Una recentissima sentenza della 5° sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte di Appello di Milano che dichiarava inammissibile* l'impugnazione proposta dall'imputata avverso la sentenza con la quale il locale Tribunale l'aveva condannata per il reato di cui all'articolo 612 bis codice penale (Atti persecutori).
Palazzo di Giustizia di Milano |
La Corte di Appello aveva ritenuto generiche le doglianze espresse nell'atto di appello, "là dove lamentavano che il giudice avesse impedito all'imputata di terminare le sue dichiarazioni spontanee e si fosse rifiutato di assumere una teste, neppure citata tempestivamente; e che in altra parte si risolvessero in accuse al consulente tecnico (rectius: perito) d'ufficio, /…/ prive di riscontro e di fondamento, nonché basate su assunti meramente apodittici e congetturali, in quanto privo di correlazione con gli argomenti della sentenza.".
La pronuncia della Corte di legittimità è interessante perché pur osservando che la Corte di Appello si era richiamata, "facendone espressa menzione", alla norma di cui all'articolo 581, comma 1, lettera c) codice di procedura penale (relativa alla specificità dei motivi), rileva tuttavia che la stessa Corte "ha invece attribuito ai motivi di appello ben altri vizi", riconducibili a una loro pretesa infondatezza; e che "solo nel riferirsi alla censura riguardante l'impedito completamento delle dichiarazioni spontanee dell'imputata quel collegio è ricorso alla categoria della genericità, peraltro senza spiegare quali fossero le indicazioni mancanti, che sarebbero state idonee a rendere specifica la doglianza.".
Corte Suprema di Cassazione |
Da tali rilievi muove la Corte di Cassazione per affermare che "in ogni caso il vizio di uno dei motivi non sarebbe stato sufficiente a giustificare il giudizio di inammissibilità dell'appello nel suo complesso" e per statuire che "l'infondatezza dei motivi di gravame, quand'anche manifesta, non è ricompresa fra le cause di inammissibilità dell'impugnazione nel giudizio di merito, a differenza di quanto disposto per il giudizio di cassazione dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.".
L'ordinanza della Corte di Appello di Milano è stata dunque annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla stessa Corte affinché dia corso al giudizio di impugnazione.
* Per un approfondimento sul tema, cfr. post del 24 novembre 2012
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