giovedì 13 giugno 2013

INQUINAMENTO ACUSTICO: NON SEMPRE E’ REATO

Il caso si riferisce al disturbo della quiete pubblica, del sonno e del riposo delle persone procurato dall'inquinamento acustico proveniente dall'esercizio di un bar, i cui gestori, dichiarati colpevoli del reato di cui all' art. 659 c.p.  (Disturbo delle occupazioni o del riposto delle persone) e condannati ciascuno a 100 euro di ammenda, ricorrono per cassazione.

Con la sentenza 19 aprile – 11 giugno 2013 n. 25601, la prima sezione penale della Corte di Cassazione accoglie il ricorso degli imputati, annullando senza rinvio l' impugnata pronuncia "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato".

La Suprema Corte statuisce infatti che l' attività rumorosa consistente, come quella esaminata, nel superamento dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 è stata depenalizzata a seguito dell'emanazione della legge quadro sull' inquinamento acustico (L. 26 ottobre 1995 n. 447). 

Nel caso di specie, quindi, la condotta contestata non ha più rilevanza penale, ma integra un illecito amministrativo (art. 10, comma secondo, della citata legge quadro).

La soluzione da ultimo affermata dalla Cassazione non è tuttavia pacifica. La medesima prima sezione si era infatti espressa soltanto pochi mesi fa (sentenza 7 novembre 2012 n. 45984) in modo nettamente contrario, stabilendo che il superamento dei limiti di rumorosità prodotto nell'esercizio di una professione (in questo caso, si trattava di un laboratorio di pasticceria) assume rilievo penale integrando l'ipotesi di cui all'art. 659, secondo comma, c.p., "la quale non è depenalizzata per effetto del principio di specialità stabilito dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981, in quanto contiene un elemento estraneo alla fattispecie di illecito amministrativo previsto dall'art. 10 comma secondo, della legge n. 447 del 1995, rappresentato dalla concreta idoneità della condotta rumorosa a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone, che integra la messa in pericolo del bene della pubblica utilità tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 c.p.".

A questo punto, per una primaria esigenza di certezza del diritto, non si può che auspicare un intervento dirimente delle Sezioni Unite sull'intricata questione.


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