venerdì 13 novembre 2015

IL LIBRO DELL'INCONTRO


MARTEDI' 17 NOVEMBRE

A FAHRENHEIT

SI PARLERA' DI



SPAZIO GIALLO


Un progetto promosso da 
BAMBINI SENZA SBARRE:
il primo 
SPAZIO GIALLO 
aperto a SAN VITTORE
perché i bambini possano incontrare 
i genitori detenuti 
in un luogo più accogliente.




venerdì 6 novembre 2015

PARTIRE DALLA PENA




Silvia Cecchi
Giovanna Di Rosa
Tomaso Epidendio


PARTIRE DALLA PENA
Il tramonto del carcere 

Prefazione di 
Luciano Eusebi


liberilibri




Clicca qui per ascoltare l'intervento di Silvia Cecchi e Luciano Eusebi alla trasmissione FAHRENHEIT del 26 ottobre 2015 


sabato 24 ottobre 2015

PARTIRE DALLA PENA



Silvia Cecchi
Giovanna Di Rosa
Tomaso Epidendio


PARTIRE DALLA PENA
Il tramonto del carcere 


se ne parla a Fahrenheit  lunedì 26 ottobre 2015



venerdì 11 settembre 2015

PARTE CIVILE: può impugnare la dichiarazione di estinzione del reato pronunciata dal giudice di pace ex articolo 35?

Con la sentenza n. 33864 depositata il 31 luglio 2015, le sezioni unite penali della corte di cassazione hanno escluso che la parte civile costituita avanti al giudice di pace abbia interesse a impugnare la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000, giudicando inammissibile il proposto ricorso.

La querela che aveva dato origine al giudizio era stata sporta da una donna nei confronti del marito per i reati di percosse e minaccia (articoli 581 e 612 codice penale). Sennonché il giudice di pace, preso atto che l'imputato aveva depositato un assegno circolare di euro 1000 intestato alla persona offesa, accoglieva l'istanza di applicazione del citato articolo 35, pronunciando declaratoria di non doversi procedere per estinzione dei reati in considerazione delle intervenute attività risarcitorie e riparatorie.
La moglie dell'imputato costituitasi parte civile impugnava la sentenza. Il tribunale di Udine rigettava l'appello e confermava le statuizioni del giudice di pace, osservando che, in relazione agli episodi contestati, la somma offerta dall'imputato appariva addirittura eccedente il danno effettivamente subito dalla querelante, considerato che dall'istruttoria svolta era emerso che le "gravi sofferenze lamentate dalla querelante erano in realtà riconducibili, più che alle violenze subite, alla crisi del rapporto coniugale", cioè a una situazione che non poteva essere addebitata unilateralmente all'imputato e che era in ogni caso estranea all'oggetto del risarcimento.

Più che per la vicenda sottostante, la sentenza delle sezioni unite riveste particolare interesse perché fa il punto sui poteri di impugnazione della parte civile, non solo avverso le sentenze del giudice di pace.

Nel caso di specie la corte ha messo innanzitutto in evidenza che il contrasto interpretativo investe un duplice profilo: quello relativo alla possibilità o meno per la parte civile che non abbia proposto ricorso immediato ai sensi dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 274 di proporre impugnazione non solo agli effetti civili ma anche agli effetti penali e, qualora si escluda tale ultima possibilità, quello relativo alla sussistenza o meno in capo alla parte civile dell'interesse a proporre impugnazione ai soli effetti civili.

Ricostruito il contrasto, le sezioni unite ritengono che per quanto riguarda il giudizio davanti al giudice di pace la persona offesa costituitasi parte civile è legittimata a proporre impugnazione agli effetti della responsabilità civile in virtù della regola generale posta dall'articolo 576 del codice di procedura penale, disposizione applicabile in forza del richiamo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 274, secondo il quale nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto quanto non previsto nella normativa speciale si osservano - in quanto applicabili - le norme contenute nel codice di rito.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 274, in caso di procedimento instaurato con il ricorso immediato previsto dall'articolo 21 dello stesso decreto,  la parte civile ha altresì facoltà di proporre impugnazione anche agli effetti penali avverso le sentenze relative a tutti i reati rientranti nella competenza del giudice di pace. Questa disposizione – osserva la corte – "mentre da un lato amplia la facoltà di impugnazione per la parte civile, dall'altro introduce una limitazione, in quanto circoscrive l'ampliata facoltà d'impugnativa ai soli casi, tassativamente indicati, in cui è ammessa l'impugnazione da parte del  pubblico ministero, cioè nei casi previsti dall'articolo 36 (sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria e sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa).".

Dalla disciplina integrata degli articoli 36 e 38 del citato decreto legislativo discende pertanto il principio secondo il quale l'articolo 576 del codice di procedura penale è applicabile al procedimento davanti al giudice di pace nelle ipotesi di citazione a giudizio dell'imputato ad opera del pubblico ministero (articolo 20 del decreto legislativo n. 274), mentre l'articolo 38, relativo al solo ricorso immediato, estende la stessa facoltà impugnativa, anche agli effetti penali.

Ciò posto, la corte verifica se il potere di impugnazione della parte civile, con particolare riferimento alle sentenze di proscioglimento, incontri limitazioni sotto il profilo dell'interesse "come diretta conseguenza del principio di economia processuale di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen.".

Nella pronuncia in commento si richiama in proposito l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale l'interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile non solo in termini di attualità, ma anche di concretezza, sì che dalla modifica del provvedimento impugnato possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame.

Nel caso di specie - prosegue la corte - l'interesse all'impugnazione della parte civile è legato all'eventuale efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio civile.

L'articolo 652 del codice di procedura penale prevede espressamente, al comma 1, che solo "la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento" abbia efficacia di giudicato, "quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma del'articolo 75, comma 2"; mentre il comma 2 dello stesso articolo attribuisce la stessa efficacia alla "sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato".

Tale disciplina, relativa  agli effetti della sentenza penale nell'eventuale giudizio civile con specifico riferimento alle sentenze di proscioglimento, costituisce una deroga - osserva la corte - al generale principio di autonomia e di separazione delle diverse giurisdizioni, venuto meno con l'entrata in vigore del codice del 1989, sicché coerentemente la giurisprudenza di legittimità, in sede sia penale sia civile, ha escluso la possibilità di applicazione analogica della stessa oltre i casi espressamente previsti.

E' stata infatti esclusa l'efficacia delle pronunce di improcedibilità, sia di quelle emesse, per ragioni anche di merito, prima del dibattimento (articoli 425 e 469 codice di procedura penale), sia di quelle di carattere processuale (per mancanza di una condizione di procedibilità o per estinzione del reato) emesse in esito al dibattimento (articoli 529 e 531 codice di procedura penale).

La regola di cui all'articolo 652 del codice di procedura penale deve essere infatti interpretata nel senso che la formula assolutoria debba poggiare su di un effettivo e positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto, o l'impossibilità di attribuirlo all'imputato o riguardo alla circostanza che il fatto sia stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima. L'effetto di giudicato è quindi collegato al concreto effettivo accertamento dell'esistenza di una di queste ipotesi. Ed è in base a tale interpretazione che è stato individuato l'interesse della parte civile a impugnare le sentenze di proscioglimento negli specifici casi di efficacia extrapenale del giudicato, "poiché solo in tali casi la pronuncia preclude il perseguimento degli interessi della parte privata anche in sede civile.".


Così definiti i confini del potere di impugnazione della parte civile, le sezioni unite risolvono la questione sottoposta al loro vaglio escludendo l'interesse della parte civile a impugnare agli effetti sia penali sia civili la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per condotte riparatorie ex articolo 35 del decreto legislativo n. 274. Questa pronuncia si limita infatti ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, con una valutazione operata allo stato degli atti, senza alcuna istruttoria e con sentenza predibattimentale; non è quindi idonea a rivestire autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non può produrre pertanto alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.

Spiega infatti la corte che nel caso di specie v'è, da un lato, l' argomento di natura "letterale e sistematica"  che fa riferimento all' articolo 38 del decreto legislativo n. 274, che preclude l'impugnazione della parte civile anche agli effetti penali se la citazione a giudizio non è avvenuta a seguito di ricorso a'sensi dell'articolo 21; e dall'altro, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che limita efficacia extrapenale del giudicato alle sole ipotesi previste dall'articolo 652 del codice di procedura penale, da cui deriva la statuizione circa l' assenza di interesse in capo alla parte civile all'impugnazione della sentenza dichiarativa di estinzione del reato a'sensi dell'articolo 35 del menzionato decreto.  Tale pronuncia, chiarisce la corte, pur contenendo "una valutazione in ordine all'entità dei danni subiti dalla parte civile", viene adottata in base a una norma (il citato articolo 35) "tesa a perseguire la ricomposizione della cd. 'pace sociale', dal punto di vista penalistico, con uno sguardo anche alla posizione della parte offesa, collocata tuttavia in una posizione di 'lateralità' processuale". Ciò che, secondo la corte, "emerge dal fatto che nel correlare l'estinzione del reato alla valutazione di congruità del giudice di pace, la norma presuppone che siano state sentite le parti, ma non che sia stato acquisito il consenso della persona offesa, la cui eventuale mancanza non si pone, pertanto, quale condizione ostativa all'operatività del meccanismo estintivo.". 

Come a dire che "la valutazione di congruità delle condotte risarcitorie e riparatorie poste in essere dall'imputato"  - nel caso di specie, l'assegno circolare di 1000 euro intestato alla persona offesa depositato al giudice di pace -  si muove su "due binari paralleli, non alternativi tra loro, ma che hanno lo stesso convergente obiettivo finale":  la soddisfazione delle esigenze compensative inerenti il profilo civilistico e di quelle retributive e preventive concernenti gli obiettivi di prevenzione e repressione generale e speciale nel settore penale, nell'ottica dello scopo finale sia di ridimensionare il fatto reato attraverso una rielaborazione del conflitto tra autore e vittima, così favorendo la ricomposizione della lacerazione creatasi nel tessuto sociale, sia di deflazionare i processi penali.

Nel disegno del legislatore, cioè, il positivo apprezzamento ai fini satisfattivi della idoneità complessiva della condotta riparatoria dell'imputato "prescinde /…/ dall'integrale risarcimento del danno" , devoluto, se del caso, alla competenza del giudice civile, mentre è privilegiato "il perseguimento  in via anticipata degli interessi pubblicistici", legati al processo penale.

La parte civile che non ritenesse esaustivo il risarcimento offerto dall'imputato, potrà comunque adire il giudice civile, rispetto al quale la pronuncia penale, in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati nella sentenza in commento, non avrà incidenza alcuna, "in quanto la congruità del risarcimento, operata allo stato degli atti ai soli fini dell'estinzione del reato, lascia comunque impregiudicata la possibilità di un nuovo e completo accertamento circa l'esistenza e l'entità del danno in favore della persona offesa".

La conclusione è conforme al fatto che le sentenze di proscioglimento per estinzione del reato non statuiscono sulla responsabilità dell'imputato e pertanto non possono avere alcun effetto negativo per la parte civile se non contengono alcun capo del dispositivo relativo all'accertamento ed alla quantificazione del danno, che rimane sommariamente delibato ai soli fini di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000.

Emanuela Strina, avvocato in Milano


Clicca qui per leggere la sentenza delle sezioni unite n. 33864

martedì 28 luglio 2015

FALLIMENTO: comportamenti illegittimi degli organi sociali, danno risarcibile e criteri di liquidazione.


Con la sentenza n. 9100 del 6 maggio 2015 la cassazione affronta a sezioni unite civili il tema dei criteri di liquidazione del danno subito dalla curatela che esercita l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore.

Le considerazioni svolte nella pronuncia valgono anche per i casi in cui la curatela si costituisca parte civile nei giudizi penali per bancarotta, e ciò sia quando il giudice decida con condanna generica (articolo 539, comma 1, codice di procedura penale) rinviando alla sede civile per la liquidazione del danno, sia quando provveda direttamente alla liquidazione.

Che si tratti di una causa civile o di una penale, infatti, all' affermazione di responsabilità dell' amministratore (e, più in generale, degli organi sociali) consegue la questione di come operare la quantificazione del danno verificatosi in relazione ai comportamenti illegittimi oggetto di giudizio.

Le sezioni unite statuiscono che "l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento".

Nei giudizi di bancarotta, la curatela che si costituisca parte civile è obbligata a far riferimento al capo di imputazione e a mettere in evidenza il rapporto di causalità esistente fra le condotte contestate all'imputato (o agli imputati) e il pregiudizio subito dalla società fallita.

Una volta individuato il danno, il criterio da adottare ai fini della liquidazione del medesimo presuppone "l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell' amministratore". Esemplificando, nei casi in cui si debba quantificare il danno conseguente alla distrazione di beni aziendali, il valore di tali beni costituisce criterio idoneo a orientare la decisione del giudice.

Ma nelle ipotesi in cui la condotta contestata (o l'inadempimento addotto in sede civile) si riferisca alla bancarotta c.d. documentale (o alla mancanza e/o irregolare tenuta di scritture contabili della società), il danno che ne deriva non può essere individuato e liquidato ex se "in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare", poiché tale criterio potrà essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, "ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto".

Questo è l'approdo cui è giunta la corte dopo aver ripercorso le tappe via via raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità. Come è ricordato nella sentenza in esame, infatti, la possibilità che il danno risarcibile sia identificato nella differenza tra il passivo e l'attivo accertati in sede fallimentare era stata affermata in epoca risalente (Cass. n. 1281 del 1977), in un caso nel quale all'amministratore era stato contestato di aver violato il divieto di compiere nuove operazioni dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, consistita nella perdita di oltre un  terzo del capitale sociale e nella riduzione di questo al di sotto del minimo legale. Anni dopo Cass. n. 6493 del 1985 era tornata ad approvare l'utilizzo di tale criterio in una fattispecie in cui l'addebito mosso agli amministratori consisteva nel non aver tenuto la contabilità sociale o nell'averla tenuta in modo sommario e non intellegibile.

Nel decennio successivo, la giurisprudenza mutava orientamento, sulla scorta delle critiche svolte dalla dottrina riguardo l'adozione del criterio differenziale: Cass. n. 9252 del 1997 afferma infatti che il danno che gli amministratori e i sindaci sono tenuti a risarcire quando abbiano violato o non vigilato sul dovere di non intraprendere nuove operazioni in presenza di una causa di scioglimento della società, non si identifica automaticamente nella differenza tra passivo e attivo accertati in sede fallimentare, ma possa essere commisurato a tale differenza, in mancanza di prova di un maggior pregiudizio, solo se da detta violazione sia dipeso il dissesto economico ed il conseguente fallimento della società. Cass. n. 10488 del 1998  perviene alla conclusione che, in azioni di tal genere, il danno non possa essere liquidato alla stregua del citato criterio differenziale, ma vada determinato in relazione alle conseguenze immediate e dirette delle  violazioni contestate.

Quest'ultimo orientamento veniva poi confermato da Cass. n. 1375 del 2000 che precisava come, in casi simili, il danno potesse essere rappresentato dalla differenza tra passivo e attivo patrimoniale della società solo se il dissesto economico e il conseguente fallimento si fossero verificati per fatto imputabile agli amministratori, liquidatori o sindaci convenuti in giudizio; e che non bastava a configurare la responsabilità di costoro che vi fosse stato un disavanzo fallimentare, poiché occorreva dimostrare la specifica violazione dei doveri loro imposti dalla legge, dato che la prova della violazione di tali obblighi non avrebbe potuto giustificare la condanna al risarcimento del danno se il curatore non avesse dato prova che quelle violazioni avevano cagionato un pregiudizio alla società.

La giurisprudenza successiva seguiva quest'ultimo filone decisionale. Cass. nn. 2538 e 3032 del 2005 insistevano infatti nell'affermare che il danno in questione non poteva essere commisurato alla differenza tra passivo e attivo accertati in sede concorsuale sia perché lo sbilancio patrimoniale della società insolvente avrebbe potuto avere cause molteplici, non tutte riconducibili alla condotta illegittima degli organi sociali, sia perché questo criterio contrastava con il principio civilistico che impone di accertare l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta illegittima e il danno. In queste pronunce, è tuttavia precisato che il criterio differenziale può costituire un parametro di riferimento per la liquidazione del danno in via equitativa, qualora sia stata accertata l'impossibilità di ricostruire i dati con l'analiticità necessaria per individuare le conseguenze dannose riconducibili ai comportamenti degli organi sociali; in tal caso però il giudice del merito deve indicare le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti pregiudizievoli riconducibili alla condotta dei convenuti, nonché la plausibilità logica del ricorso a detto criterio, facendo riferimento alle circostanze del caso concreto, soprattutto quando la condotta non sia temporalmente vicina all'apertura della procedura concorsuale.

Nel corso dell'anno 2011 vi sono state invece due pronunce (Cass. nn. 5876 e 7606) in cui, pur muovendosi dalla premessa secondo cui nell'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro gli ex amministratori e sindaci della società fallita compete all'attore dare prova dell'esistenza del danno, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito dei convenuti, si è reputato che si verifichi un'inversione dell'onere della prova quando l'assoluta mancanza o l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la dimostrazione del predetto nesso di causalità; in questo caso – si è aggiunto – la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, risulterebbe di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale.

Le sezioni unite civili sono intervenute nel caso in cui la curatela adduceva la mancanza o irregolarità della contabilità sociale, intesa quale inadempimento del convenuto idoneo a porsi come causa del danno di cui pretendeva il risarcimento. Proprio su questa allegazione si incentra la motivazione della corte, che sostiene come la mancanza o l' irregolarità della contabilità sociale "non sono legate da alcun potenziale nesso eziologico con il danno costituito dal deficit patrimoniale accertato in sede fallimentare. Ed allora il fatto che l'amministratore sia venuto meno ai suoi doveri di corretta redazione e di conservazione della contabilità non giustifica che venga posto a suo carico l'onere di provare la non dipendenza di quel deficit patrimoniale dall'inadempimento, da parte sua, di ulteriori ma non meglio specificati obblighi."

Secondo la corte, poi, non rileva che il mancato rinvenimento della contabilità potrebbe impedire al curatore di individuare altri eventuali inadempimenti ascrivibili all'amministratore, potenzialmente idonei – quelli sì – a porsi come causa del deficit patrimoniale fatto registrare dalla società fallita. L' impossibilità di stabilire ciò di cui gli organi della società fallita potrebbero essersi resi responsabili non giustificherebbe infatti comunque la proposizione alla cieca di un'azione di responsabilità, "e tanto meno il conseguente addebito agli amministratori di un deficit patrimoniale che nulla in tal caso consentirebbe di porre in rapporto di causa ad effetto con comportamenti dell'amministratore impossibili persino da individuare."

Postulare infatti che "l'amministratore debba rispondere dello sbilancio patrimoniale della società solo perché non ha correttamente adempiuto l'obbligo di conservazione delle scritture contabili ed ha reso perciò più arduo il compito ricostruttivo del curatore fallimentare, equivale, in tale situazione, ad attribuire al risarcimento del danno così identificato  una funzione palesemente sanzionatoria (che, in ipotesi di condotta dolosa, rischierebbe almeno in parte di sovrapporsi alle sanzioni penali già contemplate dagli artt. 216, primo comma, n. 2, e 223 l.f.)."

La corte osserva al riguardo che anche se negli ultimi decenni sono state introdotte disposizioni volte a dare un connotato latu sensu sanzionatorio al risarcimento, "non lo si può ammettere al di fuori dei casi nei quali una qualche norma di legge chiaramente lo preveda, ostandovi il principio desumibile dal secondo comma dell'art. 25 Cost., nonché dall'art. 7 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali."

Resta fermo che, seguendo i principi generali, ove non fosse possibile arrivare a una quantificazione e una prova precisa del danno riconducibile a un determinato inadempimento (o condotta contestata), sarà tuttavia possibile chiedere che il giudice provveda alla liquidazione del danno in via equitativa, invocando l'articolo 1226 del codice civile. Il che non potrà però tradursi  nell'applicazione di un criterio arbitrario e richiede che siano comunque indicate le ragioni che non hanno consentito di accertare gli specifici effetti pregiudizievoli concretamente riconducibili alla condotta del convenuto, nonché alla plausibilità logica del ricorso a detto criterio in rapporto alle circostanze del caso concreto, come si erano espresse le citate sentenze del 2005, nn. 2538 e 3032.

Emanuela Strina, avvocato in Milano

clicca qui per leggere la sentenza delle sezioni unite

clicca qui per leggere l'ordinanza di rimessione



venerdì 10 luglio 2015

SOSPENSIONE CON MESSA ALLA PROVA: UN CASO DI PROROGA DAL TRIBUNALE DI MILANO


La legge n. 67 del 2014, entrata in vigore il 17 maggio 2014, ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (v. post 22 maggio 2014).

Le normativa prevede che il giudice stabilisca il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti.

Come previsto dall'articolo 464 quinquies, comma 1, codice di procedura penale (introdotto dall'articolo 4 della l. n. 67), il termine può essere prorogato una sola volta e solo per gravi motivi, su istanza dell'imputato.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il giudice può modificare le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.

Pensando che possa suscitare interesse, pubblichiamo l'ordinanza del giudice di Milano che, dato analiticamente conto della normativa applicabile, ha prorogato il periodo di sospensione del procedimento disposto con il precedente provvedimento e ha modificato le prescrizioni già imposte limitatamente al tipo di prestazione non retribuita e all'ente di riferimento, tenuto conto dell'infortunio sul lavoro subito dall'imputato, che a causa di questo era stato impossibilitato a eseguire il programma di trattamento originariamente elaborato.

Clicca qui per essere rinviato al post del 22 maggio 2014
Clicca qui per scaricare l'ordinanza di proroga