giovedì 22 maggio 2014

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA


Il Capo II (articoli da 3 a 8) della legge 28 aprile 2014 n. 67 introduce nel codice penale e nel codice di procedura penale  l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova.
Le nuove disposizioni normative sono entrate in vigore il 17 maggio 2014.

René Magritte - La reconnaissance infinie
L'articolo 3 della legge n. 67 prevede che dopo l'articolo 168 del codice penale siano inseriti gli articoli 168-bis, 168-ter  e 168-quater, disposizioni con le quali si stabilisce che:

i)  i casi nei quali l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova, e cioè nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria), nonché per i delitti indicati al comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale;

ii) la messa alla prova comporta : 1) la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato; 2) l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra al'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, o l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali;

iii) la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

iv) la prestazione di lavoro di pubblica utilità 1) non può avere durata inferiore a dieci giorni, anche non continuativi; 2) deve essere in favore della collettività; 3)deve essere svolta presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato; 4) è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e 5) la sua durata giornaliera non può superare le otto ore;

v) la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta e non si applica nei casi di delinquenza abituale, professionalità nel reato e tendenza a delinquere di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale;

vi) durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova: 1)  il corso della prescrizione del reato è sospeso; 2) non si applicano le disposizioni  del primo comma dell'articolo 161 codice penale (effetti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione);

vii) l'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede, ma l'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge;

viii) la sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata 1) in caso di grave e reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità; 2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

L'articolo 4 della legge n. 67 prevede modificazioni al codice di procedura penale, e precisamente 1) che nel libro sesto, dopo il titolo V sia aggiunto il Titolo V-bis, con gli articoli 464 –bis, 464 –ter, 464 –quater, 464 –quinquies, 464  –sexies, 464 – septies, 464 –octies, 464 –novies e 2) che dopo l'articolo 657, sia inserito l'articolo 657 –bis, disposizioni con le quali si stabilisce che:

sulla richiesta di sospensione del procedimento:

i) la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova può essere proposta oralmente o per iscritto: 1) fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 codice di procedura penale; 2) fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento  di citazione diretta a giudizio; 3) se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1 del codice di rito; 4) nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione;

ii) la volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, codice di procedura penale;

iii) all'istanza va allegato un programma di trattamento elaborato di intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE), ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma;

iv) il programma prevede in ogni caso: 1) le modalità di coinvolgimento dell'imputato (del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita) nel processo di reinserimento sociale (ove ciò risulti necessario e possibile); 2) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale; 3) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa;

v) al fine di decidere sulla concessione, ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato;

vi) le informazioni di cui al punto che precede devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato;

sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari:

i) il giudice trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni;

ii) se il pubblico ministero presta il consenso il giudice provvede ai sensi del'articolo 464 –quater, e cioè con ordinanza, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 del codice di rito, nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale  avviso alle parti e alla persona offesa;

iii) il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione;

iv) in caso di dissenso, il pubblico ministero deve enunciarne le ragioni;

v) in caso di rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464 – quater;

sul provvedimento del giudice e sugli effetti della pronuncia:

i) il giudice provvede con ordinanza, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 del codice di rito, nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale  avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127 codice di procedura penale;

ii) se ritiene di verificare la volontarietà della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dispone la comparizione dell'imputato;

iii) la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta dal giudice quando, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

iv) con il consenso dell'imputato,  il giudice può integrare o modificare il programma di trattamento anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464 –bis, e ai fini di cui al comma 3 dell'articolo 464 – quater;

v) il procedimento non può essere sospeso per un periodo: 1) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria; 2) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria;

vi) i termini di durata della sospensione del procedimento decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato;

vii) contro l'ordinanza che decide sull'istanza della messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa; la persona offesa può impugnare autonomamente l'ordinanza, ma solo per omesso avviso dell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi del comma 1; l'impugnazione non sospende il procedimento;

viii) nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale;

ix) in caso di rigetto dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento;

René Magritte - Golconde
sull'esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova:

i) nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; il termine può essere prorogato una sola volta e solo per gravi motivi, su istanza dell'imputato;

ii) con il consenso della persona offesa, il giudice può autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno;

iii) l'ordinanza è immediatamente trasmessa all'UEPE che deve prendere in carico l'imputato;

iv) durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, dopo aver sentito l'imputato e il pubblico ministero, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova;

sull'acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova:

i) durante la sospensione del procedimento con messa alla prova,  a richiesta di parte e secondo le modalità stabilite per il dibattimento, il giudice acquisisce le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato;

sull'esito della messa alla prova:

i) decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice acquisisce la relazione conclusiva dell'UEPE che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa;

ii) il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo;

iii) in caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso;
René Magritte - Infinite gratitude

sulla revoca dell'ordinanza:

i) la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta con ordinanza anche d'ufficio dal giudice, previa fissazione di apposita udienza a'sensi dell'articolo 127 codice di procedura penale per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima;

ii) l'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge;

iii) quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti;

sul divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova:

i) in caso di esito negativo della prova (articolo 464 – septies, comma 2) o di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta;

sul computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca:

i) in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero determina la pena da eseguire, detraendo un periodo corrispondente a quella della prova eseguita;

ii) ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda.

L'articolo 5 della legge n. 67 introduce il capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Il capo X –bis è rubricato "Disposizioni in materia di messa alla prova" ed è composto dagli articoli 141 –bis e 141 –ter che dispongono, rispettivamente:

sull'avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova:

i) il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168 –bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato;

sull'attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova:

i) le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168 –bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

ii) l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione  esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento, depositando gli atti rilevanti del procedimento penale nonché osservazioni e le proposte che ritenga di fare;

iii) all'esito di apposita indagine socio-familiare, l'UEPE redige il programma di trattamento, acquisendo su quest'ultimo il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni;

iv) l'UEPE trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono;

v) nell'indagine e nelle considerazioni l'UEPE riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgere attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio;

vi) quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'UEPE informa il giudice, con cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione;

vii) alla scadenza del periodo di prova, l'UEPE trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima;

viii) le relazioni periodiche e quella finale dell'UEPE son depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-septies del codice di procedura penale, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia.

Gli articoli 6 e 7 della legge n. 67 - cui si rinvia - introducono, rispettivamente, apposite norme in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti riferite alla messa alla prova, e disposizioni riguardo la pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione finanziaria del Ministero della giustizia.

L'articolo 8 della legge n. 67 prevede un regolamento del Ministero della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Tale regolamento ha lo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui all'articolo 168 –bis del codice penale.
E' inoltre previsto che i testi delle convenzioni siano pubblicati nel sito internet del Ministero della giustizia e raggruppati per distretto di corte di appello.

René Magritte - The return
* * *
Le novità della legge n. 67 sono molteplici e le conseguenti implicazioni possono destare più di un aspetto problematico. Uno di questi, sul quale si richiama subito l'attenzione del lettore, è l'assenza di una disciplina transitoria. Come ci si regolerà dunque nel caso in cui l'imputato che potrebbe accedere  all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova si trovasse, alla data di entrata in vigore della legge n. 67 (17 maggio 2014), in una fase processuale più avanzata rispetto alle scadenze fissate dall'articolo 464 –bis del codice di procedura penale? La questione non pare risolvibile in via interpretativa e il problema è dunque aperto.
Su questo e altri aspetti, si rinvia al documento, a cura dei magistrati Raffaele Piccirillo e Pietro Silvestri, pubblicato sul sito della corte di appello di Milano in cui sono compiutamente esposte "prime riflessioni" in argomento.

Per un primo provvedimento da parte del tribunale di Torino, si rinvia invece al  post  del 1° luglio 2014.
Per le linee guida elaborate dal Tribunale di Milano, vedi il post del 10 luglio 2014.

Clicca qui per scaricare la legge n. 67/2014
Clicca qui per scaricare le “prime riflessioni” sulla normativa pubblicate sul sito della Corte di Appello di Milano




2 commenti:

  1. Aggiornamento: con il post del successivo 1° luglio si segnala un primo provvedimento del tribunale di Torino che è possibile scaricare e leggere integralmente.

    RispondiElimina
  2. Aggiornamento: con il post del 10 luglio si dà conto della pubblicazione sul sito della Camera Penale di Milano delle linee guida elaborate dal Tribunale.

    RispondiElimina