sabato 15 marzo 2014

La mancata comparizione del fallito avanti agli organi della procedura è reato

I tempi di crisi perdurano e il numero delle dichiarazioni di fallimento aumenta di giorno in giorno.

Il secondo comma dell'articolo 49 della legge fallimentare  stabilisce che "se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura" il fallito e/o l'amministratore o il liquidatore della società fallita "devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori".

La mancata comparizione avanti agli organi della procedura integra gli estremi del reato di cui agli articoli 49, 220 e 226 della legge fallimentare, punito con la reclusione da sei a diciotto mesi.
L'esito di una ricerca sulle più comuni banche dati giurisprudenziali rivela che la predetta ipotesi di reato non è praticamente applicata dai giudici.

Spicca dunque un recente provvedimento (11 marzo 2013) del giudice delegato presso il Tribunale di Milano che, convocando avanti a sé il fallito, menziona le disposizioni appena richiamate e avverte il destinatario che "in caso di mancata presentazione sarà denunciato alla Procura della Repubblica per i reati sopra indicati".

Consta un unico precedente, quello del Tribunale di Rimini (1° febbraio 2006) in cui il giudice delegato ha emesso una circolare destinata ai curatori, con la quale ha invitato questi ultimi a indicare il predetto avvertimento nell'invito a presentarsi ex articolo 49 legge fallimentare.


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