venerdì 25 aprile 2014
EMERGENZA CARCERI: UN NUOVO APPELLO
Nell'imminenza della scadenza imposta dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo con la sentenza Torreggiani e del semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, associazioni, volontari e cooperative che operano nella realtà della detenzione hanno indirizzato un nuovo appello al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e al Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, richiamando ancora una volta l'attenzione sulle carceri italiane e sulle problematiche a queste connesse.
Un modo per non abbassare la guardia, per sostenere chi si sta adoperando sulla via del cambiamento e per combatter chi invece punta all'immobilismo.
PalaGius contribuisce alla diffusione dell'appello e chiede a chi vuole di aderirvi inviando una mail all'indirizzo appellocarceri2014@gmail.com.
Clicca qui per leggere l'appello (il testo include le adesioni al 29 aprile 2014)
mercoledì 23 aprile 2014
UN SOLO AVVOCATO CHE ASSISTE ENTRAMBI I CONIUGI, NON PUO’ DIFENDERNE UNO CONTRO L’ALTRO NELL’ INCARICO SUCCESSIVO
Generalmente gli avvocati lo sanno: capita spesso di dover spiegare che se i coniugi si rivolgono a un unico avvocato per la separazione, lo stesso avvocato non può poi rappresentare e difendere uno dei due contro l'altro in una successiva eventualità di disaccordo relativa alla medesima vicenda familiare.
Recentemente, tuttavia, pur in via incidentale - nel dichiarare inammissibile il ricorso - le sezioni unite della Cassazione hanno avuto occasione di affrontare la questione, mostrando di aderire all'orientamento del Consiglio Nazionale Forense, che aveva confermato la decisione del Consiglio dell'Ordine di irrogare la sanzione disciplinare della censura a un avvocato che aveva assistito entrambi i coniugi in sede di separazione, difendendo poi - nemmeno due anni dopo - la moglie contro il marito nel giudizio instaurato per la modifica delle condizioni (di separazione).
La pronuncia è interessante perché la Corte di legittimità richiama quanto stabilito dall'articolo 51 del codice deontologico forense del 1997 per rilevare che il giudice disciplinare ritiene che "ai fini della configurabilità dell'illecito di assunzione di incarichi contro una parte già assistita, non importa stabilire se sussista o meno la prova del conferimento formale del mandato o dell'assolvimento di un'attività di consulenza, quanto piuttosto se l'avvocato abbia svolto un'attività di assistenza, anche soltanto formale."
Secondo il citato articolo 51 "l'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi" , mentre secondo l'articolo 68 comma 4 del codice deontologico forense approvato dal CNF il 30 gennaio 2014 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) "l'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi".
Clicca qui per scaricare la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 8057 del 2014
Clicca qui per scaricare il codice deontologico forense del 1997
Clicca qui per scaricare il codice deontologico forense del 2014
sabato 19 aprile 2014
VITTIME DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI: CHI RISARCISCE QUANDO IL COLPEVOLE NON HA RISORSE ECONOMICHE?
Le recenti cronache hanno registrato la condanna di Kabobo, colpevole di tre omicidi a picconate, alla pena detentiva (vent'anni di carcere) e al risarcimento dei familiari delle vittime.
Ma se il colpevole è nullatenente (come nel caso di Kabobo), è rimasto sconosciuto o non è concretamente perseguibile (perché, per esempio, si è dato alla fuga), le vittime sono destinate a rimanere insoddisfatte?
La questione è aperta. E' da sapere però che la direttiva 2004/08/CE del 29 aprile 2004 ha stabilito che tutti gli Stati membri debbano provvedere a che le normative nazionali istituiscano un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, capace di garantire un indennizzo equo e adeguato delle vittime.
La direttiva ha riconosciuto il diritto di presentare domanda di indennizzo nello Stato membro di residenza, ma gli Stati membri debbono assicurare che se un reato intenzionale violento è stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui la vittima risiede abitualmente, la domanda di indennizzo possa essere presentata presso un'autorità o un qualsiasi altro organismo di quest'ultimo Stato membro (c.d. situazioni transfrontaliere).
La direttiva aveva previsto due termini: quello del 1° luglio 2005 per attuare il sistema di indennizzo e quello del 1° gennaio 2006 per l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ai fini dell'erogazione concreta dell'indennizzo nelle situazioni c.d. transfrontaliere.
Lo Stato italiano è inadempiente rispetto a entrambi i termini, come dichiarato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 29 novembre 2007. In alcune pronunce dei giudici nazionali è stata ritenuta la responsabilità dello Stato, e segnatamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per violazione del diritto dell'Unione Europea e, in particolare, per il mancato recepimento della direttiva 2004/08/CE, con la conseguente condanna al versamento di un indennizzo alla vittima di un reato intenzionale violento.
La prima sentenza sul tema è stata del Tribunale di Torino (sentenza 6 maggio 2010 n. 3145) che riguardava il caso di una giovanissima ragazza, sequestrata, percossa e violentata per un'intera notte da due ragazzi. I fatti erano stati accertati in sede penale, ma i due responsabili si erano resi latitanti nel corso del processo e non avevano comunque risorse per risarcire la giovane. Accertato l'inadempimento dello Stato italiano rispetto alla direttiva citata sopra, applicati i principi della Corte di Giustizia, ma anche delle Corte di legittimità nazionale, in tema di responsabilità per mancata attuazione di direttiva comunitaria, il Tribunale ha condannato la Presidenza del Consiglio a riparare alle gravi "conseguenze morali e psicologiche" subite dalla ragazza, liquidando in via equitativa la somma di 90.000 euro.
Da evidenziare che il Tribunale ha ritenuto che lo Stato italiano non abbia attuato la direttiva in commento neppure con il decreto legislativo n. 204 del 2007, che pure è intitolato all'attuazione della direttiva 2004/08/CE, perché esso "disciplina solo gli aspetti formali della procedura sul presupposto che siano già altrimenti individuati (alcuni e non tutti) i reati intenzionali e violenti cui ricollegare il sistema di indennizzo. Il decreto legislativo citato infatti all'art. 1 /…/ riconosce l'accesso alla tutela risarcitoria solo allorché nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea sia stato commesso un reato che dà titolo a forme di indennizzo previste in quel medesimo Stato e non già per tutti i reati intenzionali violenti come invece pare imporre la lettera della direttiva.
Al proposito si reputa che gli obblighi dello Stato italiano non possano dirsi esauriti con le previsioni legislative anteriori all'entrata in vigore della direttiva aventi ad oggetto gli indennizzi per le vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata, di reati estorsivi e di usura poiché pur in presenza di tali previsioni la Corte di Giustizia già aveva ravvisato l'inadempimento dello Stato italiano.
Da evidenziare che il Tribunale ha ritenuto che lo Stato italiano non abbia attuato la direttiva in commento neppure con il decreto legislativo n. 204 del 2007, che pure è intitolato all'attuazione della direttiva 2004/08/CE, perché esso "disciplina solo gli aspetti formali della procedura sul presupposto che siano già altrimenti individuati (alcuni e non tutti) i reati intenzionali e violenti cui ricollegare il sistema di indennizzo. Il decreto legislativo citato infatti all'art. 1 /…/ riconosce l'accesso alla tutela risarcitoria solo allorché nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea sia stato commesso un reato che dà titolo a forme di indennizzo previste in quel medesimo Stato e non già per tutti i reati intenzionali violenti come invece pare imporre la lettera della direttiva.
Al proposito si reputa che gli obblighi dello Stato italiano non possano dirsi esauriti con le previsioni legislative anteriori all'entrata in vigore della direttiva aventi ad oggetto gli indennizzi per le vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata, di reati estorsivi e di usura poiché pur in presenza di tali previsioni la Corte di Giustizia già aveva ravvisato l'inadempimento dello Stato italiano.
Né d'altra parte si può condividere l'assunto secondo cui rientra nel potere discrezionale dei singoli Stati nazionali selezionare discrezionalmente le tipologie di reati violenti e di circoscrivere la gamma di reati interessati dalla possibilità di adire lo Stato ai fini indenni tari, poiché l'art. 12 [della direttiva, n.d.r.] non consente agli Stati questa discrezionalità laddove prescrive che tutti gli Stati membri devono predisporre un sistema indennitario delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato alle vittime.".
La pronuncia del Tribunale di Torino è stata poi confermata dalla Corte di Appello con sentenza del 23 gennaio 2012 n. 106 pur se l'ammontare della somma riconosciuta alla ragazza è stata ridotta a 50.000 euro ritenendo che si trattasse di un indennizzo, e non già di un risarcimento inteso quale integrale ristoro dei danni subiti. La Corte di Appello ha infatti precisato che la "ratio della normativa nazionale e comunitaria in tema di indennizzo delle vittime di reati violenti non può essere certamente quella di sostituire o aggiungere lo Stato all'autore del delitto nella responsabilità verso le vittime; che l'obbligo che la Direttiva pone agli Stati è invero solo quello di predisporre un indennizzo equo ed adeguato; che i criteri di liquidazione di tale indennizzo dovrebbero essere pertanto del tutto autonomi rispetto ai parametri di liquidazione del risarcimento ordinario dovuto dai responsabili del fatto di reato". Pur considerando la gravità delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono svolti i fatti criminosi, le modalità con i quali i reati sono stati commessi, le conseguenze morali e psicologiche subite dalla vittima, tenuto conto della giovanissima età nel caso concreto (diciotto anni appena compiuti), ma anche che "il sistema istituito prevede un indennizzo tale da assicurare una idonea compensazione, che proviene peraltro da un soggetto che non ha responsabilità per i fatti di causa", la Corte ha dunque ritenuto equo e adeguato il predetto importo di euro 50.000.
Fino a che perdurerà l'inadempimento dello Stato italiano in relazione alla direttiva 2004/08/CE, il precedente posto dal Tribunale di Torino, di poi confermato dalla Corte di Appello, costituirà, nelle situazioni c.d. transfrontaliere, il necessario riferimento per le vittime di reati intenzionali violenti che non hanno la possibilità di essere risarcite dai colpevoli privi di risorse economiche, rimasti sconosciuti o comunque non perseguiti o perseguibili.
Le vittime (o i familiari di esse, come nel caso di Kabobo) dovranno tuttavia mettere in conto che l'indennizzo dello Stato non solo non è per nulla scontato, ma potrà conseguire solo all'esito del giudizio civile instaurato al termine del processo penale che abbia accertato in via definitiva fatti e responsabilità degli autori dei reati intenzionali violenti loro contestati.
Clicca qui per scaricare la direttiva 2004/08/CE
Clicca qui per scaricare la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 29 novembre 2007
Clicca qui per scaricare la sentenza del Tribunale di Torino 6 maggio 2010 n. 3145
Clicca qui per leggere il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 204
Clicca qui per leggere la sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 17 aprile 2009 n. 9147
Clicca qui per leggere la sentenza della Corte di Appello di Torino, 23 gennaio 2012 n. 106
giovedì 10 aprile 2014
TRIBUNALE DI MILANO: un punto informativo per il dibattimento penale
Nel salone centrale del primo piano del Tribunale di Milano è attivo dal 7 aprile 2014 il nuovo Punto Informativo Dibattimento Penale presso il quale è confluita l'erogazione di taluni servizi, a favore degli avvocati, che riguardano le 11 sezioni, più le c.d. direttissime, del dibattimento penale.
Il servizio principale è quello del rilascio di copie libere di sentenze e trascrizioni emesse e/o disponibili a partire dal 7 aprile, che possono essere richieste anche via mail all'indirizzo infodibattimento.tribunale.milano@giustizia.it. V'è pure la possibilità di effettuare il pagamento dei relativi diritti allo sportello o in via telematica (utilizzando la firma digitale presso il portale Giustizia: pst.giustizia.it) e di ricevere la copia digitale direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica, con evidente vantaggio soprattutto per gli avvocati di fori diversi da quello milanese.
Cliccando qui si viene rinviati all'apposita sezione del sito web del Tribunale, nella quale sono riportate tutte le indicazioni necessarie all'utilizzo del servizio. Nella stessa sezione è possibile verificare, senza alcuna autenticazione, l'avvenuto deposito di sentenze e trascrizioni: è sufficiente inserire il numero di RG del Tribunale e dell'anno cui tale numero si riferisce.
Presso il nuovo Punto Informativo si ottengono inoltre informazioni (sullo stato del processo, sulle date e sull'ubicazione delle udienze, sul funzionamento degli uffici e sulle procedure); si ricevono le impugnazioni esterne; si distribuisce modulistica, ed è stato altresì istituito uno sportello dedicato al supporto informatico agli avvocati.
L'accesso al Punto è regolato da un sistema di gestione di tre code:
Coda A per le informazioni, la modulistica, la richiesta e il rilascio delle copie semplici di sentenze e trascrizioni
Coda B per la ricezione delle impugnazioni esterne
Coda C informazioni e assistenza sull'implementazione di tutti i servizi informatici predisposti o convenzionati dall'Ordine, a favore degli avvocati.
Clicca qui per scaricare il comunicato del Tribunale sul Punto Informativo
sabato 15 marzo 2014
La mancata comparizione del fallito avanti agli organi della procedura è reato
I tempi di crisi perdurano e il numero delle dichiarazioni di fallimento aumenta di giorno in giorno.
Il secondo comma dell'articolo 49 della legge fallimentare stabilisce che "se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura" il fallito e/o l'amministratore o il liquidatore della società fallita "devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori".
Il secondo comma dell'articolo 49 della legge fallimentare stabilisce che "se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura" il fallito e/o l'amministratore o il liquidatore della società fallita "devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori".
La mancata comparizione avanti agli organi della procedura integra gli estremi del reato di cui agli articoli 49, 220 e 226 della legge fallimentare, punito con la reclusione da sei a diciotto mesi.
L'esito di una ricerca sulle più comuni banche dati giurisprudenziali rivela che la predetta ipotesi di reato non è praticamente applicata dai giudici.
Spicca dunque un recente provvedimento (11 marzo 2013) del giudice delegato presso il Tribunale di Milano che, convocando avanti a sé il fallito, menziona le disposizioni appena richiamate e avverte il destinatario che "in caso di mancata presentazione sarà denunciato alla Procura della Repubblica per i reati sopra indicati".
Consta un unico precedente, quello del Tribunale di Rimini (1° febbraio 2006) in cui il giudice delegato ha emesso una circolare destinata ai curatori, con la quale ha invitato questi ultimi a indicare il predetto avvertimento nell'invito a presentarsi ex articolo 49 legge fallimentare.
giovedì 27 febbraio 2014
INTERNET ADDICTION DISORDER: a Milano il primo congresso internazionale
ESC
MILANO
AUDITORIUM SAN FEDELE
21-22 MARZO 2014
1st INTERNATIONAL CONGRESS
ON
INTERNET ADDICTION DISORDERS
prepararsi al presente
L'Internet Addiction Disorder (IAD) deriva dall'irresistibile desiderio di connettersi al web.
Più aumentiamo il tempo che trascorriamo in rete, più compromettiamo il rapporto con la vita reale.
Capita così che si perdano amicizie vere, si trascuri il corpo, si abbandonino attività sportive e sociali, si sia bocciati a scuola, si venga licenziati.
Si soffre se non ci si può connettere, si diventa irritabili fino a raggiungere stati di agitazione o depressione.
Nei casi più gravi, ci avvertono gli esperti, l'utilizzo assiduo, prolungato (magari per molte ore), senza pause, può indurre scompensi psicotici o portare addirittura alla morte per complicanze cardiache.
La dipendenza coinvolge ambiti quali il sesso, il gioco, i social networks, l'info surfing, il net compulsing, il gioco d'azzardo, la telefonia mobile.
E' questo il complesso tema affrontato dal congresso organizzato dall'ESC TEAM con il patrocinio di Regione Lombardia, Commissione Europea, OMCeO (Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), FeDerSerD (Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze), A.I.D.D (Associazione Italiana contro la Diffusione delle Dipendenze) onlus, A.I.Te.R.P. (Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica) Lombardia, Società Italiana di Psicologia e Psichiatria, SDP (Società di studio per i Disturbi della Personalità), Erickson.
Lo IAD è un tema che riguarda, in modo trasversale, tutti e ciascuno, a prescindere dall'età e dall'estrazione sociale.
Segnalando questo congresso PalaGius coglie l'occasione per tornare su argomenti che ruotano intorno a quello centrale: soltanto l'uso consapevole del web può avere un impatto positivo sulla vita, lo studio, il lavoro, le relazioni.
Tutti dobbiamo avere, o poter avere, gli strumenti necessari per "navigare" lo spazio virtuale, e saperli adoperare in modo da scongiurare l' eccesso o l'uso improprio.
Famiglia e scuola sono tra le prime chiamate ad assolvere il delicato compito di trasmettere le vere potenzialità e i rischi della rete affinché le nuove generazioni possano avere una maggiore consapevolezza nell'uso dei media.
L'educazione al web è sempre più attività fondamentale dell'era digitale presente.
Il congresso richiama l'attenzione sui molti aspetti dello IAD, offrendo una panoramica ampia su ciascuno.
Di particolare interesse per chi svolge la propria attività nelle aule giudiziarie è la relazione dedicata all'Indagine epidemiologica sull'incidenza della dipendenza da internet nei CPS, nei SERT e nelle UONPIA della città di Milano. E' inoltre previsto un intervento della Polizia Postale.
Cliccate qui per scaricare il programma
sabato 1 febbraio 2014
DECRETO CARCERI: la sospensione dell’esecuzione della pena resta ferma a tre anni
La normazione cosiddetta emergenziale è una costante del nostro paese e ancora una volta, sotto le pressioni della Corte Europea di Strasburgo e del Presidente Napolitano, è stata utilizzata per affrontare l'annoso problema del sovraffollamento carcerario.
La materia è però complessa, e nel tempo si sono susseguiti numerosi interventi legislativi che hanno reso il cimento, per così dire, scivoloso, tenuto anche conto che l'esecuzione della pena è uno degli snodi su cui ruota la qualità garantista e di civiltà di un ordinamento giuridico.
L'intento del Governo è dunque comprensibile, soprattutto se sul piano politico si è sin qui scelto di evitare un provvedimento di clemenza quale l' amnistia o l'indulto.
Ogni intervento dovrebbe tuttavia essere eseguito con la massima attenzione per evitare quelli che appaiono, a tutti gli effetti, dei corto circuiti normativi. Dopo la svista che riguarda i minorenni che spacciano piccole dosi di droga e che non potranno essere più arrestati o messi in comunità, si rivela infatti un'altra pecca del dl n. 146: il mancato coordinamento del comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale con la nuova previsione dell'articolo 47 O.P. (Ordinamento Penitenziario, legge 26 luglio 1975, n. 354).
La norma del codice di rito (articolo 656) prevede che "se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 [modificata dal dl n. 78, sul quale vd. post del 9 luglio 2013, n.d.r.] , o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione".
La disposizione stabilisce infatti che l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato (e al difensore nominato per la fase dell' esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio), con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazioni necessarie, volta a ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47 –ter e 50, comma 1, O.P. e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico appena citato.
L'avviso informa altresì che ove non sia presentata l'istanza, o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti dell' anzidetto testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.
Fuori dal linguaggio tecnico, ciò significa che se la pena da eseguire è contenuta nei tre anni, il condannato non viene condotto immediatamente in carcere e ha tempo trenta giorni per chiedere di scontare la pena in modo alternativo alla detenzione.
Fuori dal linguaggio tecnico, ciò significa che se la pena da eseguire è contenuta nei tre anni, il condannato non viene condotto immediatamente in carcere e ha tempo trenta giorni per chiedere di scontare la pena in modo alternativo alla detenzione.
L'articolo 47 O.P. è stato modificato dal dl n. 146 (vd. post 3 gennaio 2014), nel senso che è stata estesa a tutti i condannati che debbono espiare una pena detentiva, anche residua, non superiore a quattro anni la possibilità di ottenere l'affidamento in prova di cui all'articolo 47 O.P.. Il dl n. 146 ha infatti allungato il termine di un anno, ché precedentemente l'anzidetta possibilità era riservata a coloro che dovevano espiare una pena detentiva non superiore a tre anni.
La modifica introdotta dal dl n. 146 riguardo all'articolo 47 O.P. non è stata tuttavia coordinata con il disposto del quinto comma dell'articolo 656 del codice di rito. E qui sta lo "scivolone", perché l'ordine di esecuzione per una pena detentiva, anche residua, superiore ai tre anni, ma entro i quattro, avrà necessariamente esecuzione immediata, non potrà essere sospeso e quindi non impedirà l'ingresso in carcere; mentre il condannato detenuto potrà accedere a una misura alternativa alla detenzione anche se la pena residua da scontare è superiore ai tre anni ma contenuta nei quattro. L'intervento normativo ha quindi creato pure una disparità di trattamento fra il condannato libero e quello detenuto, con le conseguenze in termini di contenzioso che è facile immaginare.
Il dl n. 146 dovrà essere convertito in legge entro il 23 febbraio prossimo: c'è tempo per rimediare alla evidenziata disparità e imprimere efficacia concreta alla misura emergenziale pensata per ridurre, sia pure in modo controllato, la popolazione carceraria.
Emanuela Strina e Andrea Del Corno, avvocati in Milano
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