mercoledì 8 agosto 2012

L'intervento dell' on. Laura Froner in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

Dall'avv. Paolo Pontrelli, avvocato in Trento, riceviamo e pubblichiamo:

Intervento dell'on. Laura Froner 
in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in data 25 luglio 2012

Presidente e Colleghi,
prendo la parola in discussione generale sul parere che questa commissione dovrà esprimere al Governo in merito al contenuto dello schema di decreto legislativo che riordina la geografia giudiziaria per esprimere alcune considerazioni generali e poi di seguito riflettere sulle conseguenze che avrebbero le norme soppressive di uffici giudiziari nel circondario del Tribunale di Trento con riferimento alle sedi distaccate del medesimo tribunale.

Considerazioni di ordine generale

1. Eccesso di Delega
Ho letto con attenzione la norma di delegazione (art. 1, comma 2, legge 148 del 2011 di conversione, con modifiche del DL 138 del 2011) e ne condivido le finalità dell'attività di riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari ossia:
1. realizzazione di risparmi di spesa e
2. incremento di efficienza
Il legislatore delegante ha dettato "principi e criteri direttivi" per la sua concreta applicazione. Ciò ci permette di desumere che i "principi e criteri direttivi" sono già stati valutati dal legislatore idonei a conseguire le due finalità di "economia" e di "efficienza". Al legislatore delegato rimane quindi l'applicazione di quei criteri direttivi per decidere se sopprimere o ridurre il numero di uno o alcuni uffici Giudiziari.
Strano modo di procedere del Ministero di Giustizia. Anziché attenersi alla disposizione della legge delega (art. 1 lett. d) che richiama i criteri di cui alla lettera b)) per procedere alla riduzione o soppressione delle Sedi distaccate di Tribunale decide un taglio lineare di tutte le 220 sedi distaccate dei tribunali italiani ritenendo che i suddetti uffici giudiziari siano per definizione diseconomici ed inefficienti senza operare alcun confronto con gli enti locali e con i responsabili apicali degli uffici giudiziari di quel territorio oggetto di intervento soppressivo.
Un legislatore delegato che rispetti la delega avrebbe invece dovuto, caso per caso e sentiti quantomeno i Presidenti di Corte d'appello ed i Procuratori Generali, verificare se sussistevano i requisiti richiamati dalla lett. b) del citato art.1 ed in modo particolare della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale.
E' conseguentemente evidente in modo clamoroso che siamo in presenza di un eccesso di delega che ritengo il legislatore delegato, seppur in un parere, debba rilevare ed evidenziare con la censura sul punto dello schema di decreto.

2.  Violazione della normativa a tutela dei territori montani.
La questione ulteriore che pongo mi sta molto a cuore perché sono anche componente del direttivo del Gruppo Interparlamentare Amici della Montagna. E' noto che il Parlamento abbia sempre dimostrato una particolare attenzione ai territori montani ed a chi vive ed intraprende in quei territori. Infatti qualora non vi sia questa attenzione essendo le condizioni di vita in montagna particolarmente difficili per i noti problemi climatici, di orografia del territorio e di qualità dei servizi contribuiremo ad incentivare il già esistente processo di spopolamento della montagna, Per cercare di rallentare, quantomeno, tale fenomeno si è voluto garantire che lo Stato prima di procedere alla razionalizzazione o chiusura dei propri presidi si confrontasse con la Comunità Locale. Infatti l'art. 22 della legge n. 97 del 1994 testualmente recita: "Gli uffìci statali esistenti nei comuni montani possono essere accorpati previo parere dei loro sindaci e dei presidenti delle comunità montane. I provvedimenti adottati in contrasto con i pareri resi ai sensi del comma 1 devono contenere le ragioni che hanno indotto a discostarsene".
Ho cercato qualche riferimento giustificativo nella relazione allo schema di decreto legislativo in esame ma nulla ho trovato. Mi chiedo perché sia stata disattesa tale norma che grande importanza ha per la salvaguardia di una vita dignitosa nei Comuni definiti ontani dalla Legge. L'unica risposta che so darmi è quella della selvaggia razionalizzazione che tanti guasti produrrà in un territorio, quello montano, già penalizzato di suo.
Che l'intervento governativo sia stato sbrigativo e superficiale l'ho potuto constatare anche leggendo la relazione Ministeriale relativa all'istituzione delle Sezioni Distaccate di Tribunale in occasione della riforma del Giudice Unico che sottolineava che "l'eventuale trasferimento di servizi pubblici dalle aree montane sia soggetto ad una serie di particolari attenzioni" proseguiva la relazione "la obiettiva peculiarità della realtà montana e la volontà espressa dalla L. n. 97 del 1994 debbono essere considerate non in via autonoma ed esclusiva ma unitamente alle difficoltà concrete che le popolazioni incontrano ed incontrerebbero nel fruire dei servizi giudiziari. L'insieme di queste considerazioni impongono al legislatore delegato di valutare con particolare elasticità gli indici di riferimento fissati in via generale per tutti gli uffici Giudiziari".
Non vi è alcuna attenzione, alcuna elasticità solo un taglio di tutte le sedi distaccate senza alcuna giustificazione se non quella apodittica che sono inefficienti per definizione!
E' evidente Presidente e colleghi che siamo in presenza di una eclatante violazione di legge che deve essere censurata nel parere che questa Commissione formulerà al Governo.

Considerazioni puntuali sull'organizzazione territoriale del Tribunale di Trento

1. Il Libro Fondiario
L'articolazione della geografia giudiziaria della Corte di Appello di Trento e Bolzano vede la presenza di tre tribunali (Rovereto, Trento e Bolzano) con 8 sezioni distaccate (4 ciascuna il Tribunale di Trento e di Bolzano) e di 22 Uffici del Giudice di Pace (2 nel Circondario del Tribunale di Rovereto e 10 ciascuno nel Circondario di Trento e Bolzano). Se combiniamo gli interventi soppressivi dei due schemi di decreto legislativo in esame per i relativi pareri, ossia quello relativo ai Giudici di Pace e dei Tribunali e sedi distaccate avremmo che da 36 uffici giudiziari ne rimarrebbero 6 ossia il tribunale di Rovereto con il relativo Giudice di Pace, quello di Trento con relativo giudice di Pace ed idem per il tribunale di Bolzano. I giornali locali hanno parlato di "macelleria giudiziaria". Non so se quella aggettivazione può essere usata in questa sede ma sicuramente rende perfettamente l'idea da 36 uffici a 6. Penso che qualsiasi persona con buon senso, anche se non è addetto ai lavori, possa ritenere che qualcosa non ha funzionato perché il risultato è paradossale e quindi sicuramente da rivedere.
D'altronde che vi sia stata assoluta ignoranza del legislatore delegato nell'usare la mannaia nel sopprimere le sedi giudiziarie risulta anche dal fatto che non vi è alcun riferimento nella relazione dello schema di decreto e neppure una norma di coordinamento con riferimento ad una peculiarità normativa del Distretto della Corte di Appello di trento e Bolzano con riferimento alla normativa concernente il sistema del libro fondiario. Questo sistema si differenzia dal catasto ordinario, in uso sul rimanente territorio della Repubblica, per le modalità di conservazione e per il diverso rilievo giuridico delle sue risultanze, che hanno efficacia costitutiva oltre che probatoria per i trasferimenti del diritto di proprietà e degli altri diritti reali. Più precisamente, a differenza della normativa nazionale nel diritto relativo, il catasto tavolare vigente ha carattere probatorio e le risultanti tavolari hanno valore costitutivo dei diritti. Sancisce infatti il Regio Decreto 28 marzo 1929 n. 499 all'art. 2: "A modificazione di quanto disposto dal codice civile italiano, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con l'iscrizione del diritto nel libro fondiario". Secondo l'art. 75 del Nuovo Testo della Legge generale sui libri fondiari, allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, presso ogni Tribunale e sede distaccata di tribunale è costituito un ufficio Tavolare, incaricato della conservazione del Libro Fondiario, cui è preposto un giudice (giudice Tavolare) designato dal presidente del Tribunale. Ogni ufficio è competente alla conservazione dei libri fondiari riguardanti gli immobili che sono situati nella rispettiva circoscrizione. Sopprimere le 4 sezioni distaccate del Tribunale di Trento significa concentrare presso il Tribunale tutto il lavoro che ogni giudice assegnato alla Sezione Distaccata svolgeva, anche come giudice Tavolare. Nel solo 2011 nelle 4 sezioni distaccate del Tribunale sono stati emessi dai Giudici 20.000 decreti tavolari che sarebbero concentrati presso il Tribunale di Trento con il relativo conseguente caos e con altri costi in capo ai cittadini. Altro che risparmio di spesa ed efficienza, si otterrebbe l'esatto contrario!

2.    Nella premessa ho riflettuto sulla questione relativa all'evidente eccesso di delega del legislatore delegato nello stendere le norme contenute nello schema di decreto legislativo per mancata verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla lett. b dell'art. 1 comma 2 della legge 148/2011.
La questione assume tutta la sua evidenza se la consideriamo con riferimento alle 4 sezioni distaccate del Tribunale di Trento. Ho voluto approfondire la questione andando a leggermi l'analisi dell'Ufficio delle Statistiche del Ministero della Giustizia in occasione dell'istituzione del Giudice unico di Primo Grado. Quell'Ufficio con riferimento alla revisione delle circoscrizioni individuava come necessari criteri di estensione del territorio e dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede centrale cioè i sistemi di mobilità di un territorio (ora richiamati nella legge delega come deficit strutturale). Ne dimostrava l'estrema rilevanza per i casi del circondario del Tribunale di Trento. In quell'occasione infatti anche con riferimento ai parametri di cui alla legge n. 97 del 1994 sulla montagna erano state accorpate le sedi giudiziarie "collegate in modo sufficientemente agevole" (entro un'ora di viaggio) mentre per le sedi distaccate esistenti si precisava che non potevano essere aggregate "in quanto appartengono ciascuna ad una vallata montana diversa, non direttamente collegate tra loro e gravanti su Trento".
Anche il Presidente del Tribunale di Trento con sua lettera dd. 15 marzo 2012 indirizzata al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero di Giustizia precisava che:

  • in termini di efficienza le sezioni distaccate di Tione, Cles, Cavalese e Borgo Valsugana del Tribunale di Trento si erano contraddistinte per rapidità nell'erogazione del servizio al cittadino contribuendo allo smaltimento di un terzo del carico di lavoro che altrimenti ricadrebbe sul tribunale di Trento; hanno altresì fornito rilevanti servizi agli utenti in materia di competenza del giudice Tavolare (oltre 20.000 decreti nel solo 2011) e nella materia della volontaria giurisdizione di competenza del Giudice Tutelare;
  • in termini di spesa il servizio ha consentito agli utenti notevoli risparmi relativi alla necessità, altrimenti di raggiungere Trento, con riferimento ai tempi di spostamento assolutamente elevati in considerazione delle caratteristiche montane dell'intero territorio. L'eventuale accorpamento delle funzioni e del personale nella sede centrale di Trento comporterebbe un maggior costo in termini di spesa complessiva ed una risposta al cittadino meno efficiente e celere;
  • aggiungeva ancora il Presidente che nel caso si volesse comunque procedere alla riduzione delle 4 sedi distaccate quelle da non sopprimere sono quelle di Tione di Trento e di Borgo Valsugana per l'evidente maggior deficit strutturale che comporta un elevato impiego di tempo per gli utenti del servizio giustizia per raggiungere la sede centrale (oltre 100 km di distanza dal tribunale per alcuni Comuni ed anche per la mancanza totale di ogni collegamento ferroviario per Tione e parziale per Borgo Valsugana) e dall'adeguatezza anche attuale dell'organico per il loro funzionamento.
A queste considerazioni, che condivido, del Presidente del tribunale di Trento aggiungo, conoscendo quel territorio che mi onoro di rappresentare, che i risparmi di spesa per lo stato per le 4 sezioni distaccate ammontano ad una esigua somma di meno di 90.000 Euro. Questa mia affermazione è comprovata dalla documentazione inviatami dai 4 Comuni sedi delle 4 Sezioni distaccate. Vi è di più. In termini di efficienza il sistema funziona in modo ottimale e l'intervento preventivato di soppressione lo metterebbe in seria discussione. E' noto che nel tribunale di Trento non si prescrivono neppure i reati contravvenzionali e che i riti alternativi in materia penale definiscono il 90% dei procedimenti penali.
La relazione allo schema di decreto legislativo ed in modo particolare quella Ministeriale dell'autunno scorso affermano che non vi sarebbe necessità del giudice di prossimità perché con lo sportello informatico e con l'uso dei sistemi informatici si sono annullate le distanze ed i disagi ambientali e territoriali. Ho il massimo rispetto per i redattori di questi atti ma mi chiedo che reale conoscenza abbiano della realtà della giustizia italiana. E' noto che per fare quello che dicono lo Stato dovrebbe effettuare un ingentissimo intervento finanziario per il sistema giustizia quantomeno per i prossimi 10 anni; cosa che non solo non avviene, anzi, assistiamo all'esatto contrario ossia continui tagli anche a quel Ministero. Vi sono uffici giudiziari anche di Tribunali importanti che hanno difficoltà a funzionare con il fax quando dovrebbe essere ormai consolidato il sistema della posta certificata, per non parlare di altro.
Concludo con una raccomandazione ai relatori ed ai colleghi della Commissione: non permettete che quei territori che per loro fortunate circostanze o per la qualità degli operatori stanno dando un efficace, efficiente ed economico servizio di giustizia ai propri concittadini concittadini non continuino a farlo. Per far ciò bisogna assolutamente modificare alcune parti di quello schema di decreto legislativo che tratta tutti allo stesso modo senza distinguere ciò che funziona solo perché non si vuole entrare nel merito delle questioni e dei singoli territori.
E' per questo motivo che confido che il Governo accolga i suggerimenti contenuti nella mia riflessione ed i relatori che tengano in debita considerazione le osservazioni svolte.
Chiedo di poter produrre affinché la Commissione ne possa disporre e valutare i documenti che ho richiamato nell'intervento.
Grazie Presidente.
On. Laura Froner

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