Il decreto – legge 14 agosto 2013 n. 93 è stato convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119 recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle provincie".
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L' articolo 1 è rubricato " norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori" e stabilisce:
- inasprimenti di pena nei casi in cui le condotte che integrano le ipotesi di reato indicate in rubrica sono poste in essere:
i) in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero di persona in stato di gravidanza;
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diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche
adottivo, il tutore;
iii) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
iv) nei confronti di persona della quale il colpevole sia coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa
persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
- la comunicazione al tribunale per i minorenni anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155 (Provvedimenti riguardo ai figli) e seguenti, nonché 330 (Decadenza dalla potestà sui figli) e 333 (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli) del codice civile quando si procede per taluno degli stessi delitti di cui sopra in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore;
dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155 (Provvedimenti riguardo ai figli) e seguenti, nonché 330 (Decadenza dalla potestà sui figli) e 333 (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli) del codice civile quando si procede per taluno degli stessi delitti di cui sopra in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore;
- con specifico riferimento al delitto di stalking (o atti persecutori), 1) l'estensione dell'applicazione delle aggravanti ai fatti di reato commessi dal coniuge (in costanza di matrimonio) o a quelli da chiunque commessi attraverso strumenti informatici o telematici; 2) la remissione della querela soltanto processuale; 3) l'irrevocabilità della querela se il fatto è commesso mediante minacce gravi e reiterate (per esempio, con armi o da persona travisata); 4) l'adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni nei casi in cui era precedentemente rimessa al questore una valutazione sull' "eventuale adozione" di detti provvedimenti;
- l'estensione delle misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori alle vittime di maltrattamenti e violenza sessuale, con specifico riferimento all'obbligo posto in capo alle forze dell'ordine, ai presidi sanitari e alle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima la notizia di reato 1) di fornire alla medesima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima e 2) di mettere la vittima in contatto con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.
L'articolo 2 contiene modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti contro la persona e prevede, in particolare:
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- l'informazione alla persona offesa - da parte del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al momento dell'acquisizione della notizia di reato - della facoltà di nominare un difensore e della possibilità di accesso al patrocinio a spese dello Stato;
- l'estensione della possibilità di disporre l'intercettazione di conversazioni, o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazioni , ai casi nei quali si procede per le ipotesi di stalking, lesioni (limitatamente a quelle procedibili d'ufficio o comunque aggravate), violenza sessuale di gruppo e minaccia aggravata;
- obblighi di comunicazione ai servizi socio-assistenziali e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa dell'adozione di misure cautelari personali (allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere, custodia cautelare in luogo di cura);
- obbligo di notificazione delle richieste di revoca o sostituzione delle misure cautelari personali , a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa, o in mancanza di questo, alla persona offesa; possibilità per il difensore e la persona offesa di presentare memorie entro due giorni dalla notifica;
- estensione dei casi di arresto obbligatorio in flagranza ai delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori;
- la nuova previsione della possibilità di disporre, da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (previa autorizzazione del pubblico ministero), l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (art. 384 bis) di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'art. 282 –bis, comma 6 (violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, violenza sessuale, corruzione di minorenne), ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa; con l'obbligo di informazione, da parte della polizia giudiziaria, riguardo ai centri antiviolenza presenti sul territorio (come indicato all'art. 1);
- l'estensione della possibilità di assumere sommarie informazione da persone minori avvalendosi dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero, nei reati di maltrattamenti e stalking;
- l'estensione dell'applicazione delle c.d. modalità protette ai casi di assunzione della prova nelle indagini che riguardano l'ipotesi di reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi in cui siano coinvolti soggetti minorenni; nonché all'esame di persona offesa maggiorenne che versa in condizioni di particolare vulnerabilità;
- l'estensione a venti giorni del termine per proporre opposizione alle richieste di archiviazione nei procedimenti per i delitti commessi con violenza alla persona;
- l'estensione della notificazione dell'avviso di conclusione per le indagini preliminari (art. 415 –bis) al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, quando si procede per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e atti persecutori;
- la previsione della priorità assoluta ai processi per maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori nella formazione dei ruoli d'udienza e trattazione dei processi;
- l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per le vittime di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori, nonché mutilazione degli organi genitali femminili, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla normativa vigente.
L'articolo 3 è rubricato "misura di prevenzione per condotte di violenza domestica" e dispone:
Cistus |
- la definizione di violenza domestica nei seguenti termini: "uno o più atti , gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima";
- l'ammonimento dell'autore del fatto da parte del questore nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato in forma non anonima un fatto riconducibile ai reati di percosse e lesioni nell'ambito di violenza domestica; le generalità del segnalante debbono essere omesse in ogni atto del procedimento;
- l'estensione dell'applicazione della norma sull'ammonimento prevista per il delitto degli atti persecutori, integrata dalla possibilità per il questore di chiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento la misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi;
- l'estensione alla vittima di violenza domestica degli obblighi di informazione posti in capo alle forze dell'ordine, ai presidi sanitari e alle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima la notizia di reato 1) di fornire alla medesima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima e 2) di mettere la vittima in contatto con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta;
- l'obbligo di informazione del questore nei confronti del destinatario dell' ammonimento circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze (individuati dal Piano di all'articolo 5 di cui infra), finalizzati a intervenire nei confronti di autori di violenza domestica o di genere.
L'articolo 4 è dedicato alla tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica e prevede:
- il rilascio da parte del questore (con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria), a determinate condizioni, di un permesso di soggiorno agli stranieri vittime di violenza domestica per finalità di protezione;
Firmamento |
- la revoca del permesso di soggiorno in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali (centri antiviolenza, servizi sociali assistenziali, servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza), o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio;
- la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di rito (c.d. patteggiamento), per uno dei delitti contemplati nella normativa in esame e commessi in ambito di violenza domestica;
- l'estensione dell'applicazione delle disposizioni, in quanto compatibili, ai cittadini di Stati membri dell'unione europea e ai loro familiari.
Gli articoli 5 e 5 – bis riguardano il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e le azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugi. In particolare:
- l'elaborazione del Piano è demandato al Ministro delegato per le pari opportunità, con il
contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza;
- il Piano si pone l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale e persegue le seguenti finalità:
Anteros |
i) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti interpersonali;
ii) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
iii) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed exrta-curricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione , l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;
iv) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenze e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
v) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;
vi) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
vii) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;
viii) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche dati già esistenti;
ix) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;
x) definire un sistema strutturato di governante tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio;
Amor omnia vincit |
- al fine di dare attuazione a quanto previsto riguardo al Piano, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
- il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le ragioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse; le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime; sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate;
- i centri antiviolenza e le case – rifugio, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da:
i) enti locali, in forma singola o associata;
ii) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle vittime di violenza;
- i centri antiviolenza e le case – rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali;
- è previsto che si adotti un approccio integrato alle fenomenologie della violenza nelle formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case – rifugio.
L'iter normativo sfociato nella legge n. 119 ha suscitato reazioni talora opposte.
Le donne lo hanno testimoniato chiaramente in alcuni post pubblicati sul blog della 27esima ora del Corriere della Sera (cui rinviano i link in fondo): da quello di Barbara Spinelli, avvocata esperta di femminicidio, che affronta i profili più strettamente tecnici delle nuove regole, alle diverse prese di posizione su queste ultime espresse dalle donne di Se non ora quando – Factory rispetto a quelle di Se non ora quando – Libere.
Le donne lo hanno testimoniato chiaramente in alcuni post pubblicati sul blog della 27esima ora del Corriere della Sera (cui rinviano i link in fondo): da quello di Barbara Spinelli, avvocata esperta di femminicidio, che affronta i profili più strettamente tecnici delle nuove regole, alle diverse prese di posizione su queste ultime espresse dalle donne di Se non ora quando – Factory rispetto a quelle di Se non ora quando – Libere.
E' peraltro certo che nuovi elementi di riflessione e critica sull'argomento scaturiranno giorno dopo giorno dalla concreta applicazione del complesso legislativo appena introdotto ai fatti di cronaca quotidiana che i media non mancano di registrare, dandone doverosamente conto.
Per scaricare:
la Convenzione di Istanbul clicca qui
la legge di ratifica della Convenzione clicca qui
il testo coordinato della legge n. 119 con le disposizioni del decreto- legge n. 93 clicca qui
Per leggere dal blog della 27esima ora del Corriere della Sera:
il post dell'avvocata Barbara Spinelli clicca qui
il post di Se non ora quando - Libere clicca qui
il post di Se non ora quando - Factory clicca qui
Le foto di questo post sono di Gianna Tarantino e i titoli di Luigi Turinese