mercoledì 23 aprile 2014

UN SOLO AVVOCATO CHE ASSISTE ENTRAMBI I CONIUGI, NON PUO’ DIFENDERNE UNO CONTRO L’ALTRO NELL’ INCARICO SUCCESSIVO

Generalmente gli avvocati lo sanno: capita spesso di dover spiegare che se i coniugi si rivolgono a un unico avvocato per la separazione, lo stesso avvocato non può poi rappresentare e difendere uno dei due contro l'altro in una successiva eventualità di disaccordo relativa alla medesima vicenda familiare.

Recentemente, tuttavia, pur in via incidentale - nel dichiarare inammissibile il ricorso - le sezioni unite della Cassazione hanno avuto occasione di affrontare la questione, mostrando di aderire all'orientamento del Consiglio Nazionale Forense, che aveva confermato la decisione del Consiglio dell'Ordine di irrogare la sanzione disciplinare della censura a un avvocato che aveva assistito entrambi i coniugi in sede di separazione, difendendo poi - nemmeno due anni dopo -  la moglie contro il marito nel giudizio instaurato per la modifica delle condizioni (di separazione).

La pronuncia è interessante perché la Corte di legittimità richiama quanto stabilito dall'articolo 51 del codice deontologico forense del 1997  per rilevare che il giudice disciplinare ritiene che  "ai fini della configurabilità dell'illecito di assunzione di incarichi contro una parte già assistita, non importa stabilire se sussista o meno la prova del conferimento formale del mandato o dell'assolvimento di un'attività di consulenza, quanto piuttosto se l'avvocato abbia svolto un'attività di assistenza, anche soltanto formale."

Secondo il citato articolo 51  "l'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi" , mentre secondo l'articolo 68 comma  4 del codice deontologico forense approvato dal CNF il 30 gennaio 2014 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) "l'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi".

Clicca qui per scaricare la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 8057 del 2014
Clicca qui per scaricare il codice deontologico forense del 1997
Clicca qui per scaricare il codice deontologico forense del 2014 




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