedì 10 dicembre 2015

I DIRITTI DEI DETENUTI IN ITALIA


Walter De Agostino è avvocato penalista in Roma, patrocinante innanzi alla Corte Suprema di Cassazione e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, si occupa da oltre quindici anni delle garanzie e della tutela dei diritti dei detenuti.

Il 7 dicembre 2015 ha pubblicato con  Keyeditore

I DIRITTI DEI DETENUTI IN ITALIA 
Tutela e garanzie alla luce della CEDU

opera con cui, dopo una breve premessa sulle norme che regolano l'Ordinamento Penitenziario italiano, l'ingresso in carcere e la vita all'interno degli istituti penitenziari, fornisce un pratico contributo sull'evoluzione della tutela dei diritti e delle garanzie dei detenuti alla luce della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali nonché della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo.

L'Autore approfondisce in particolare la portata dell'articolo 3 della CEDU in relazione alla tutela del diritto alla salute dei detenuti, nonché alla problematica del sovraffollamento carcerario in Italia e alla sua incidenza sulle condizioni di vita all'interno degli istituti penitenziari, passando in rassegna gli strumenti di tutela a disposizione del detenuto e del suo difensore.

L'esame in ordine cronologico delle recenti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo permette inoltre di valutare l'influenza che tali pronunce hanno avuto negli ultimi anni nell'ordinamento giuridico italiano, sia dal punto di vista normativo sia da quello giurisprudenziale. Dopo la sentenza pilota Torreggiani del 2013, infatti, il Governo italiano è stato costretto a emanare una serie di provvedimenti legislativi di urgenza al fine di applicare le direttive imposte dalla Corte Europea in materia di rimedi preventivi e compensativi relativamente al trattamento inumano e degradante conseguente al sovraffollamento carcerario, con contestuale riduzione dell'utilizzo della misura cautelare della custodia in carcere e ampliamento della possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione. Il peso della giurisprudenza europea è di palmare evidenza nelle recenti sentenze emesse dalla Corte Suprema di Cassazione e dalla Corte Costituzionale prese in esame dall'Autore.

Ciò che oggi tuttavia emerge è l'inefficacia dei provvedimenti legislativi varati dal Governo italiano in materia di rimedi preventivi e compensativi. Le norme, solo apparentemente chiare, sono infatti ambigue, e lasciano un ampio margine di discrezionalità nella loro applicazione, come hanno dimostrato le prime contrastanti decisioni emesse dai Magistrati di Sorveglianza e dai Tribunali civili.

In attesa di conoscere l'esito del ricorso Mursic c. Croazia, che verrà discusso il 6 gennaio 2016 innanzi alla Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e che potrebbe consolidare quanto già enunciato con la sentenza Torreggiani ed altri c. Italia, quanto si sta verificando nei Tribunali italiani rende al momento ineludibile un ritorno "di massa" alla Corte EDU.