venerdì 23 maggio 2014

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI

Il Capo III (articoli da 9 a 15) della legge 28 aprile 2014 n. 67 introduce nel codice di procedura penale  l'istituto della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.

Le norme sono entrate in vigore il 17 maggio 2014.

Con la nuova normativa:
i) si disciplina il processo in assenza  e non si fa quasi più riferimento alla contumacia;
ii) sono fissati i presupposti in base ai quali il processo può essere celebrato in assenza dell'imputato;
iii) non è stata modificata la disciplina delle notificazioni all'imputato e, in particolare, l'istituto dell'irreperibilità (articoli 159-160 codice di procedura penale);
iv) è esclusa la possibilità di procedere in assenza nei confronti degli imputati per i quali non vi è la prova né della conoscenza della data della udienza né dell'esistenza del procedimento;
v) nei casi di illegittima celebrazione del processo in assenza, è prevista la regressione, con conseguente possibilità di celebrare un "nuovo processo" in cui esercitare appieno il diritto di difesa, ingiustamente limitato in quello illegittimamente celebrato in assenza.

La disciplina introdotta ruota intorno a tre tipi di situazione al momento dell'accertamento della costituzione delle parti, in sede di udienza preliminare o dibattimentale, e cioè:
1)  quando c'è la prova certa che l'imputato ha conoscenza della data dell'udienza e ha espressamente rinunciato a parteciparvi;
2) quando non c'è la prova certa che l'imputato abbia conoscenza della data della udienza, ma vi siano fatti o atti da cui poter evincere, direttamente o indirettamente, la prova che l'imputato sia a conoscenza dell'esistenza del procedimento penale a suo carico;
3) quando non c'è la prova certa che l'imputato abbia conoscenza né della data dell'udienza né dell'esistenza del procedimento penale a suo carico.

Nulla quaestio se vi sia la prova certa della conoscenza dell'imputato circa la data dell'udienza e vi sia rinuncia ad assistervi: il processo potrà essere celebrato in assenza.

Se invece la prova certa riguardi la sola conoscenza dell'esistenza del procedimento penale, il giudice potrà ugualmente celebrare il processo in  assenza, ma sono previsti rimedi restitutori ove sia dimostrata l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

Quando la mancanza di prova certa si riferisca sia alla data dell'udienza sia all'esistenza del procedimento penale, il processo viene sospeso.

Pur seguendo queste linee, la normativa si modula diversamente:

i) in udienza preliminare, l' articolo 9 della legge n. 67 modifica o sostituisce gli  articoli 419, comma 1, 420 –bis, 420 –ter, 420 –quater e 420 –quinquies del codice di procedura penale;

ii) a dibattimento, l'articolo 10 della legge n. 67 sostituisce o modifica  gli articoli 489, 490, 513, 520 e 548, comma 3 del codice di procedura penale;

iii) in tema di impugnazioni e restituzione nel termine, l'articolo 11 della legge n. 67 modifica, abroga, aggiunge o sostituisce gli articoli 585 (lettera d) del comma 2), 603 (comma 4), 604 (dopo il comma 5 è inserito il comma 5 –bis), 623 (è sostituita la lettera b) del comma 1), 625 –ter (Rescissione del giudicato) inserito ex novo dopo l'articolo 625 –bis e 175 (è sostituito il comma 2) del codice di procedura penale.

I due problemi principali posti dalla nuova disciplina sono quelli di definire:
- i casi in cui il processo deve essere sospeso;
- i casi in cui si può procedere anche in assenza dell'imputato perché, pur in mancanza della prova certa circa la data dell'udienza, c'è una ragionevole certezza che l'imputato sia a conoscenza del fatto che si sta procedendo nei suoi confronti.
E' già immaginabile l'ampia casistica che si svilupperà intorno a questi due problemi.


L'articolo 12  della legge n. 67 introduce modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato e, in particolare, stabilendo che la sospensione del processo sospende il corso della prescrizione del reato (articolo 12 che aggiunge il comma 3 -bis all'articolo 159).
Anche in caso di sospensione del processo, tuttavia, la sospensione della prescrizione non può protrarsi per un periodo superiore ai termini massimi previsti dall'articolo 161, comma 2.  E ciò nonostante che la sospensione del processo possa protrarsi per un tempo non predeterminato, poiché all'esito delle periodiche verifiche, il giudice potrà prendere atto della impossibilità di disporre la nuova notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza. Potrà quindi verificarsi che la durata della sospensione del processo superi il limite previsto dall'articolo 161, con conseguente decorso del termine prescrizionale del reato in costanza della permanente sospensione del processo.

L'articolo 13  della legge n. 67 prevede modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato.

L'articolo 14  della legge n. 67 apporta modifiche alle norma di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale inserendo l'articolo 143 –bis (dopo l'articolo 143) che stabilisce quali siano gli adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato.

L'articolo 15  della legge n. 67 modifica il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
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Il legislatore è intervenuto con disposizioni di diritto transitorio soltanto successivamente (vedi sotto).
Potranno dunque verificarsi questioni in materia di diritto intertemporale, fra le quali v'è quella relativa al se le nuove norme in tema di verifica della costituzione delle parti e di processo in assenza possano trovare applicazione anche nei processi pendenti in cui sia già stato effettuato il controllo della regolare costituzione delle parti, e sia già stata dichiarata ritualmente la contumacia dell' imputato sulla base della legge vigente al momento in cui detto controllo è stato compiuto.

Su questo argomento (ma non solo su questo) si rinvia al documento, a cura dei magistrati Raffaele Piccirillo e Pietro Silvestri, pubblicato sul sito della corte di appello di Milano, in cui sono compiutamente esposte "prime riflessioni" in argomento. 
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Con la legge 11 agosto 2014 n. 118 è stato introdotto l'articolo 15-bis della legge n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili, con decorrenza 22 agosto 2014..

L'articolo 15-bis è rubricato "norme transitorie" e stabilisce - al primo comma - che le disposizioni introdotte dalla l. n. 67 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge (cioè alla data del 22 agosto 2014), a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 
In deroga a quanto previsto al comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità.


Clicca qui per scaricare la legge n. 67/2014

Clicca qui per scaricare le “prime riflessioni” sulla normativa pubblicate sul sito della Corte di Appello di Milano

Clicca qui per scaricare la legge n. 118/2014

2 commenti:

  1. Da un articolo apparso sulla rivista di Diritto Penale Contemporaneo (http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/16-/-/3124-subito_alle_sezioni_unite_la_nuova_procedura_di___rescissione_del_giudicato____e_la_disciplina_transitoria_per_il_processo_in_assenza/), si apprende che è stato sottoposto alle Sezioni Unite della Cassazione il seguente quesito:
    «Se, ed entro che limiti, l'istituto della "rescissione del giudicato", previsto dall'art. 625-ter cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11, comma 5, della legge 28 aprile 2014, n. 67, sia applicabile ai soggetti condannati in processi definiti con sentenza irrevocabile prima dell'entrata in vigore della legge indicata».
    L'udienza è stata fissata in via di urgenza al 17 luglio 2014.

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  2. Il post è stato aggiornato a seguito della legge 11 agosto 2014, n. 118 (in vigore dal 22 agosto 2014) che ha introdotto l'art. 15-bis della l. n. 67 concernente NORME TRANSITORIE per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili.

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