venerdì 13 giugno 2014

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: il GIP di Bergamo proscioglie per inutilizzabilità della prova

Il Giudice delle Indagini Preliminari di Bergamo ha pronunciato sentenza di proscioglimento in un caso in cui il Pubblico Ministero chiedeva emettersi decreto penale a carico dell'imputato cui era contestato di aver circolato in stato di ebbrezza per l'uso di bevande alcoliche, con un tasso alcolemico nel sangue pari a 1.61 g/l  (a fronte del limite legale di 0,5 g/l).

Il GIP ha considerato illegittimamente acquisita la prova perché i Carabinieri che avevano  fermato l'imputato per un controllo di routine, "anziché procedere alla verifica dell'alcol presente nell'espirato a mezzo di etilometro",  lo avevano invitato a seguirli presso il vicino pronto soccorso al fine di sottoporlo a prelievo ematico per dosaggio alcolemico, "informandolo nella circostanza che un eventuale rifiuto avrebbe comportato l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 186, 7° comma" Codice della strada.

Il GIP ha ritenuto che il prelievo ematico era stato effettuato al di fuori dalle ipotesi normativamente previste (articolo 186, comma 5, del Codice della strada)  con "conseguente sanzione processuale dell'inutilizzabilità" della prova a carico dell'imputato.

Nel caso di specie il GIP ha infatti osservato che:

i) l'imputato non era stato coinvolto in alcun incidente stradale, sicché la polizia giudiziaria aveva fatto illegittimo ricorso al prelievo ematico per l'accertamento del tasso alcolemico;

ii) la polizia giudiziaria era ricorsa al prelievo ematico "al solo fine di precostituirsi  la prova in sede penale, lasciando trasparire le forme di un prelievo coattivo, in spregio a qualsiasi dettato Costituzionale e normativo", mentre "avrebbe dovuto accertare il tasso alcol emico con apposita apparecchiatura in dotazione (etilometro) ovvero mediante mera valutazione degli indici sintomatici, così come previsto dalla legge"; 

iii) "nel descritto contesto di arbitrarietà, violazione e contraddittorietà rispetto al preciso dato normativo" non poteva assumere alcun valore il contegno passivo tenuto dall'imputato rispetto all'iniziativa della polizia giudiziaria, considerato che al di fuori del caso in cui si renda necessario ai fini sanitari, il prelievo ematico "riveste i caratteri di un atto invasivo e lesivo dei diritti della persona e, come tale, necessita di un consenso scritto ed informato da parte dell'interessato", nella specie del tutto assente;

iv) gli agenti di polizia giudiziaria avevano sottoposto a prelievo ematico l'imputato "senza nemmeno redigere nell'immediatezza del fatto un verbale di identificazione, né di accertamento urgente sulla persona, né di avviso e nomina di un difensore", mancanza cui non potevano aver sopperito "i verbali notificati a distanza di ben 19 giorni dal fatto (e che l'imputato ha firmato per mera notifica)", posto che era nell'immediatezza del fatto che, "nel rispetto delle garanzie previste dalla legge",  la polizia giudiziaria avrebbe dovuto mettere l'imputato "nelle condizioni di conoscere i propri diritti", come previsto dagli articoli  356 del codice di procedura penale e 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

clicca qui per leggere la sentenza
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martedì 10 giugno 2014

A MARGINE DEL NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

Da Luigi Turinese, medico e psicologo analista, riceviamo e pubblichiamo alcune note a margine del nuovo codice di deontologia medica.


Lo scorso 18 maggio, a Torino, è stata approvata la nuova edizione del codice deontologico dei medici.

Come spesso accade in questi casi, si sono subito levate voci di dissenso: da parte di specifiche categorie – come quella degli infermieri – oppure sotto forma di considerazioni da parte di voci critiche di liberi pensatori.

Tra queste ultime, occorre segnalare quella, sempre foriera di riflessioni costruttive, di Ivan Cavicchi – già direttore generale di Farmindustria – che sul portale www.quotidianosanita.it del 4 giugno scorso attacca il codice, definendolo "privo di quelle basilari garanzie di pertinenza che ne dovrebbero fare uno strumento […] di governo della realtà particolarmente problematica del medico".  Nei suoi molti imprescindibili scritti, Cavicchi lamenta da anni l'assenza di un "progetto di medico":  si vedano tra gli altri "Ripensare la Medicina" (Bollati Boringhieri, 2005) e "Una filosofia per la Medicina" (Dedalo, 2011).

 Dal canto suo Salvo Calì, presidente del Sindacato Medici Italiani (SMI), accusa il codice di non  affrontare
Ippocrate*
seriamente il grave problema del conflitto di interessi. Un esempio per tutti:  Amedeo Bianco è leader Fnomceo, dunque promotore del codice, ma anche senatore della Repubblica.

A uno sguardo sintetico e sorvolando su specificità come quelle cui ho fatto cenno, ciò che colpisce è il sapore di una proposta formalizzata sull'idealità. Allora, anche la celebre definizione di salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità OMS – "La salute è uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale e non solamente assenza di malattia" (1948) – aveva le stesse caratteristiche di proposta ideale, eppure la realtà dei fatti si incarica fin troppo spesso di dare a essa una secca smentita.

Ancora, all'articolo 5 del codice si legge: "Il medico promuove l'adozione di stili di vita salubri". Sarebbe bellissimo ma sappiamo che non è così: spesso il medico non ci crede davvero; e in non pochi casi, è il primo a non praticare simili stili di vita.

Che dire poi del controllo efficace del dolore (articolo 16), se non che rimane un obiettivo sovente disatteso per la mancanza, nel nostro Paese, di una cultura dell'analgesia e delle cure palliative.

Galeno*
Viene poi suggerita cautela nei confronti dell'abuso dei mezzi tecnologici. Ma questi non sono strumenti del demonio e vanno (o andrebbero) calati nella dimensione umanistica costituita da una solida alleanza terapeutica, che, a ben vedere, il codice caldeggia, accanto a un richiamo all'informazione e alla comunicazione.

Anche in questo caso, però, dobbiamo invocare i fatti, più che le parole: se non si costruisce una cultura della relazione terapeutica, al centro della quale porre la dimensione della medicina narrativa, esortazioni di questo genere rimarranno materia per una retorica del volemose bene.

Due articoli riguardano realtà emergenti: l'articolo 78 concerne la "medicina potenziante ed estetica"; mentre all'articolo 15 si fa un benemerito cenno (speriamo, in futuro, in qualcosa di più definito) a "prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali".



* Foto di Gianna Tarantino

venerdì 23 maggio 2014

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI

Il Capo III (articoli da 9 a 15) della legge 28 aprile 2014 n. 67 introduce nel codice di procedura penale  l'istituto della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.

Le norme sono entrate in vigore il 17 maggio 2014.

Con la nuova normativa:
i) si disciplina il processo in assenza  e non si fa quasi più riferimento alla contumacia;
ii) sono fissati i presupposti in base ai quali il processo può essere celebrato in assenza dell'imputato;
iii) non è stata modificata la disciplina delle notificazioni all'imputato e, in particolare, l'istituto dell'irreperibilità (articoli 159-160 codice di procedura penale);
iv) è esclusa la possibilità di procedere in assenza nei confronti degli imputati per i quali non vi è la prova né della conoscenza della data della udienza né dell'esistenza del procedimento;
v) nei casi di illegittima celebrazione del processo in assenza, è prevista la regressione, con conseguente possibilità di celebrare un "nuovo processo" in cui esercitare appieno il diritto di difesa, ingiustamente limitato in quello illegittimamente celebrato in assenza.

La disciplina introdotta ruota intorno a tre tipi di situazione al momento dell'accertamento della costituzione delle parti, in sede di udienza preliminare o dibattimentale, e cioè:
1)  quando c'è la prova certa che l'imputato ha conoscenza della data dell'udienza e ha espressamente rinunciato a parteciparvi;
2) quando non c'è la prova certa che l'imputato abbia conoscenza della data della udienza, ma vi siano fatti o atti da cui poter evincere, direttamente o indirettamente, la prova che l'imputato sia a conoscenza dell'esistenza del procedimento penale a suo carico;
3) quando non c'è la prova certa che l'imputato abbia conoscenza né della data dell'udienza né dell'esistenza del procedimento penale a suo carico.

Nulla quaestio se vi sia la prova certa della conoscenza dell'imputato circa la data dell'udienza e vi sia rinuncia ad assistervi: il processo potrà essere celebrato in assenza.

Se invece la prova certa riguardi la sola conoscenza dell'esistenza del procedimento penale, il giudice potrà ugualmente celebrare il processo in  assenza, ma sono previsti rimedi restitutori ove sia dimostrata l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

Quando la mancanza di prova certa si riferisca sia alla data dell'udienza sia all'esistenza del procedimento penale, il processo viene sospeso.

Pur seguendo queste linee, la normativa si modula diversamente:

i) in udienza preliminare, l' articolo 9 della legge n. 67 modifica o sostituisce gli  articoli 419, comma 1, 420 –bis, 420 –ter, 420 –quater e 420 –quinquies del codice di procedura penale;

ii) a dibattimento, l'articolo 10 della legge n. 67 sostituisce o modifica  gli articoli 489, 490, 513, 520 e 548, comma 3 del codice di procedura penale;

iii) in tema di impugnazioni e restituzione nel termine, l'articolo 11 della legge n. 67 modifica, abroga, aggiunge o sostituisce gli articoli 585 (lettera d) del comma 2), 603 (comma 4), 604 (dopo il comma 5 è inserito il comma 5 –bis), 623 (è sostituita la lettera b) del comma 1), 625 –ter (Rescissione del giudicato) inserito ex novo dopo l'articolo 625 –bis e 175 (è sostituito il comma 2) del codice di procedura penale.

I due problemi principali posti dalla nuova disciplina sono quelli di definire:
- i casi in cui il processo deve essere sospeso;
- i casi in cui si può procedere anche in assenza dell'imputato perché, pur in mancanza della prova certa circa la data dell'udienza, c'è una ragionevole certezza che l'imputato sia a conoscenza del fatto che si sta procedendo nei suoi confronti.
E' già immaginabile l'ampia casistica che si svilupperà intorno a questi due problemi.


L'articolo 12  della legge n. 67 introduce modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato e, in particolare, stabilendo che la sospensione del processo sospende il corso della prescrizione del reato (articolo 12 che aggiunge il comma 3 -bis all'articolo 159).
Anche in caso di sospensione del processo, tuttavia, la sospensione della prescrizione non può protrarsi per un periodo superiore ai termini massimi previsti dall'articolo 161, comma 2.  E ciò nonostante che la sospensione del processo possa protrarsi per un tempo non predeterminato, poiché all'esito delle periodiche verifiche, il giudice potrà prendere atto della impossibilità di disporre la nuova notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza. Potrà quindi verificarsi che la durata della sospensione del processo superi il limite previsto dall'articolo 161, con conseguente decorso del termine prescrizionale del reato in costanza della permanente sospensione del processo.

L'articolo 13  della legge n. 67 prevede modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato.

L'articolo 14  della legge n. 67 apporta modifiche alle norma di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale inserendo l'articolo 143 –bis (dopo l'articolo 143) che stabilisce quali siano gli adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato.

L'articolo 15  della legge n. 67 modifica il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
* * *
Il legislatore è intervenuto con disposizioni di diritto transitorio soltanto successivamente (vedi sotto).
Potranno dunque verificarsi questioni in materia di diritto intertemporale, fra le quali v'è quella relativa al se le nuove norme in tema di verifica della costituzione delle parti e di processo in assenza possano trovare applicazione anche nei processi pendenti in cui sia già stato effettuato il controllo della regolare costituzione delle parti, e sia già stata dichiarata ritualmente la contumacia dell' imputato sulla base della legge vigente al momento in cui detto controllo è stato compiuto.

Su questo argomento (ma non solo su questo) si rinvia al documento, a cura dei magistrati Raffaele Piccirillo e Pietro Silvestri, pubblicato sul sito della corte di appello di Milano, in cui sono compiutamente esposte "prime riflessioni" in argomento. 
 * * *
Con la legge 11 agosto 2014 n. 118 è stato introdotto l'articolo 15-bis della legge n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili, con decorrenza 22 agosto 2014..

L'articolo 15-bis è rubricato "norme transitorie" e stabilisce - al primo comma - che le disposizioni introdotte dalla l. n. 67 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge (cioè alla data del 22 agosto 2014), a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 
In deroga a quanto previsto al comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità.


Clicca qui per scaricare la legge n. 67/2014

Clicca qui per scaricare le “prime riflessioni” sulla normativa pubblicate sul sito della Corte di Appello di Milano

Clicca qui per scaricare la legge n. 118/2014

giovedì 22 maggio 2014

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA


Il Capo II (articoli da 3 a 8) della legge 28 aprile 2014 n. 67 introduce nel codice penale e nel codice di procedura penale  l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova.
Le nuove disposizioni normative sono entrate in vigore il 17 maggio 2014.

René Magritte - La reconnaissance infinie
L'articolo 3 della legge n. 67 prevede che dopo l'articolo 168 del codice penale siano inseriti gli articoli 168-bis, 168-ter  e 168-quater, disposizioni con le quali si stabilisce che:

i)  i casi nei quali l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova, e cioè nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria), nonché per i delitti indicati al comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale;

ii) la messa alla prova comporta : 1) la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato; 2) l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra al'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, o l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali;

iii) la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

iv) la prestazione di lavoro di pubblica utilità 1) non può avere durata inferiore a dieci giorni, anche non continuativi; 2) deve essere in favore della collettività; 3)deve essere svolta presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato; 4) è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e 5) la sua durata giornaliera non può superare le otto ore;

v) la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta e non si applica nei casi di delinquenza abituale, professionalità nel reato e tendenza a delinquere di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale;

vi) durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova: 1)  il corso della prescrizione del reato è sospeso; 2) non si applicano le disposizioni  del primo comma dell'articolo 161 codice penale (effetti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione);

vii) l'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede, ma l'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge;

viii) la sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata 1) in caso di grave e reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità; 2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

L'articolo 4 della legge n. 67 prevede modificazioni al codice di procedura penale, e precisamente 1) che nel libro sesto, dopo il titolo V sia aggiunto il Titolo V-bis, con gli articoli 464 –bis, 464 –ter, 464 –quater, 464 –quinquies, 464  –sexies, 464 – septies, 464 –octies, 464 –novies e 2) che dopo l'articolo 657, sia inserito l'articolo 657 –bis, disposizioni con le quali si stabilisce che:

sulla richiesta di sospensione del procedimento:

i) la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova può essere proposta oralmente o per iscritto: 1) fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 codice di procedura penale; 2) fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento  di citazione diretta a giudizio; 3) se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1 del codice di rito; 4) nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione;

ii) la volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, codice di procedura penale;

iii) all'istanza va allegato un programma di trattamento elaborato di intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE), ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma;

iv) il programma prevede in ogni caso: 1) le modalità di coinvolgimento dell'imputato (del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita) nel processo di reinserimento sociale (ove ciò risulti necessario e possibile); 2) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale; 3) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa;

v) al fine di decidere sulla concessione, ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato;

vi) le informazioni di cui al punto che precede devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato;

sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari:

i) il giudice trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni;

ii) se il pubblico ministero presta il consenso il giudice provvede ai sensi del'articolo 464 –quater, e cioè con ordinanza, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 del codice di rito, nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale  avviso alle parti e alla persona offesa;

iii) il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione;

iv) in caso di dissenso, il pubblico ministero deve enunciarne le ragioni;

v) in caso di rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464 – quater;

sul provvedimento del giudice e sugli effetti della pronuncia:

i) il giudice provvede con ordinanza, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 del codice di rito, nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale  avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127 codice di procedura penale;

ii) se ritiene di verificare la volontarietà della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dispone la comparizione dell'imputato;

iii) la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta dal giudice quando, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

iv) con il consenso dell'imputato,  il giudice può integrare o modificare il programma di trattamento anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464 –bis, e ai fini di cui al comma 3 dell'articolo 464 – quater;

v) il procedimento non può essere sospeso per un periodo: 1) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria; 2) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria;

vi) i termini di durata della sospensione del procedimento decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato;

vii) contro l'ordinanza che decide sull'istanza della messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa; la persona offesa può impugnare autonomamente l'ordinanza, ma solo per omesso avviso dell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi del comma 1; l'impugnazione non sospende il procedimento;

viii) nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale;

ix) in caso di rigetto dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento;

René Magritte - Golconde
sull'esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova:

i) nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; il termine può essere prorogato una sola volta e solo per gravi motivi, su istanza dell'imputato;

ii) con il consenso della persona offesa, il giudice può autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno;

iii) l'ordinanza è immediatamente trasmessa all'UEPE che deve prendere in carico l'imputato;

iv) durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, dopo aver sentito l'imputato e il pubblico ministero, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova;

sull'acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova:

i) durante la sospensione del procedimento con messa alla prova,  a richiesta di parte e secondo le modalità stabilite per il dibattimento, il giudice acquisisce le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato;

sull'esito della messa alla prova:

i) decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice acquisisce la relazione conclusiva dell'UEPE che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa;

ii) il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo;

iii) in caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso;
René Magritte - Infinite gratitude

sulla revoca dell'ordinanza:

i) la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta con ordinanza anche d'ufficio dal giudice, previa fissazione di apposita udienza a'sensi dell'articolo 127 codice di procedura penale per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima;

ii) l'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge;

iii) quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti;

sul divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova:

i) in caso di esito negativo della prova (articolo 464 – septies, comma 2) o di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta;

sul computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca:

i) in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero determina la pena da eseguire, detraendo un periodo corrispondente a quella della prova eseguita;

ii) ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda.

L'articolo 5 della legge n. 67 introduce il capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Il capo X –bis è rubricato "Disposizioni in materia di messa alla prova" ed è composto dagli articoli 141 –bis e 141 –ter che dispongono, rispettivamente:

sull'avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova:

i) il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168 –bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato;

sull'attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova:

i) le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168 –bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

ii) l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione  esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento, depositando gli atti rilevanti del procedimento penale nonché osservazioni e le proposte che ritenga di fare;

iii) all'esito di apposita indagine socio-familiare, l'UEPE redige il programma di trattamento, acquisendo su quest'ultimo il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni;

iv) l'UEPE trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono;

v) nell'indagine e nelle considerazioni l'UEPE riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgere attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio;

vi) quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'UEPE informa il giudice, con cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione;

vii) alla scadenza del periodo di prova, l'UEPE trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima;

viii) le relazioni periodiche e quella finale dell'UEPE son depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-septies del codice di procedura penale, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia.

Gli articoli 6 e 7 della legge n. 67 - cui si rinvia - introducono, rispettivamente, apposite norme in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti riferite alla messa alla prova, e disposizioni riguardo la pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione finanziaria del Ministero della giustizia.

L'articolo 8 della legge n. 67 prevede un regolamento del Ministero della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Tale regolamento ha lo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui all'articolo 168 –bis del codice penale.
E' inoltre previsto che i testi delle convenzioni siano pubblicati nel sito internet del Ministero della giustizia e raggruppati per distretto di corte di appello.

René Magritte - The return
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Le novità della legge n. 67 sono molteplici e le conseguenti implicazioni possono destare più di un aspetto problematico. Uno di questi, sul quale si richiama subito l'attenzione del lettore, è l'assenza di una disciplina transitoria. Come ci si regolerà dunque nel caso in cui l'imputato che potrebbe accedere  all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova si trovasse, alla data di entrata in vigore della legge n. 67 (17 maggio 2014), in una fase processuale più avanzata rispetto alle scadenze fissate dall'articolo 464 –bis del codice di procedura penale? La questione non pare risolvibile in via interpretativa e il problema è dunque aperto.
Su questo e altri aspetti, si rinvia al documento, a cura dei magistrati Raffaele Piccirillo e Pietro Silvestri, pubblicato sul sito della corte di appello di Milano in cui sono compiutamente esposte "prime riflessioni" in argomento.

Per un primo provvedimento da parte del tribunale di Torino, si rinvia invece al  post  del 1° luglio 2014.
Per le linee guida elaborate dal Tribunale di Milano, vedi il post del 10 luglio 2014.

Clicca qui per scaricare la legge n. 67/2014
Clicca qui per scaricare le “prime riflessioni” sulla normativa pubblicate sul sito della Corte di Appello di Milano




giovedì 15 maggio 2014

FILTRO DI INAMMISSIBILITA’ PER GLI APPELLI PENALI: UN’INTERESSANTE PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE ANNULLA SENZA RINVIO UN’ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO

Una recentissima sentenza della 5° sezione penale della Corte di Cassazione  ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte di Appello di Milano che dichiarava inammissibile* l'impugnazione proposta dall'imputata avverso la sentenza con la quale il locale Tribunale l'aveva condannata per il reato di cui all'articolo 612 bis codice penale (Atti persecutori).
Palazzo di Giustizia di Milano

La Corte di Appello aveva ritenuto generiche le doglianze espresse nell'atto di appello,  "là dove lamentavano che il giudice avesse impedito all'imputata di terminare le sue dichiarazioni spontanee e si fosse rifiutato di assumere una teste, neppure citata tempestivamente; e che in altra parte si risolvessero in accuse al consulente tecnico (rectius: perito) d'ufficio, /…/ prive di riscontro e di fondamento, nonché basate su assunti meramente apodittici e congetturali, in quanto privo di correlazione con gli argomenti della sentenza.".

La pronuncia della Corte di legittimità è interessante perché pur osservando che la Corte di Appello si era richiamata, "facendone espressa menzione",  alla norma di cui all'articolo 581, comma 1, lettera c) codice di procedura penale (relativa alla specificità dei motivi),  rileva tuttavia che la stessa Corte "ha invece attribuito ai motivi di appello ben altri vizi", riconducibili a una loro pretesa infondatezza; e che "solo nel riferirsi alla censura riguardante l'impedito completamento delle dichiarazioni spontanee dell'imputata quel collegio è ricorso alla categoria della genericità, peraltro senza spiegare quali fossero le indicazioni mancanti, che sarebbero state idonee a rendere specifica la doglianza.".

Corte Suprema di Cassazione
Da tali rilievi muove la Corte di Cassazione per affermare che "in ogni caso il vizio di uno dei motivi non sarebbe stato sufficiente a giustificare il giudizio di inammissibilità dell'appello nel suo complesso" e per statuire che "l'infondatezza dei motivi di gravame, quand'anche manifesta, non è ricompresa fra le cause di inammissibilità dell'impugnazione nel giudizio di merito, a differenza di quanto disposto per il giudizio di cassazione dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.".

L'ordinanza della Corte di Appello di Milano è stata dunque annullata senza rinvio e gli atti trasmessi  alla stessa Corte affinché dia corso al giudizio di impugnazione.

* Per un approfondimento sul tema, cfr. post  del 24 novembre 2012

Clicca qui per leggere l'ordinanza della Corte di Appello di Milano
Clicca qui per leggere la sentenza della Corte di Cassazione



lunedì 5 maggio 2014

SUICIDIO IN CARCERE: QUALE RESPONSABILITA’ PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA?

Un doloroso caso di cronaca è l'occasione per riflettere sull'argomento.

Il 12 agosto 2009 Luca Campanale moriva suicida per  impiccagione nella cella del carcere milanese di San Vittore ove era detenuto, e la Procura apriva un procedimento penale.

Nel 2013 si celebrava il processo avanti al Tribunale di Milano nei confronti della psicologa e della psichiatra, imputate di cooperazione in omicidio colposo perché, nelle loro rispettive funzioni, entrambe in servizio presso la casa circondariale di Milano San Vittore, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e, in particolare, con violazione dell'arte medica e dei doveri inerenti alla loro qualifica pubblica nell'ambito della citata casa circondariale, cagionavano la morte (per erronea valutazione del rischio suicidario sussistente in capo al paziente) del detenuto Campanale Luca per asfissia meccanica da impiccagione.

Già costituitisi parti civili nei confronti di entrambe le imputate, i familiari della vittima chiedevano al Tribunale che fosse citato, quale responsabile civile, il Ministero della Giustizia cui estendevano l'istanza risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti  alle condotte della psicologa e della psichiatra, avendo queste ultime"agito per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Penitenziaria che rappresenta l'apparato amministrativo per mezzo del quale il Ministero di Giustizia esercita le sue funzioni rispetto a chi si trova in stato di detenzione".

Il Tribunale emetteva il decreto con il quale veniva ordinata la citazione del Ministero della Giustizia, che si costituiva chiedendo la propria estromissione dal giudizio.  

Dopo aver sentito le parti, il Tribunale rigettava con ordinanza la richiesta di estromissione del Ministero, valutando   -  in astratto e in via preliminare, riservando ogni giudizio di merito all'esito dell'istruttoria dibattimentale -  la sussistenza "di una possibile responsabilità di natura civilistica dell'Amministrazione Penitenziaria",  ritenuto che  "l'esistenza o meno del lavoro subordinato non è condizione dirimente per escludere meccanicamente le responsabilità dell'Amministrazione"  e tenuto conto che sia la psicologa sia la psichiatra "svolgevano comunque attività all'interno della struttura carceraria sottoposta a controllo e osservazione di natura funzionale e gerarchica da parte di personale dipendente del Ministero della Giustizia"; e rilevato inoltre che "ai sensi del D.P.C.M. del 1 aprile 2008 allegato B, è prevista l'attivazione di specifici programmi mirati alla riduzione dei rischi di suicidio attraverso 'la definizione di  protocolli e modalità di collaborazione tra gli operatori dei servizi di salute mentale e gli operatori del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria' con ciò prevedendosi espressamente unitarietà di intervento modulata anche in seno all'Amministrazione Penitenziaria con conseguente assunzione primaria di responsabilità".

Con la sentenza pronunciata l'8 aprile 2014 a conclusione del giudizio di primo grado il Tribunale affermava - fra altro - che l'istruttoria dibattimentale aveva "rafforzato /…/ l'esistenza di una responsabilità diretta del Ministero della Giustizia /…/ in relazione ad evidenti omissioni sul piano della organizzazione interna e della vigilanza".  Evidenziava al riguardo che se era pur vero che con deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 8/8120 del 1 ottobre 2008 si stabiliva che il personale sanitario in servizio negli istituti penitenziari era trasferito alle Aziende ospedaliere individuate nell'allegato, parte integrante del citato provvedimento, a decorrere dal 1 ottobre 2008, era peraltro evidente che si trattava di un "processo  di trasferimento progressivo di competenze e, conseguentemente, della creazione di un diverso rapporto fra ente di gestione dell'assistenza sanitaria e Amministrazione Penitenziaria", ma che la situazione "al momento dei fatti oggetto di attenzione processuale non poteva che essere fluida e non ancora definita, sul piano della trasmigrazione delle competenze, tanto che numerosi operatori in servizio presso la casa circondariale di Milano San Vittore hanno escluso che le competenze in materia sanitaria fossero già di pertinenza del Servizio Sanitario Nazionale.".

Il Tribunale rilevava inoltre che in base al Decreto della Regione Lombardia n. 14230 del 21 dicembre 2009 è comunque rimessa al direttore dell'istituto penitenziario l'organizzazione e il controllo dello svolgimento delle funzioni proprie dell'istituto e il coordinamento delle attività che coinvolgono operatori non appartenenti all'amministrazione penitenziaria, i quali svolgono i compiti loro affidati con l'autonomia professionale di competenza e devono essere adeguatamente integrati nell'organizzazione dell'istituto, al pari degli operatori penitenziari.  Il che dimostra - secondo il Tribunale - che v'è comunque una "dipendenza quantomeno di tipo funzionale degli operatori sanitari che operano all'interno del carcere dall'Amministrazione Penitenziaria".

"Sul piano della responsabilità diretta del Ministero della Giustizia riguardante l'aspetto organizzativo" ,  il Tribunale osservava che il trasferimento temporaneo di Luca Campanale alla casa circondariale di Milano reparto CDT (Centro Diagnostico Terapeutico), per  "ivi avvalersi dell'assistenza medica necessaria" , fosse stato disposto con fono del 27 luglio 2009 senza che vi fosse stata una preventiva verifica della possibilità concreta di destinare il detenuto al centro medico di San Vittore. Condizione che poi non si era verificata per l'assenza di disponibilità di posti nel reparto, "con conseguente destinazione della parte lesa in una cella a rischio e creazione di tutti quegli antecedenti logici che hanno favorito le condotte oggetto di censura da parte degli operatori sanitari.".  
Non solo, il provvedimento amministrativo di trasferimento del detenuto non era stato anticipato alla direzione del carcere di Milano, "ma è stato messo a conoscenza degli operatori penitenziari nel momento stesso di arrivo di Campanale Luca /…/. Malgrado le evidenti difficoltà, generate dal sovraffollamento carcerario e dalla contrazione delle risorse, nelle quali lavorano gli operatori del circuito penitenziario non può non rilevare il Tribunale come la gestione del detenuto Campanale Luca, il quale, giova sottolinearlo, veniva trasferito per motivi di salute dopo l'acquisizione di relazioni cliniche allarmanti sul piano del suo scompenso psicotico, sia stata realizzata dall'Amministrazione Penitenziaria con un approccio burocratico e gravemente negligente. Così come appare  superficiale /…/ determinandosi una situazione di omessa vigilanza doverosa da parte della direzione della casa circondariale e quindi dell'Amministrazione, l'approccio alla vicenda personale evidenziato dallo stesso responsabile del servizio sanitario del carcere /…/ il quale non ha mai ritenuto di collocare Campanale Luca, intervenendo su un altro detenuto magari sofferente in misura minore, /…/ all'interno del CONP – Centro di Osservazione Neuropsichiatrica composto di numero 9 celle con disponibilità complessiva di 16 posti letto – o, al limite, del CDT, così frustrando le motivazioni che avevano determinato il Provveditorato a disporne l'urgente trasferimento dalla casa di reclusione di Pavia evidentemente non attrezzata per la gestione della situazione psichiatrica del detenuto."*.

Si può quindi concludere che, posto che al detenuto è necessariamente preclusa qualsiasi scelta (a causa della detenzione, appunto), se il medesimo è anche affetto da patologia psichiatrica, come nello sfortunato e doloroso caso di Luca Campanale, il Ministero della Giustizia non può in alcun modo andare esente dalla responsabilità  correlata e conseguente alla custodia che esercita, dovendo al contrario farsi carico della cura e/o dell'assistenza più adeguata del detenuto in relazione alle condizioni concrete di quest'ultimo.


*vd. post del 3 e 10 marzo 2013.

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mercoledì 30 aprile 2014

CSM: SOLUZIONI ORGANIZZATIVE E DIFFUSIONE DI BUONE PRASSI PER LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA. A colloquio con Giovanna Di Rosa


Dalla Commissione Mista per lo studio dei problemi della magistratura di sorveglianza all'esito del monitoraggio riguardante l'attuazione della "Risoluzione in ordine a soluzioni organizzative e diffusione di buone prassi in materia di magistratura di sorveglianza":  affrontiamo l'argomento con Giovanna Di Rosa, magistrato di sorveglianza presso il tribunale di sorveglianza di Milano, attualmente in carica al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), autrice della relazione della Commissione Mista per lo studio dei problemi della Magistratura di Sorveglianza presentata nel novembre 2012 al salone della giustizia di Roma, che ha dato spunto all'adozione della Risoluzione del 24 luglio 2013.  

Risoluzione, con la quale il Consiglio ha deliberato inviti e raccomandazioni volti a una sostanziale semplificazione e accelerazione del procedimento di sorveglianza, almeno per taluni istituti quali la rateizzazione, la conversione e l' estinzione delle pene pecuniarie, la remissione del debito e la riabilitazione; ma anche a una maggiore efficienza ed efficacia dell'attività dei tribunali di sorveglianza su alcuni snodi cruciali, quali la fissazione delle udienze collegiali e il coordinamento tra la direzione del carcere e l'ufficio del magistrato di sorveglianza, al fine di realizzare un miglioramento delle condizioni di detenzione.

Il miglioramento delle condizioni detentive è infatti evidentemente il fine sotteso all'intera iniziativa consiliare.  La Risoluzione ha coinvolto molti aspetti specifici della spinosa questione, puntando a verificare come assicurare il più possibile il mantenimento dei condannati nel territorio di residenza; consentire la realizzazione di un regime detentivo "aperto" – cioè che permetta di trascorrere gran parte della giornata fuori dalle celle - per i detenuti definitivi ritenuti non pericolosi; favorire il contatto frequente dei detenuti con i familiari, con una maggiore flessibilità degli orari di accesso al carcere nei giorni festivi; migliorare la gestione della sanità penitenziaria e, in generale, della salute del detenuto con verifica dei tempi dei ricoveri, degli interventi, delle visite specialistiche, delle modalità di assistenza sanitaria, costituendo tavoli tra Regioni, ASL, magistratura di sorveglianza, amministrazione penitenziaria; rendere migliore il trattamento dei soggetti tossicodipendenti con soluzioni organizzative e protocolli di intesa tra magistratura di sorveglianza, amministrazione penitenziaria, Ser.T e Regioni; incrementare la collaborazione tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) e la magistratura di sorveglianza con l'istituzione di tavoli permanenti di consultazione e confronto a livello centrale e periferico; auspicare la possibilità di adottare un collegamento audiovisivo fra gli istituti penitenziari, i tribunali e gli uffici di sorveglianza per la celebrazione delle udienze camerali, "rogatorie" e almeno taluni colloqui fra magistrato di sorveglianza e detenuti, a costi molto contenuti, attraverso la rete intranet del Ministero della Giustizia.   

Il monitoraggio del CSM si è concentrato per un intero semestre sulla effettiva concretizzazione delle risoluzioni consiliari mediante l'invio agli uffici di sorveglianza del territorio nazionale di questionari contenenti specifici quesiti e l'invito a descrivere lo stato di attuazione di ciascuna proposta, le iniziative a tal fine intraprese, il relativo grado di condivisione, le criticità riscontrate e gli eventuali suggerimenti con finalità correttiva o migliorativa.

Il 23 gennaio 2014 il CSM si è soffermato sui risultati dell'indagine condotta per trarne ampie e puntuali conclusioni, che tuttavia non tengono conto delle disposizioni contenute nel dl n. 146 del 23 dicembre 2013 (c.d. "svuota carceri"), emanato quando si era in piena fase di raccolta dei dati e che, va evidenziato, ha affrontato direttamente talune questioni risolvendole nella direzione indicata nella Risoluzione, principalmente in tema di semplificazione e accelerazione del procedimento di sorveglianza (vd. post 3 gennaio 2014).


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Con la dottoressa Di Rosa approfondiremo i tre punti messi in luce nelle valutazioni conclusive del monitoraggio, in base a quanto emerso dalle risposte fornite dagli uffici giudiziari rispetto al questionario proposto, e cioè la "diversa percezione della funzione del magistrato di sorveglianza", "le difficoltà operative che caratterizzano alcuni uffici di sorveglianza" e "l'importanza del ruolo del DAP per la diffusione dei dati e degli elementi emersi dal monitoraggio".

1.            Rispetto al primo punto, il Consiglio rileva che le opinioni si dividono fondamentalmente in quelle che considerano il magistrato di sorveglianza un "giudice terzo in area strettamente giurisdizionale" e quelle che lo ritengono capace di svolgere "anche compiti 'propulsivi' nella modifica delle condizioni di detenzione".
Cosa c'è dietro questa "diversa percezione" del magistrato di sorveglianza,  e quali sono le sue implicazioni.

L'espressione "diversa percezione" sintetizza la lettura dei dati e tenta di spiegare le varie risposte fornite dagli uffici giudiziari su domande uguali. La delibera del 23 gennaio 2014  è stata emessa infatti sulla base di un questionario in cui si chiedeva a tutti i tribunali e uffici di sorveglianza d'Italia se avessero nel frattempo recepito (per gli uffici in cui esse non erano già in uso, ovviamente) le buone prassi indicate nella delibera del precedente luglio, se le avessero condivise o se avessero soluzioni diverse e quali fossero le eventuali ragioni di criticità o di non adesione.

Le buone prassi erano a loro volta il frutto di esperienze positivamente praticate in taluni uffici (quello di Milano per primo, e proprio per questo le avevo personalmente formulate in sede di Commissione) o di possibile ed utile introduzione nel sistema.

Nel gennaio 2014, il CSM ha quindi deciso di monitorare una sua risoluzione, verificando così, positivamente e in maniera innovativa, la tenuta e la criticità delle sue precedenti indicazioni.

Le risposte contenute nei questionari, lette ed elaborate a cura della Commissione Mista presso il CSM che presiedo, sono risultate talvolta agli antipodi tra loro; hanno cioè rivelato un modo di interpretare la funzione di sorveglianza assai variegato.

Sintetizzando, è emersa, da un lato, una posizione "interventista", che opera con maggiore ricorso ai propri poteri istruttori e di vigilanza e dall'altro una posizione di "verifica esterna" e "dall'alto", che esclude siano di competenza della propria giurisdizione il sollecitare o l'attivare iniziative organizzative e tavoli di lavoro sia per lo svolgimento dell'attività propria, sia per le decisioni che riguardano le richieste di benefici o che più ineriscono al fine di vigilanza. Si va insomma da un giudice dotato di specifici compiti propulsivi a un giudice terzo in area strettamente giurisdizionale. Su questo punto lo stesso Consiglio Superiore conclude auspicando la necessità di un maggior confronto della magistratura di sorveglianza a livello nazionale.

Il tema è delicato, perché interagisce con i principi di autonomia e indipendenza della magistratura, ed è su questi binari che va ricondotto. Sono convinta che la sede della formazione dei magistrati sia quella propria per lo sviluppo di queste riflessioni, in un confronto continuo tra giudici del settore penale, inclusi i pubblici ministeri, e i magistrati di sorveglianza; ho infatti avuto occasione di parlarne alla Scuola Superiore della Magistratura.

Certamente l'autonomia decisionale del singolo magistrato non è comprimibile né dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza, né tramite le riunioni periodiche per l'approfondimento della giurisprudenza che i singoli uffici devono mensilmente tenere. Occorre però che si crei un punto di incontro, in modo che operatori, difensori, e gli stessi condannati possano recepire correttamente le decisioni del singolo magistrato o tribunale di sorveglianza.

Il confronto tra queste diverse visioni della funzione di sorveglianza è di cruciale importanza, e risponde alla domanda se sia possibile che alcuni magistrati concedano più misure alternative, tramite una diversa lettura interpretativa dei propri poteri istruttori mediante il richiamo della magistratura alle risorse del territorio, con l'impegno dell'amministrazione penitenziaria locale ad attingervi e dell'amministrazione centrale alle opportune sollecitazioni anche politiche.

La tutela dei diritti investe tanti spazi, dal vitto differenziato per gli ammalati agli interventi riabilitativi, dalla possibilità di assicurare sempre colloqui e telefonate a tutti all'ordinata tenuta della cartella personale del detenuto, dalle graduatorie ai criteri di assegnazione al lavoro, dall'assegnazione alle sezioni all'ubicazione di taluni presso le sezioni protette, prive di trattamento, dalle modalità delle perquisizioni all'ordine generale di gestione delle diverse pratiche, fino al rispetto delle regole nell'irrogazione della sanzione disciplinare.
Villa Castelpulci a Scandicci, sede della SSM

Ma occorre assicurare una sensibilizzazione e un confronto costante, purtroppo non da tutti condivisi, avviando una collaborazione stabile per assicurare il diffondersi della cultura della tutela dei diritti e del rispetto delle regole. Detto ciò, non tocco ovviamente il tema della discrezionalità della magistratura di sorveglianza, che la delibera non ha trattato -   non avendo il CSM neppure competenza su questo - ma è evidente che la questione involge anche tale tematica.

Personalmente ritengo che la diversificazione di prassi interpretative - che porta a risultati diversi, quando non opposti, nello svolgimento dell'attività giurisdizionale - sia una criticità del sistema, tanto più se rapportata ad evidenti disparità, anche all'interno dei singoli istituti, e credo sia necessario verificare i confini tra i vari principi costituzionali che di norma si richiamano. 

Pensiamo, d'altra parte, che la CEDU, nella nota sentenza Torreggiani, ha segnalato la necessità per lo Stato di monitorare l'attività giudiziaria in relazione al problema del sovraffollamento carcerario. Pensiamo anche che il maggior ricorso alle misure alternative e la riduzione dell'applicazione della custodia cautelare sono argomenti espressi dalla Corte  - pure tramite il richiamo alle raccomandazioni dei Ministri del Consiglio d'Europa -  che così invita gli Stati a esortare in questa direzione giudici e procuratori.

In definitiva, riprendendo il filo della considerazione iniziale, dalla Risoluzione emerge che non per tutti i magistrati si debba necessariamente arrivare a tutto il concedibile, se ciò comporta il ricorso a passaggi istruttori e sollecitazioni ulteriori che aiutano in questa direzione.

La stessa Risoluzione, del resto, pur dovendo rimanere necessariamente neutra, esplicita le soluzioni per meglio lavorare e consentire più velocemente ai magistrati di decidere le loro pratiche, secondo una lettura rinnovata e propositiva dei rapporti istituzionali con l'amministrazione penitenziaria, mediante l'intervento diretto del magistrato che si siede ai tavoli di lavoro e segnala ciò che occorre.

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2.            Circa le "difficoltà operative che  caratterizzano alcuni uffici di sorveglianza", dagli esiti del monitoraggio è emersa una "disomogeneità" di situazioni "a livello nazionale, caratterizzata dalla diversità di carichi di lavoro".
A cosa è dovuta questa "disomogeneità", e come sarebbe possibile rimediarvi?

Le risposte disomogenee riguardano per esempio la necessità di fare ricorso a prassi acceleratorie come le autorizzazioni preventivamente concesse ai soggetti in misura alternativa per partecipare ad eventi predeterminati (ad esempio, le udienze).

Taluni uffici hanno sorprendentemente riferito di avere risorse sufficienti per non dover fare ricorso a strategie e procedure semplificate. Il che si spiega con il problema ricorrente, che affligge tutti gli uffici giudiziari d'Italia, ossia il carico di risorse inadeguato rispetto alle necessità effettive dei singoli e riguarda evidentemente uffici in esubero rispetto ad uffici con grande difficoltà.

Il problema si è attualizzato anche perché le modifiche sulle presenze negli istituti di pena a seguito dei recenti riordini del DAP nei vari istituti penitenziari non sono (né sono mai state) accompagnate da modifiche sulle piante organiche di magistrati e personale amministrativo presso i corrispondenti uffici giudiziari, così come è avvenuto anche per la revisione della circoscrizioni giudiziarie.

Seppure a questa ultima difficoltà pare che il Ministero stia per porvi un qualche rimedio, non si potrà prescindere da un necessario e urgentissimo intervento di potenziamento delle piante organiche e del personale amministrativo della cui richiesta si è fatto carico anche il CSM con una delibera dell'ottobre 2013 recante interventi urgenti sulle piante organiche (e ciò sulla base dei lavori della Commissione Mista al suo interno operante, che aveva effettuato un monitoraggio capillare sulla crescita di pendenze nei singoli uffici e sulla constatazione dell'aumento verticale del numero di detenuti definitivi negli istituti penitenziari rispetto agli anni precedenti).
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3.            Riguardo infine all' "importanza del ruolo del DAP per la diffusione dei dati e degli elementi emersi dal monitoraggio", quale necessità si è evidenziata, e a quale fine?

La Risoluzione sottolinea la necessità di facilitare le procedure di comunicazione tra magistratura e DAP per la più sollecita definizione delle istanze, il ricorso al miglior utilizzo dei canali informatici per consentire alla magistratura di decidere più velocemente grazie all'invio dei necessari atti istruttori da parte del DAP e dei singoli istituti per via telematica, la raccomandazione di un utilizzo pieno dell'affidamento terapeutico, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, l'impegno dell'individuazione di linee-guida comuni per procedure di diagnosi e relative certificazione onde evitare le inammissibilità formali delle domande, la necessità di diffusi accordi su relazioni di osservazione semplificate per le misure alternative con fine-pena brevi e un approccio generale al dialogo attraverso la costituzione di tavoli di lavoro.

La necessità di un rapporto collaborativo al fine di una migliore comprensione delle reciproche esigenze e difficoltà è una cosa ovvia, ma il questionario ha dimostrato come non sia ancora una realtà praticata nemmeno all'interno dell'amministrazione penitenziaria.

Non serve ora individuare le responsabilità storiche dello stato attuale delle cose, ma occorre affrontarle in positivo e cominciare tutti un percorso di crescita. In questa direzione, la formazione del personale dell'amministrazione penitenziaria mediante la partecipazione ai relativi corsi da parte dei magistrati, così come la partecipazione all'attività formativa dei magistrati da parte dell'amministrazione penitenziaria, può costituire un'occasione di utile scambio e sviluppo di riflessioni ulteriori e migliorative in questa direzione.
  
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In sintesi, per concludere sui tre punti attorno ai quali si sono svolte le considerazioni di Giovanna Di Rosa, l'auspicio sotteso alla Risoluzione è che si verifichino le condizioni per cui ogni magistrato di sorveglianza possa svolgere la propria attività concretamente sul campo e al meglio, cominciando da subito a sfruttare tutte le risorse, soprattutto umane, disponibili, per e tra le quali occorre tuttavia creare un collegamento efficace, in modo che proprio il colloquio, il confronto e il contraddittorio all'interno della magistratura di sorveglianza, e fra quest'ultima e l'amministrazione penitenziaria, diventino il fulcro del sistema attorno al quale realizzare le migliori condizioni per l'operato di ciascuna componente del delicato settore dell'esecuzione penale.

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