venerdì 26 settembre 2014

MODIFICA DELL’ARTICOLO 275 C.P.P. DOPO LA CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 92


Il decreto legge n. 92 del 26 giugno 2014 ha modificato il comma 2 bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale imponendo di non applicare la custodia cautelare in carcere nel caso in cui il giudice  ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni.

Abbiamo parlato di questa modifica e dei problemi da essa scaturiti con Fabio Roia, magistrato del Tribunale di Milano, che aveva riferito di possibili interventi correttivi della norma.

Il decreto legge è stato convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 117, con modificazioni che riguardano (anche) l'articolo 275, nel senso che tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423 bis, 572, 612 bis e 624 bis del codice penale, nonché all'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale.

Resta da verificare se le correzioni apportate siano effettivamente idonee a contenere l'allarme suscitato dalla formulazione originaria ed evidenziato nel post del 28 luglio 2014.

Clicca qui per visualizzare le modifiche apportate all'art. 275 c.p.p.


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